Oggetto n° 22 del 12 gennaio 1983 (protocollo n° 160 del 15 febbraio 1983)

7 Legislatura

Protocollo n. 160 in data 15/02/83

Riferimento oggetto n. 22

Modifiche alla legge regionale 25/8/1980; n. 43, recante istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi per la Valle di Aosta.

[rilievi]

Dall'esame del disegno legislativo in oggetto si è rilevato quanto segue:

il provvedimento che reca modifiche alla L.R. 25/8/1980 n. 43, concernente l'Istituto regionale di ricerca sperimentazione ed aggiornamenti educativi per la Valle d'Aosta, all'art. 2 eccede i limiti previsti dall'art. 33 della legge 16/5/1978 n. 196.

Infatti nel predetto art. 33 sono richiamati l'art. 4 n. 8 della legge 30/7/1973 n. 477 e gli articoli 9 e seguenti del D.P.R. 31/5/1974 n. 419 e pertanto deve desumersi che il potere di vigilanza sull'IRRSAE non può espletarsi con le modalità previste dalla normativa regionale in argomento, in quanto non è in armonia con i principi fissati dalla legge statale. Tale aspetto che investe la natura e la portata dell'autonomia dell'Ente rispetto alla forma della vigilanza non può farsi rientrare nella potestà legislativa integrativa spettante a codesta Regione, in quanto non rispondente alle finalità di adattare la normativa statale alle condizioni regionali.

L'art. 6 inoltre, prevedendo la determinazione dell'indennità di carica e dei gettorni di presenza per atto amministrativo, viola i principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione.

Per questi motivi rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta il disegno di legge sopra indicato.