Oggetto n° 542 del 27 ottobre 1982 (protocollo n° 6228 del 2 dicembre 1982)
7 Legislatura
Protocollo n. 6228 in data 02/12/82
Riferimento oggetto n. 542
Interventi a favore dell'agriturismo.
[rilievi]
In merito alla legge regionale in oggetto formulo i seguenti rilievi :
la prevista istituzione di un "albo" degli operatori agrituristici (art. 3) non è compatibile con le vigenti disposizioni relative al riconoscimento giuridico e professionale di alcune attività, riconoscimento che è da ritenersi riservato allo Stato. Si dovrebbe, perciò, parlare più propriamente di "elenco" e non di "albo".
Il riquisito della residenza e del domicilio in Valle d'Aosta da almeno 15 anni (art. 4 - 2° comma) non appare costituzionalmente corretto per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'estensione delle agevolazioni di bollo, di cui al penultimo comma dell'art. 8, interferisce in materia tributaria che è sottratta alla potestà legislativa regionale.
Per i suddetti motivi, rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 per lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4, la legge regionale "interventi a favore dell'agriturismo".