Oggetto n° 282 del 2 luglio 1976 (protocollo n° 4002 del 5 agosto 1976)

6 Legislatura

Protocollo n. 4002 in data 05/08/76

Riferimento oggetto n. 282

Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge in oggetto.

Si osserva al riguardo che tale provvedimento è contrastante con l'art. 3 lett. h) del citato Statuto Speciale, che in materia di previdenza e di assicurazioni sociali attribuisce alla Regione potestà legislativa integrativa della legislazione statale al fine dell'adeguamento alle peculiari condizioni regionali.

Infatti, codesto Ente ha, nella fattispecie, legiferato relativamente ad istituti ed interessi collettivi nazionali e non al fine della tutela di esigenze esclusivamente o prevalentemente localizzate in Valle d'Aosta.

Inoltre la normativa in esame contrasta con l'art. 3 della Costituzione, instaurando una disuguaglianza di trattamento giuridico rispetto alle lavoratrici madri non dipendenti dall'Amministrazione regionale.

La predetta normativa non risponde, altresì, ai criteri ed alle motivazioni costituenti il fondamento della tutela delle suddette lavoratrici che assurgono al rango di principi la salute psico-fisica della madre e del bambino durante la gravidanza e dopo il parto, quando a causa della tenuità delle difese e delle resistenze organiche vi è costante pericolo per l'integrità di entrambi.