Oggetto n° 192 del 22 luglio 1971 (protocollo n° 3408 del 15 settembre 1971)

A scioglimento della riserva contenuta nella nota in data 27 agosto 1971, n. 3256, si ritiene opportuno precisare che č stata ravvisata illegittimitą costituzionale nell'articolo 8 del disegno di legge indicato in oggetto in quanto tale norma, prevedendo l'istituto della autorizzazione e del visto di esecutivitą su contrattazione e contratti degli enti locali, č da ritenersi in contrasto con l'articolo 130, 2° comma della Costituzione che, con principio di carattere generale riferibile a tutti gli atti degli enti locali (e quindi anche ai contratti), dispone che il controllo di merito venga esercitato soltanto nella forma della richiesta di motivato riesame.