Oggetto n° 175 del 2 luglio 1971 (protocollo n° 2924 del 2 agosto 1971)

5 Legislatura

Protocollo n. 2924 in data 02/08/71

Riferimento oggetto n. 175

Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari degli Istituti scolastici della Regione e norme per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale di segreteria addetto all'Istituto Magistrale "Regina Maria Adelaide" di Aosta e delle scuole secondarie della Regione".

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

In proposito si rileva che l'art. 10, 1° comma, di detto provvedimento prevede l'inquadramento nella carriera di concetto degli applicati di ruolo prescindendo dal prescritto possesso del titolo di studio e dal previo esame colloquio, come invece è stabilito dalla vigente legislazione statale; e che il 2° comma dello stesso articolo prevede la sistemazione, ai posti di segretario, del personale amministrativo non di ruolo appartenente alla carriera esecutiva, privo di titolo di studio e che abbia soltanto espletato per appena sei mesi le funzioni di segretario.

In tal modo, anche a prescindere dalla mancanza di ogni limite di età di cui all'art. 8, si fa luogo all'inquadramento di dipendenti nel ruolo di segretari, senza alcun adeguato accertamento in ordine all'idoneità tecnica degli stessi ad esercitare le funzioni di segretario, anche con ripercussioni negative rispetto al trattamento del rimanente personale della stessa categoria.

Poiché ciò contrasta con i principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione che mirano a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, il provvedimento potrà essere sottoposto a nuovo esame del Consiglio regionale, al fine di assicurare una formulazione del testo rispondente agli anzidetti principi dell'ordinamento, nel senso, cioè, di subordinare la sistemazione del personale di cui trattasi al possesso del titolo di studio, all'esito favorevole dell'esame colloquio nonché ad un adeguato periodo di servizio effettivamente prestato con funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

Si rappresenta, altresì, l'opportunità di riformulare il testo dell'art. 5, in quanto la dizione ivi usata di "delega" risulta impropria e sembra più corretto l'uso del termine "autorizzazione". Invero l'intervento della Giunta non costituisce un provvedimento emesso a seguito di delega legislativa, peraltro inammissibile, ma consiste in un provvedimento sostanzialmente amministrativo da adottare per l'istituzione di nuovi posti in corrispondenza all'aumento della popolazione scolastica.