Oggetto n° 331 del 23 novembre 1967 (protocollo n° 4663 del 27 dicembre 1967)

4 Legislatura

Protocollo n. 4663 in data 27/12/67

Riferimento oggetto n. 331

Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

a) la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al personale del corpo guardie forestali della Regione discende direttamente dal disposto dell'art. 221-C.P.P. e non può quindi essere attribuita ma semplicemente riconosciuta dagli organi regionali; di consegunenza il 2° e 3° comma dell'art. 7 che prevedono i requisiti per l'assunzione della suddetta qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, nonché la nomina alla qualifica stessa e la subordinazione dell'esercizio delle relative funzioni alla prestazione del giuramento, esorbitano dai limiti della potestà normativa regionale, giusta principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 23 in data 26.1.1957;

b) anche l'ultimo comma del citato art. 7, che autorizza il personale del corpo forestale della Regione al porto d'armi da fuoco, eccede la potestà legislativa regionale, giacché la disciplina delle armi rientra nella materia di pubblica sicurezza, in ordine alla quale la Regione è carente di potestà legislativa che è riservata allo Stato perché attiene alla conservazione dell'ordine pubblico e alla integrità e incolumità pubblica; per analogo motivo si deve quindi ritenere illegittimo il disposto del successivo art. 44; detta materia dovrà essere disciplinata con apposita norma di attuazione;

c) la disposizione dell'art. 12, 4° comma, concretizza la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dagli artt. 3 e 120 della Costituzione, atteso che crea posizione di privilegio per gli originari della Valle d'Aosta.

Osservasi nel contempo che:

1) dall'ultima parte della disposizione dell'art. 5 dovrebbe essere eliminata la frase "nonché quelli generali", dato che non è ben chiaro a quali regolamenti generali si intenda riferirsi;

2°) ai fini di una maggiore garanzia per la Regione, segnalasi che sarebbe opportuno che il rimborso delle spese di trasferimento di cui all'art. 30 della legge in esame, venga effettuato non su presentazione di semplice fattura rilasciata da una ditta di trasporti all'uopo specializzata, bensì su regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica da cui il dipendente è tenuto a far accertare il peso dei mobili e delle masserizie, in conformità a quanto stabilito per i dipendenti dello Stato dall'art. 16 della legge 15.4.1961, n. 291;

3°) Onde eliminare la possibilità di un'erronea interpretazione, è necessario che nel disposto di cui alle lettere a) e d) dell'art. 32 sia precisato che i servizi complementari ivi previsti debbano essere effettuati esclusivamente su richiesta di competente autorità;

4°) Prospettasi altresì l'esigenza che l'art. 43 preveda un'intesa con lo Stato per la scelta ed il tipo e foggia dell'uniforme, al fine di evitare confusione con le divise dei corpi armati dello Stato;

5°) Rilevasi infine la necessità, onde soddisfare l'esigenza prevista dall'art. 81 della Costituzione, che l'art. 58 del provvedimento regionale precisi l'ammontare del maggiore onere derivante dall'applicazione del provvedimento medesimo, nonché i mezzi finanziari per fronteggiarli.