Oggetto n° 43 del 7 aprile 1960 (protocollo n° 907 del 12 maggio 1960)

3 Legislatura

Protocollo n. 907 in data 12/05/60

Riferimento oggetto n. 43

Disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio Igiene e Profilassi.

[rilievi]

Si rinvia, non vistata, l'unita copia del disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio di Igiene e Profilassi perché contrario ai principi istituzionali in materia di divisione dei poteri e contrastante con il sistema positivo delle competenze regionali e dei controlli sugli atti conseguenti.

Infatti, l'approvazione complessa delle norme regolamentari in questione è stata predisposta come contenuto di legge formale, mentre la forma legislativa devesi adottare soltanto per le norme modificative dell'organico dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, nonché per la conseguente maggiore spesa; le restanti norme, che formano oggetto di regolamento, sono invece da riapprovarsi dal Consiglio regionale nelle debite forme.

In ordine ad esse si rileva che gli articoli n. 4 e n. 21, concernenti il pagamento dei compensi per prestazioni richieste da Enti Pubblici, si appalesano illegittime.

Invero, il disposto del 2° comma dell'art. 4 è in pieno contrasto con l'art. 88 del "Testo Unico della Legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 Maggio 1941, n. 422, che prescrive la corresponsione del compenso alle Provincie e, quindi, nel caso in esame alla Regione, per le indagini da eseguirsi nei laboratori limitatamente a quelle d'interesse privato, con esclusione, pertanto, di quelle richieste nell'interesse delle Istituzioni e degli Enti Pubblici.

Inoltre, poiché ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del precitato Testo Unico, il 50% dei compensi per le indagini di interesse privato, nella misura fissata dal Ministero della Sanità (succeduto al Ministero dell'Interno dapprima e all'alto Commissariato per la Sanità e l'Igiene Pubblica poi) sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, il terzo comma dell'art. 4 andrebbe soppresso.

In conseguenza a quanto sopra esposto all'art. 21 dovrebbero essere eliminate le parole "di Enti e".

Con l'occasione, si fa presente, infine, che nello stesso articolo 4, 2° comma, dopo "tariffe approvate a norma di legge" andrebbero aggiunte le parole "dello Stato".