Oggetto n° 144 del 10 dicembre 1958 (protocollo n° 2602 del 15 gennaio 1959)

2 Legislatura

Protocollo n. 2602 in data 15/01/59

Riferimento oggetto n. 144

Norme per l'ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

[rilievi]

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale Regionale, approvato con Legge costituzionale 26 Febbario 1948, n. 4, mi pregio rinviare il disegno di legge regionale indicato in oggetto, approvato da codesto Consiglio Regionale nell'adunanza del 10 dicembre 1958 e qui acquisito il 17.12.1958.

Di vero, il provvedimento suddetto, con l'istituire un ruolo statale speciale per la Valle d'Aosta nel quale si dovrebbe inquadrare il personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole materne, elementari e medie nella Regione e trasferire il personale di ruolo in servizio nelle scuole pubbliche esistenti nella Regione all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, eccede i limiti di competenza della Regione che ha in materia una potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (art. 3, lett. g dello Statuto speciale) - ed è in contrasto con l'art. 3, comma secondo, del D.L.C.P.S. 11 novembre 1946 n. 365 che consente alla Regione di istituire ruoli regionali.

Tale illegittimità si riflette su tutto il provvedimento, a riguardo del quale si rileva, inoltre, che esso rinvia ad una legge nazionale per attuare una norma regionale che omette qualsiasi indicazione circa la assunzione dell'onere finanziario e dei mezzi relativi di copertura e che la scelta di alcuni componenti del Consiglio Scolastico Regionale avviene in difformità di quanto è stato stabilito con l'art. 6 del D.L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365.