Oggetto n° 82 del 16 luglio 1958 (protocollo n° 1443 del 21 agosto 1958)

2 Legislatura

Protocollo n. 1443 in data 21/08/58

Riferimento oggetto n. 82

Legge regionale n. 82 del 16 luglio 1958 circa il "conglobamento" totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale.

[rilievi]

Sono note le vicende del provvedimento in oggetto, che intende attuare l'unificazione degli emolumenti del personale regionale prendendo spunto a ragione da quanto s'è fatto per gli Statali con le norme del "conglobamento", di cui ai decreti delegati del gennaio 1956.

E' noto anche che l'ostacolo all'approvazione del testo precedente, - a parte altre osservazioni di cui nella legge in esame s'è già tenuto conto - fu costituito dalla "indennità integrativa regionale" di cui al 3° comma dell'art. 180, che s'è voluta mantenere in più ed al di fuori del conglobamento degli assegni, il quale avrebbe dovuto invece essere totale ad eliminare sperequazioni e prevedibili proteste.

Non pertanto, esaminato con ogni miglior comprensione quanto la S.V. ebbe a far presente con Sua nota del 26 giugno p.p. 4310/4 e tenuto conto che una parte delle Provincie e dei Comuni, anziché recepire le norme statali sul conglobamento, hanno provveduto invece ad approvare "nuove tabelle" del trattamento del personale unificando gli emolumenti in base all'art. 228 del T.U. 3.3.1934 n. 383 ed in equa proporzione con il grado e trattamento del segretario comunale, sembrò consigliabile che anche codesta Regione Autonoma battesse la stessa strada, disponendo la revoca delle disposizioni dell'art. 180 dal proprio regolamento del personale, che l'ancoravano al conglobamento con le norme statali.

Senonché, il provvedimento che n'è risultato non può dirsi che risponda allo scopo; esso risente pur sempre delle origini e delle disposizioni del regolamento, sia richiamandosi al "conglobamento" nella epigrafe ed anche in varie volte nel testo, sia recependo in pieno - all'art. 3, e sia pure ai parziali effetti degli aumenti periodici - l'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 proprio del conglobamento, sia lasciando in vigore la disposizione del comma 3) dell'art. 180 di regolamento che dispone una individuata distinta "indennità integrativa regionale" da corrispondersi in più del trattamento unificato, con alterazione quindi evidente di quella perequazione e quel delicato equilibrio con il trattamento degli statali, di cui giustamente si preoccupa l'Amministrazione finanziaria, tenuto conto che v'è anche qui comunanza di lavoro e di vita fra gli statali stessi e gli impiegati regionali, che pendono in questo momento questioni di principio a riguardo.

Mi pregio perciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto Speciale vigente di rinviare la legge in oggetto persuaso peraltro che le brevi more consentiranno di perfezionare il provvedimento tenendo conto delle aspirazioni della categoria interessata, e confermando anche in questa occasione, come per altri provvedimenti già perfezionati, ogni migliore comprensione e senso di collaborazione.