Oggetto n° 36 del 10 marzo 1958 (protocollo n° 457 del 14 aprile 1958)

2 Legislatura

Protocollo n. 457 in data 14/04/58

Riferimento oggetto n. 36

Disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione Regionale a decorrere dal 1° luglio 1956.

[rilievi]

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale Regionale, approvato con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 4 mi pregio rinviare il disegno di legge regionale indicato in oggetto, approvato da codesto Consiglio nella adunanza del 10 marzo 1958 e qui acquisito il successivo 17 marzo u. sc.

Come si legge nell'art. 1 di tale disegno di legge, il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale di codesta Amministrazione è stato effettuato in applicazione dal 4° comma dell'art. 180 del vigente Regolamento organico approvato con Legge regionale 28.7.1956, n. 3, il quale sancisce che "il conglobamento definitivo degli assegni del personale regionale" deve essere disposto "in analogia alle norme stabilite per il personale dello Stato" e cioè alle disposizioni emanate col D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

E' noto che, in base a tale decreto, sono stati mantenuti a favore del personale statale soltanto gli assegni per carichi di famiglia, le indennità previste per specifiche e particolari prestazioni ed i compensi per il lavoro effettivamente prestato oltre il normale orario di ufficio.

Con il provvedimento regionale in esame, invece, in aggiunta agli emolumenti conglobati, viene conservata a favore del personale dipendente l'indennità integrativa regionale prevista dal 3° comma dell'art. 180 del succitato regolamento organico.

Pertanto, attesa la natura del conglobamento effettuato per i dipendenti statali,considerati i criteri seguiti dal competente organo legislativo regionale e tenuto conto del carattere della indennità integrativa regionale, non può essere consentita la corresponsione dell'indennità stessa in aggiunta al nuovo trattamento economico conglobato, per cui si rende necessario modificare in tal senso l'art. 2 del disegno di legge regionale in parola.

Resta, inoltre, inteso che qualora il trattamento conglobato netto risultati inferiore ai precedenti complessivi emolumenti netti goduti da ciascun dipendente, la differenza potrebbe essere colmata da eventuale assegno personale non pensionabile e riassorbibile con i futuri aumenti della retribuzione.

Nel prendere atto, infine, delle notizie riferite con lettera n. 3339/4 del 25 Marzo 1958, particolarmente per quanto attiene la portata delle disposizioni riguardanti gli aumenti biennali, faccio presente che - in base alle precise norme dettate dalla Costituzione Italiana - occorre indicare - in forma concreta - l'ammontare delle nuove spese ed i mezzi finanziari per fronteggiare, anche in seguito, il maggiore onere annuo sul bilancio.