Oggetto n° 121 del 4 ottobre 1957 (protocollo n° 1880 del 9 novembre 1957)

Mi pregio rinviare, ai termini e per gli effetti di cui all'art. 31 penultimo comma, del vigente Statuto speciale approvato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, la legge regionale sopra indicata, deliberata da codesto Consiglio il 4.10.1957, n. 121.

Dal compiuto esame del provvedimento risulta infatti che all'art. 2 si apportano riduzioni agli emolumenti tabellari del personale con effetto retroattivo fino al 1948, modificando così disposizioni aventi ormai esaurito nel tempo i propri effetti e con ciò violando l'art. 11 delle preleggi secondo il quale "la legge non ha effetto che per l'avvenire".

La predetta, anche se limitata ad un caso singolo, contrasta quindi con i principi dell'ordinamento giuridico statale, ai quali la Regione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Speciale, deve informare la legislazione propria.

Con l'occasione si lascia, poi, considerare l'opportunità di mantenere per il personale di concetto, la denominazione troppo generica di "impiegato"; di appurare se la tab. B non fosse caduca, con l'esaurimento al 31 dicembre 1955, e, comunque, di togliere l'incongruenza palese dell'art. 3 in cui si prevedono spese derivanti dall'art. 1, il quale, invece, le esclude, disponendo semplici varianti di qualifica.