Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 42 del 15 novembre 2001

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 42 DEL 15 NOVEMBRE 2001.

(GU n. 46 del 28.11.2001 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 novembre 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Previdenza e assistenza sociale - Regione Valle d'Aosta - Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento, rispetto al restante territorio dello Stato, delle pensioni degli ex combattenti della Regione Valle d'Aosta, non giustificato da particolari situazioni regionali.

- Deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 2001.

- Costituzione, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Contro il Presidente della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa Valle d'Aosta approvata per la prima volta dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001, rinviata a nuovo esame con decisione 25 luglio 2001 n. 1896 e riapprovato a maggioranza assoluta nella seduta del 17 ottobre 2001 - Provv. C.R. n. 2252/XI - avente ad oggetto il disegno di legge regionale n. 119 concernente "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti".

F a t t o

Il Consiglio regionale ha approvato, con provvedimento legislativo n. 2082/XI in data 20 giugno 2001, il disegno di legge concernente: "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti".

Il Consiglio regionale ha approvato, con provvedimento legislativo n. 2082/XI in data 20 giugno 2001, il disegno di legge concernente: "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti .

La Regione ha inteso riconoscere agli ex combattenti, di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni e di cui alla legge 15 aprile 1985 n. 140, un assegno integrativo reversibile regionale mensile.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con nota prot. n. 1896 in data 25 luglio 2001, ha rinviato a nuovo esame la sopraccitata legge regionale, con i seguenti rilievi:

" ... il beneficio del trattamento integrativo previsto per i cittadini ex combattenti residenti nella Regione Valle d'Aosta risulta discriminante, alla luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, dal momento che i meriti militari e morali degli ex combattenti non sultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale".

"Inoltre, non sembra coerente con le funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare un beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti in passato, che di per se' non presuppongono una maggiore e diversa tutela".

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha riapprovato la legge a maggioranza assoluta e nel medesimo testo.

Il testo riapprovato e' pervenuto alla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta il giorno 22 ottobre 2001.

Con il presente atto il Governo impugna la deliberazione regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni.

D i r i t t o

La Regione ha riapprovato il provvedimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Il provvedimento e' stato ripresentato nell'identico testo precedentemente rinviato, in quanto la Regione osserva che la delibera legislativa in esame e' espressione della potesta' integrativo-attuativa riconosciuta alla Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. h) dello Statuto e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).

Aggiunge, altresi', la Regione che l'organo di controllo non ha contestato alla stessa un difetto di competenza legislativa nella materia de qua, ma ne ha denunciato piuttosto le modalita' di esercizio, ritenendo che la disciplina approvata dal Consiglio regionale si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

In particolare la Regione riconosce agli ex combattenti di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 15 aprile 1985 n. 140, un assegno integrativo reversibile regionale mensile, in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/1985.

Il provvedimento appare censurabile, in quanto il beneficio del trattamento integrativo previsto per i cittadini ex combattenti residenti nella Regione Valle d'Aosta risulta discriminante, alla luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, dal momento che i meriti militari e morali degli ex combattenti non risultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale.

La Regione nelle sue controdeduzioni ammette che "poiche' il legislatore regionale puo' disciplinare, di regola, in ordine ad oggetti localizzati sul proprio territorio, e' innanzitutto nell'ambito di tali oggetti che va valutato il rispetto del principio di uguaglianza".

L'affermazione di principio su riportata non e' pero' pertinente, perche' la discriminazione di cui alla legge regionale in esame ha riguardo ai soggetti e non a circostanze oggettive locali.

Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha infatti evidenziato come la legislazione in materia previdenziale delle Regioni a statuto speciale puo' assumere contenuti integrativi della legislazione statale "purche' diretti ad adattare le disposizioni poste da tale legislazione alle particolari esigenze regionali" (sent. 3 maggio 1990 n. 227) "sempre che sia giustificata dalla particolarita' della situazione" (sent. 21 marzo 1989 n. 143).

Orbene nella fattispecie non e' da riscontrare nessuna esigenza correlata al riconoscimento costituzionale della autonomia regionale.

Inoltre, nella prima delle due pronunce sopra citate, la Regione Sardegna aveva solo riconosciuto anticipazioni (soggette a recupero) sul trattamento previdenziale dei soggetti beneficiari senza quindi alterare la uniformita' del trattamento.

Infine, non sembra coerente con le funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare un beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti in passato, che di per se' non presuppongono una maggiore e diversa tutela.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta riapprovata nella seduta 17 ottobre2001.

Roma, addi' 3 novembre 2001

Avvocato dello Stato: Giuseppe Stipo