Ricorsi in via incidentale n. 99 del 14 dicembre 1999

ORDINANZA (ATTO DI PROMOVIMENTO) N. 99 DEL 14 DICEMBRE 1999.

(GU n. 11 del 08.03.2000 )

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta sul ricorso proposto da S.r.l. Carniello Ruggero e C. contro la regione autonoma Valle d'Aosta

Opere pubbliche - Regione Valle d'Aosta - Previsione con legge regionale, per gli appalti di lavori pubblici inferiori alla cd. soglia comunitaria, dell'affidamento ad imprese scelte tra quelle iscritte in apposito albo regionale - Limitazione dell'iscrizione al predetto albo, dotato di efficacia triennale, alle imprese con "efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale" o in possesso, in alternativa di altri requisiti collegati ratione loci alla regione Valle d'Aosta - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di liberta' d'iniziativa economica privata, di imparzialita' e buon andamento della p.a., del divieto di limiti all'esercizio del lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale

- Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1996, 168/1987, 155/1985.

- Legge regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, art. 23.

- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 87/1999 proposto dalla societa' Carniello Ruggero & C. S.r.l. con sede in Sacile (Pordenone), in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel e Daniele Parini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Aosta, via Festaz n. 79;

Contro la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Maione in Aosta, via Croce di Citta' n. 44, per l'annullamento:

del bando di gara mediante pubblico incanto, indetta dalla regione autonoma Valle d'Aosta, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del convinto "F. Chabod", da destinare a municipio, scuola elementare e materna e centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso, nella parte in cui prescrive, per la partecipazione alla gara, la iscrizione all'albo regionale di preselezione, istituito con delibera giuntale 8 settembre 1997, n. 3127 per un importo di L. 3.6000.000.000, nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione autonoma Valle d'Aosta;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 novembre 1999, relatore il consigliere dott. V. Farina, l'avv. V. Pellegrini su delega e per conto dell'avv. B. Barel per la societa' ricorrente e l'avv. G. Garancini per l'amministrazione regionale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F a t t o

Con ricorso giurisdizionale notificato il 5 luglio 1999, la societa' Carniello Ruggero & C., S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

1) il bando di gara mediante pubblico incanto, indetta dalla regione autonoma Valle d'Aosta, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del convitto "F. Chabod" da destinare a municipio, scuola elementare e materna e centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso, nella parte in cui ha richiesto, tra i requisiti tecnici di partecipazione alla gara, la iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.), ai sensi del comma 9 dell'art. 23, l.r. n. 12/96; per la specializzazione G 1, per un importo minimo di L. 3.600.000.000 per le imprese partecipanti sia singolarmente che nelle forme associative previste dalla normativa vigente;

2) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

La ricorrente, dopo aver premesso di essere iscritta all'Albo nazionale costruttori per importi ragguardevoli (in particolare, per L. 6.000.000.000 nella categoria G 1, relativa alla costruzione di edifici civili ed industriali, ossia nella categoria indicata nel bando di gara di cui si discute), ricorda di non avere, illegittimamente, ottenuto la iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.), istituito con l'art. 23 della l.r. 20 giugno 1996, n. 12, per gli importi richiesti, ma di avere ottenuto la iscrizione per importi di gran lunga inferiori (L. 360.000.000 per tutte le categorie richieste): di qui un primo ricorso proposto avanti questo tribunale (rubricato al n. 80/99), del quale la ricorrente chiede la riunione al presente ricorso.

La suddetta iscrizione all'albo di preselezione ha, quindi, precluso alla societa' ricorrente la partecipazione alla gara in questione, per la cui ammissione il bando richiedeva la iscrizione all'A.R.P., nella specializzazione G 1 (di cui si e' gia' detto) per un importo minimo di L. 3.600.000.000.

Cio' premesso, a sostegno del ricorso, la societa' istante ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione di legge: interpretazione pro legitimitate della l.r. n. 16/1996 (recte: n. 12/1996).

La ricorrente sostiene che la l.r. n. 12 del 1996, istitutiva dell'albo di preselezione regionale va interpretata (contrariamente, non si sottrarrebbe alla censura di incostituzionalita' e di incompatibilita' con la normativa comunitaria), nel senso che la iscrizione all'albo stesso ha un valore suppletivo rispetto alla iscrizione all'albo nazionale costruttori: quest'ultima iscrizione (o altre equipollenti in sede di Comunita' europea) sarebbe, quindi, sufficiente per partecipare agli appalti pubblici indetti dalla regione autonoma Valle d'Aosta mentre l'iscrizione all'Albo regionale di preselezione avrebbe lo scopo e l'effetto di agevolare la partecipazione delle imprese locali gli appalti di opere pubbliche, quant'anche si tratti di imprese prive di idonea iscrizione all'Albo nazionale costruttori;

2) illegittimita' derivata degli atti impugnati, attesa la incostituzionalita' e la incompatibilita' comunitaria dell'art. 23 della l.r. n. 12/1996.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la deducente ha denunciato i seguenti vizi:

2.1) illegittimita' comunitaria. Contrasto fra art. 23, l.r. n. 16/1996 (recte: 12/1996) e principi comunitari di cui agli artt. 7 e 59 del Trattato C.E.: divieto di discriminazione basato sulla nazionalita' e principio di libera prestazione dei servizi. Disapplicazione.

La ricorrente, dopo aver ricordato che la normativa locale (nazionale o regionale) va disapplicata se contrastante con disposizioni della Comunita' europea direttamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati membri, assume la illegittimita' dell'art. 23 della l.r. n. 12/1996, in quanto collidente con gli artt. 7 (recante il divieto di discriminazione basato sulla nazionalita') e 59 (libera circolazione dei servizi) del Trattato istitutivo della Comunita' europea: disposizioni direttamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati stessi;

2.2) illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, l.r. n. 12/1996 in relazione agli artt. 3, 41, 97, 120 della Costituzione. Conseguente illegittimita' degli atti impugnati.

La dedotta illegittimita' costituzionale viene fatta discendere dall'art. 23 della l.r. n. 12/1996 e dalla normativa di attuazione, che introducono una ingiustificata discriminazione tra imprese che operano sul mercato nazionale, penalizzando le imprese non iscritte all'albo regionale ma solo all'albo nazionale costruttori, nonche' le imprese che non possiedono il requisito richiesto dall'art. 23 per l'iscrizione all'A.R.P., e, cioe', una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale.

Di qui i profili di incostituzionalita' rubricati, posto che, precisa la deducente, l'impianto normativo dell'A.R.P. impinge negativamente sui principi di uguaglianza (art. 3), di liberta' di iniziativa economica (art. 41), di liberta' di esercizio di professione, impiego o lavoro (art. 120), di buona amministrazione (art. 97).

Conclusivamente, la ricorrente chiede che l'art. 23 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, previo rinvio alla Corte costituzionale, con il conseguente annullamento di tutti gli atti conseguenziali, e, in particolare, del bando impugnato con il presente ricorso, che ne fa diretta applicazione.

Si e' costituita in giudizio la intimata regione autonoma Valle d'Aosta, deducendo la irricevibilita', la inammissibilita' e la infondatezza nel merito del ricorso.

D i r i t t o

Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 98/2000).