Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 55 del 21 dicembre 1995

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 55 DEL 21 DICEMBRE 1995.

(GU n. 4 del 24.01.1996 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Circolazione stradale - Regione Valle d'Aosta - Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare - Lesione del divieto posto alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e cose tra le regioni - Violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale - Disparita' di trattamento tra cittadini ed incidenza sul principio della liberta' di iniziativa economica privata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 51/1991.

- (Legge regione Valle d'Aosta 23 novembre 1995).

- (Cost., artt. 3, 16, 41 e 120).

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale recante "Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessata da elevata congestione di traffico veicolare", per violazione degli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione.

In conformita' della determinazione 30 novembre 1995 del Consiglio dei Ministri, che sara' depositata in copia autentica unitamente al presente ricorso, la legge regionale in epigrafe, che, rinviata a nuovo esame, e' stata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 1995, viene impugnata per molteplici violazioni della Carta fondamentale, gia' peraltro evidenziate nel provvedimento di rinvio. Le parziali modifiche adottate non risultano idonee a superare le censure a suo tempo prospettate.

La legge appare illegittima innanzitutto perche' le finalita' da essa perseguite - salvaguardare l'ambiente e garantire la sicurezza del transito nonche' la riduzione della congestione veicolare - non sono raggiungibili mediante l'istituzione di una tariffa d'uso su particolari strade, non risultando rispettato il divieto stabilito dall'art. 120 della Costituzione di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni. Tale principio, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 51 del 1991) consente alle regioni di prevedere interventi limitativi, purche' siano ragionevolmente commisurati al raggiungimento delle finalita' giustificative.

La legge impugnata, sia considerata nel suo complesso che nelle singole disposizioni, non rispetta i limiti di intervento consentiti dall'art. 120 della Costituzione, in quanto le finalita' da essa perseguite, quali sono dichiarate dall'art. 1, perdono il loro ancoraggio oggettivo, che e' confermato dall'art. 2, comma 1 e 2 e dall'art. 3, comma 1, 2 e 3, nel momento in cui vengono introdotte misure come quelle dell'art. 3, comma 4, che hanno riguardo a situazioni soggettive non tutte giustificate da superiori esigenze di interesse pubblico (vedi in particolare nn. 4 e 5 del citato art. 3, comma 4), o addirittura misure innominate come quelle dell'art. 2, comma 3, che potrebbero assumere carattere discriminatorio.

La legge e le particolari disposizioni sopra richiamate appaiono inoltre illegittime per violazione dell'art. 16 della Costituzione, in quanto limitative del diritto di libera circolazione sul territorio nazionale, e degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto inducono disparita' di trattamento dei cittadini e limitazioni, dirette o indirette, dell'operativita' degli operatori economici non residenti nelle zone sottoposte a disciplina.

Per i seguenti motivi la ricorrente Presidenza del Consiglio chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale di cui trattasi.

Roma, addi' 7 dicembre 1995

Gaudenzio Pierantozzi, avvocato dello Stato