Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 54 del 1° luglio 1989

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 54 DEL 1 LUGLIO 1989.

(GU n. 29 del 19.07.1989 )

Ricorso depositato in cancelleria il 1 luglio 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Trasporto aereo - Prevista sottoscrizione di partecipazione azionaria fino al 35 del capitale sociale della Air Valle'e S.p.a. da parte della regione Valle d'Aosta, finalizzata allo sviluppo ed all'incentivazione del trasporto e dei collegamenti aerei anche a fini turistici - Illegittimo travalicamento delle competenze regionali.

- (Legge regionale 7 giugno 1989).

- (Statuto regione Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 2 lett. h); d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, artt. 53 a 57).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contro il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 26 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, recante "Acquisto di partecipazione azionaria della Air Valle'e S.p.a. con sede in Sanit-Christophe, Aosta", per violazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e di sue norme di attuazione.

F A T T O

In data 26 aprile 1989 il consiglio regionale della Valle d'Aosta approvava il disegno di legge n. 45 recante "Acquisto di partecipazione azionaria della Air Valle'e S.p.a. con sede in Sanit-Christophe, Aosta".

L'art. 1 del provvedimento approvato dispone quanto segue:

"1. Al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta, la giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35 del capitale sociale della S.p.a. Air Valle'e con sede in Saint-Christophe, Aosta.

2. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, alla regione Valle d'Aosta e' riservata la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionati alla sua quota di partecipazione".

L'art. 2 e l'art. 3 del provvedimento di cui sopra recano disposizioni finanziarie per la copertura dell'onere derivante dalla partecipazione autorizzata dall'art. 1, onere valutato in lire 700 milioni per l'anno 1989.

Con lettera n. 2227-IC/9 del 27 maggio 1989 il presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 31, quarto comma, dello statuto speciale, rinviava la legge a nuovo esame del consiglio regionale osservando "... che lo sviluppo dei trasporti e dei collegamenti aerei e, di conseguenza, la possibilita' dell'acquisizione di una diretta partecipazione della regione ad una societa' che ha tra le sue finalita' l'esercizio del trasporto aereo pubblico commerciale mediante il potenziamento del servizio e la esercenza di regolari collegamenti, non rientrano tra le materie attribuite dallo Statuto alla competenza regionale".

In data 9 giugno 1989 perveniva al presidente della citata commissione di coordinamento comunicazione che il provvedimento in questione era stato riapprovato, nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, nella seduta del 7 giugno 1989.

Giusta deliberazione del governo (che sara' depositata unitamente al presente ricorso), il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale come sopra riapprovata, chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale per violazione delle disposizioni pertinenti dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

D I R I T T O

1. - Come si e' visto, l'art. 1, primo comma, della legge impugnata autorizza la giunta regionale a partecipare, fino al 35, al capitale di una societa' per azioni "al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta...".

Appare evidente che la regione autonoma puo' partecipare al capitale di una societa' per azioni, riservandosi nomina di amministratori e sindaci (art. 1, secondo domma), in tanto in quanto l'oggetto ed i fini di questa societa' rientrino nell'ambito delle materie attribuite dall'ordinamento alla regione medesima.

Nella specie non e' dubbio - lo afferma espressamente l'art. 1, primo comma, della legge impugnata - che l'oggetto ed i fini di questa societa', e quindi l'oggetto ed i fini della partecipazione regionale, siano diretti ad incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici, con il territorio della Valle d'Aosta. Non e' dunque dubbio che la partecipazione regionale abbia come finalita' quella di concorrere allo sviluppo dei trasporti e dei collegamenti aerei.

2. - "Il trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici" non e' materia che rientri tra quelle attribuite alla regione autonoma.

Nel campo dei trasporti, la regione della Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria per i "trasporti su funivie e linee automobilistiche locali" (art. 2, lett. h), dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; art. 53 a 57 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del d.P.R. n. 616/1977 etc.). Per altro verso, nella materia del trasporto aereo, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, lett. d), della legge 16 maggio 1978, n. 196, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine "agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carettere esclusivamente turistico".

Quest'ultima disposizione dimostra che, nel vasto campo del trasporto aereo, la regione autonoma non ha alcuna competenza per cio' che concerne il trasporto stesso ed i collegamenti aerei, anche se a fini turistici; la sua competenza resta limitata all'esercizio di aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico.

La partecipazione regionale alla S.p.a. Air Valle'e, al fine indicato nella legge impugnata, non e' dunque funzione che rientri nelle materie attribuite dall'ordinamento alla regione autonoma. Tramite la suddetta partecipazione diretta, infatti, la Regione autonoma verrebbe in sostanza ad esercitare il trasporto aereo pubblico commerciale mediante il potenziamento del servizio e la gestione di regolari collegamenti, attivita' questa che, come si e' visto, non rientra nell'ambito delle materie attribuite alla regione stessa, neppure se esercita a fini turistici.

D'altro canto, la finalita' specifica della partecipazione regionale quale descritta nell'art. 1, primo comma, della legge impugnata, non consente di fare riferimento ad un generico concetto di "sviluppo economico" regionale, inquadrabile in qualcuna delle materie trasferite ex art. 26 del d.P.R. n. 182/1982.

Le esposte ragioni dimostrano che la legge riapprovata e qui impugnata travalica le competenze regionali ed e' quindi viziata di illegittimita' costituzionale.

Pertanto, si chiede che la legge regionale in questione, approvata il 26 aprile e riapprovata a maggioranza assoluta il 7 giugno 1989, sia dichiarata costituzionalmente illegittima, perche' concernente materia non attribuita alla regione autonoma e per conseguente violazione dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.

Roma, addi' 23 giugno 1989

Ivo M. BRAGUGLIA, avvocato dello Stato