Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 30 del 5 ottobre 2023

N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2023

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n.43 del 25-10-2023)

Turismo - Locazione - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta Obbligo per il locatore per finalita' turistiche, nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge regionale n. 11 del 2023, di trasmettere una dichiarazione sostitutiva al Comune nel cui territorio e' ubicato l'alloggio, attestante i periodi in cui si intende esercitare l'attivita' di locazione - Previsione che la durata complessiva dei relativi periodi, in ogni caso, non puo' essere superiore a centottanta giorni.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalita' turistiche), art. 4, comma 1, lettera f).

Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, ricorrente;

contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, (c.f. 80002270074) in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in piazza A. Deffeyes n.1, Aosta (AO), intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art 4, comma 1°, lett. f della legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023, per contrasto con l'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituizione anche in relazione all'art. 2, comma 1°, lett. g e q dello Statuto speciale di autonomia, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 25 settembre 2023.

Sul B.U.R. n. 35 del 1° agosto 2023 e' stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023, rubricata "Disciplina degli adempimenti amministrativi di locazioni brevi per finalita' turistiche".

Il Governo ritiene che la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 1°, lett. f) della predetta legge regionale - nella parte in cui fissa in 180 giorni la durata massima della locazione degli alloggi ad uso turistico, come definiti all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della medesima legge- eccedendo le competenze statutarie in materia di urbanistica e turismo, attribuite alla regione autonoma Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di autonomia(art. 2, comma 1°, lett. g e q) approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, vada a violare la compentenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituzione.

Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per il seguente

M o t i v i

Violazione dell'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituzione, anche in relazione al parametro inteposto di cui all'art. 2 comma 1°, lett. g) e q) della Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948. 1. Con la legge n. 11/2023, meglio indicata in epigrafe, la regione autonoma Valle d'Aosta, nel dichiarato esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di urbanstica e turismo (art. 2, comma 1°, lett. g e q dello Statuto speciale), ha inteso disciplinare gli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalita' turistiche, prevedendo in capo al locatore in funzione di verifica della corretta applicazione dell'imposta di soggiorno e dell'effettivita' dell'attivita' di vigilanza e controllo-, l'obbligo di rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge regionale n. 19/200/, attestante, inter alia e per quanto di interesse in questa sede, i periodi di esercizio dell'attivita' di locazione turistica, fissandone la complessiva durata massima in 180 giorni annui ( art. 4 , comma 1°, lett. f, ultima alinea).

Giova precisare che siffatta dichiarazione circa la durata dell'attivita' locativa - e la conseguente limitazione del periodo massimo entro cui e' possibile locare - e' richiesta solo nel caso di cui all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della legge medesima, vale a dire quando la locazione abbia a oggetto le camere arredate ubicate in unita' abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale, ai sensi della legge regionale n.11/1998.

Tale previsione, ad avviso del Governo, realizzando un'indebita compressione delle facolta' proprietarie, sub specie di limitazione del godimento dell'immobile adibito ad abitazione principale, e dell'autonomia privata, esula dalle competenze legislative regionali esclusive in materia di urbanistica e turismo, attribuite alla regione intimata dallo Statuto speciale di autonomia, per invadere la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

2. A supporto della fondatezza di tale assunto, giova osservare quanto segue. La locazione turistica e' stata introdotta nell' ordinamento civile dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che, nel disciplinare la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, si e' limitata ad individuare espressamente, all'articolo 1, comma 2°, quelle tra le sue disposizioni non applicabili alle locazioni di immobili per finalita' esclusivamernte turistiche, in quanto, in definitiva, recanti previsioni non coerenti con la causa, id est la funzione economico- sociale, della locazione turistica.

Se, dunque, gia' nelle intenzioni del Legislatore del 1998 le locazioni di immobili per finalita' turistiche restavano assoggettate, salvo le deroghe di cui cui sopra si e' dato conto, alle norme valevoli per le locazioni ad uso abitativo, tale impostazione e' stata recepita e rafforzata dal decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79, cosidetto Codice del Turismo, che alla locazione turistica ha dedicato il suo Capo II, stabilendo, all'articolo 53 che: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si ricava, dunque, l'intendimento del Legislatore statale di favorire, con riguardo alla locazione turistica, l 'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale ("in qualsiasi luogo ubicati") della disciplina codicistica della materia locatizia.

3.Ebbene, in tale quadro, non sfuggira' come la disposizione impugnata al suo ultimo capoverso - seppure limitatamente alle camere arredate ubicate in "prima casa", dove risulti prevalente l'uso abitativo "permanente o principale"- fissando in 180 giorni annui la durata complessiva massima dei periodi per i quali e' ivi consentito l'esercizio dell'attivita' di locazione, oltre a tradursi nella compressione della facolta' proprietaria di godimento dell'immobile, finisca per limitare l'autonomia negoziale del locatore nei termini riconosciutigli dal codice civile solo in ragione di un elemento territoriale ( l'essere il bene locato ubicato nella regione Valle d'Aosta).

Sebbene alla regione Valle d'Aosta sia riconosciuta, ai sensi dell'articolo all'art. 2, comma 1, lettere g) e q), dello Statuto speciale di autonomia competenza primaria in materia di urbanistica e di turismo, e', tuttavia, indubbio che la disciplina dei singoli contratti, e quindi anche del contratto di locazione, sia di competenza dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione.

La disposizione qui censurata, invero, con il predeterminare il periodo massimo annuo di esercizio dell'attivita' locatizia, esula dalle competenze legislative in materia di urbanistica e turismo, assegnate alla regione intimata, intervenendo cosi' indebitamente in materia di diritto civile, ambito che l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

4. Ne' siffatta conclusione e' contraddetta dalla circostanza che la disposizione qui impugnata in parte qua andrebbe a introdurre adempimenti amministrativi funzionali all'attivita' di vigilanza e controllo sulle locazioni turistiche e, come tali, attratte in tesi alla competenza esclusiva statutaria in materia di turismo. Al riguardo, soccorrono i principi sanciti da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 84 dell' 11 aprile 2019, riguardante l'impugnativa di una legge della regione Lombardia (la n. 7 /2018) volta a introdurre un codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare agli alloggi locati per finalita' turistiche e da utilizzare nella promozione pubblicitaria.

Nel rigettare il ricorso del Governo codesta Corte, dopo aver chiarito al punto 4, che « gli aspetti turistici anche di queste ultime [locazioni turistiche, ndr] ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attivita' negoziale e dei suoi effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013)», ha affermato al punto 5 che "le disposizioni censurate (recanti l'introduzione del CIR, ndr) pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla liberta' negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato" (enfasi aggunta).

Sulla scorta di tale precedente e', dunque, possibile concludere nel senso che, nel caso di specie, la predeterminazione del periodo massimo di locazione nulla ha a che vedere con un adempimento amministrativo necessario per l'identificazione della locazione a fini turistici, vale a dire un elemento esterno al contratto, ma investe la regolamentazione stessa della locazione, incidendo quindi sulla liberta' negoziale e sulla sfera contrattuale riservata alla uniforme disciplina privatistica.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 4 comma 1°, lett. f della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 18 luglio 2023, nella parte in cui fissa in 180 giorni la durata massima della locazione degli alloggi ad uso turistico, come definiti all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della medesima legge, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni. Con l'originale notificato del ricorso si depositera':

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data con l'allegata relazione illustrativa.

Roma, 30 settembre 2023

L'Avvocato dello Stato: Guizzi