Ricorso dello Stato per legittimitŕ costituzionale n. 3 del 24 gennaio 2006

N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 gennaio 2006.

(GU n. 7 del 15.02.2006 )

Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi posti dalla legislazione comunitaria e statale con il «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Contrasto con i principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25 (modificativa della legge della Regione Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11 e abrogativa della legge della Regione Valle d'Aosta 21 agosto 2000, n. 31).

- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Approvazione da parte dei comuni e comunita' montane della Regione dei progetti di rete e delle varianti ai progetti di rete gia' approvati - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato indebito appesantimento delle procedure autorizzatorie non previsto dalla legislazione statale - Contrasto con i principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 5

- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti e nell'ambito dei procedimenti relativi all'installazione di stazioni e strutture radioelettriche, impianti radioelettrici per uso amatoriale, denuncia di inizio attivita' per stazioni radioelettriche per telefonia mobile, denuncia di inizio attivita' o esecuzioni di varianti in corso d'opera, in relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del divieto posto a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale - Denunciata lesione dei principi posti dalla legislazione statale con il «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Contrasto con i principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, artt. 6, comma 4 e 15.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Assoggettamento all'obbligo di denuncia di inizio attivita' o esecuzioni di varianti in corso d'opera per interventi di ordinaria manutenzione sulle postazioni o altre strutture (ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con i principi di semplificazione amministrativa contenuti nella legislazione statale - Violazione del «Codice delle comunicazioni elettroniche» che prevede la necessita' dell'autorizzazione degli enti locali per l'installazione di nuove infrastrutture - Denunciata lesione dei principi posti dalla legislazione comunitaria e statale con il «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Contrasto con i principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 14.

- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12, Roma;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (B.U.R. n. 48 del 23 novembre 2005), Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1988, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.

Secondo il suo statuto, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha potesta' legislativa in materia di urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica (art. 2, lett. g), «in

armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Repubblica e col rispetto... degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

In materia di igiene e sanita' la sua potesta' legislativa e' solo «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (art. 3, lett. l).

Dal punto di vista statutario dovrebbe essere indubbio che la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima.

L'oggetto nell'art. 1 e' individuato nella «installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse».

Tra quelle elencate nell'art. 2 non rientrano la installazione, l'esercizio delle reti, che presuppongono soluzioni di ordine tecnico, che sicuramente esulano dalle competenze regionali.

Ma non vi rientra nemmeno la localizzazione perche' sia l'urbanistica che i piani regolatori sono attribuiti alla legislazione regionale, nei limiti gia' richiamati, ma solo «per le zone di particolare importanza turistica», limitazione che non e' richiamata dalla norma regionale.

Tra le finalita' l'art. 1.3 alla lett. a) indica la tutela della salute, per la quale l'art. 3, lett. l) assegna alla regione la potesta' legislativa, come si e' visto, solo per le norme di integrazione e di attuazione delle leggi statali.

La lett. b), richiama di nuovo la localizzazione, qualificandola corretta, insieme all'ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche, anche attraverso la loro razionalizzazione e concentrazione, operazioni che richiedono verifiche e valutazione di ordine tecnico che, per impianti che debbono inserirsi in una rete nazionale non possono competere ad una regione.

Il rilievo tecnico della competenza e' reso ancora piu' evidente nella lett. c) dove e' previsto il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio delle stazioni radioelettriche.

La illegittimita' costituzionale delle norme richiamate, alla stregua dello Statuto regionale, dovrebbe essere, pertanto, fuori discussione.

Poiche' investe sia l'oggetto che le finalita', la illegittimita' si estende all'intera legge.

Resta da verificare se la legge regionale possa desumere la sua legittimita', sia pure parziale, dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le materie interessate sono la tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

La regione dimostra di concordare sul punto per aver richiamato la legge n. 36/2001, a proposito della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e il d.lgs. n. 259/2003, per le comunicazioni.

La regione si doveva, pertanto, attenere ai principi fondamentali della legge statale.

Come codesta Corte ha gia' accertato sin dalla sentenza n. 307/2003 (che e' la prima, ma non la sola in materia) dalla legge n. 36/2001 vanno desunti i principi fondamentali, in particolare i valori soglia delle emissioni elettromagnetiche.

La legge ha delineato il giusto equilibrio tra le varie esigenze convergenti, in particolare tra la tutela della salute, il governo del territorio e la protezione ambientale. Le competenze regionali, peraltro, non possono pregiudicare gli interessi estesi all'intero territorio nazionale che trovano la loro attuazione nella pianificazione della rete nazionale, della quale non puo' essere pregiudicata la realizzazione.

Il d.lgs. n. 259/2003, che porta il codice delle comunicazioni elettroniche, ha, come noto, attuato (alcune Direttive comunitarie il cui rispetto si impone alle regioni in base, oltre che al terzo comma, anche al primo comma dell'art. 117 Cost.

Diverse norme regionali vengono a risultare costituzionalmente illegittime.

Art. 5.

Nel primo comma si impone la presentazione ai soggetti, indicati nell'art. 4.2, dei progetti di rete e delle varianti, corredati delle schema funzionale e della documentazione idonea ad attestare, per ogni stazione radioelettrica, i dati anagrafici, tecnici, topografici e fotografici.

La natura della documentazione richiesta sta ad indicare che la regione ha voluto sottoporre i vari impianti a verifiche di ordine tecnico da parte degli enti locali.

La materia, come si e' ricordato, e' stata gia' vagliata da codesta Corte che, con la sentenza richiamata, ha riconosciuto la competenza statale per la disciplina della realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi unitari per l'intero territorio dello Stato, interessi sottesi «indubbiamente» alla considerazione del «preminente interesse nazionale di definizione di criteri unitari e di normative omogenee».

E' attraverso la corretta progettazione che si assicura la funzionalita' delle reti, che non possono essere disarticolate regione per regione.

La previsione di un controllo tecnico della progettazione, pertanto, e' sicuramente in violazione dei principi che regolano la materia.

La illegittimita' viene a risultare ancora piu' evidente per il fatto che lo stesso adempimento e' previsto per le varianti ai progetti.

Secondo la regione anche varianti di ordine puramente tecnico, senza nessuna rilevanza territoriale, sarebbe soggetta a verifica da parte gli enti locali.

Art. 6.4 e art. 15.

L'art. 6.4 attribuisce alla giunta regionale la competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori degli interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.

La norma chiarisce, anche se ce ne fosse stato bisogno, che la documentazione tecnica richiesta serve a rendere possibile la approvazione dei progetti, attribuita alla competenza di soggetti con competenza territoriale ridotta e quindi sensibili solo agli interessi locali.

E' palese la violazione dell'art. 93.1 del d.lgs. n. 259/2003 che ha posto il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge statale.

La ragione e' evidente. Si e' voluto evitare che oneri o canoni eccessivi rendessero antieconomici certi tracciati, orientando a soluzioni meno utili dal punto di vista tecnico. Questi oneri sarebbero causa di aumenti dei prezzi, che farebbero carico a tutti i consumatori, e non solo a quelli operanti nella sfera territoriale dei soggetti che li hanno imposti.

Una imposizione di oneri senza limiti finirebbero, dunque, per condizionare la politica delle comunicazioni nazionali, che e' al di fuori delle competenze regionali.

Gli stessi argomenti valgono per l'art. 15, che attribuisce, sempre alla Giunta regionale, la competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere per l'attivita' svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14.

C'e' da aggiungere che l'art. 11.3 prevede l'intervento dell'ARPA «in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla normativa statale vigente», operazioni queste che, investendo le tecniche di progettazione e la funzionalita' degli impianti, sono sottratte alla competenza, anche legislativa, della regione.

Nello stesso senso e' l'intervento dell'ARPA previsto nell'art. 12.1.

Nell'art. 13 non e' previsto nessun intervento dell'ARPA.

Art. 14.

Il comma 1 assoggetta alla denunzia di inizio dell'attivita' sulla altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), vale a dire «ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche».

Si tratta di opere che hanno gia' avuto una loro dislocazione, che non viene mutata.

L'adempimento e' previsto «in assenza di mutamenti della destinazione d'uso», anche in questo caso in funzione di eventuali verifiche tecniche, che si collocano al di fuori delle competenze regionali.

E' violato, inoltre, l'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 che al comma 1 prevede solo l'autorizzazione degli enti locali per l'installazione di nuove infrastrutture.

La denuncia di inizio di attivita' e' richiesta solo per la installazione di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt (comma 3), o per la installazione di una rete di telecomunicazione su aree ferroviarie (comma 3-bis).

La disciplina statale, attuando i principi della normativa comunitaria, e' rivolta alla semplificazione del procedimento, attraverso la eliminazione di adempimenti non necessari, in quanto non coordinati con poteri di intervento degli enti locali, evitando cosi' costi, anche temporali, senza giustificazione.

La previsione di un adempimento, non strumentale ad interventi di competenza degli enti che sono richiamati dalla norma impugnata, viola pertanto l'art. 117 Cost. nel primo e nel terzo comma.

P. Q. M.

Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2006.

Il vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori