Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 36 del 31 marzo 2003

N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 2003

(GU n. 22 del 04.06.2003 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 marzo 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Zootecnia - Quote latte - Disciplina - Verifica annuale della differenza tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti - Previsione del prelievo supplementare sull'eventuale eccedenza rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento dei prodotti nell'ambito regionale - Dedotta introduzione di un sistema di compensazione a livello regionale non previsto dallo Statuto e dalla normativa comunitaria.

- Legge Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002, n. 27, art. 17, commi 1 e 2.

- Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 2; d.lgs. 22 maggio 2001, n. 238, art. unico

Zootecnia - Quote latte - Disciplina - Ripartizione tra i produttori, che ne abbiano fatto richiesta, dei quantitativi individuali di riferimento non utilizzati oggetto di riduzione o di revoca - Determinazione dei quantitativi di riserva - Dedotta introduzione di una «riserva regionale» in contrasto con lo Statuto e la normativa nazionale.

- Legge Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002, n. 27, art. 20.

- Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 2; d.lgs. 22 maggio 2001, n. 238, art. unico.

Ricorso del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti della Regione Valle d'Aosta in persona del suo Presidente pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 20 della legge della Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002 n. 27, pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 21 gennaio 2003, recante «disciplina delle quote latte», per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4) e con l'articolo unico del decreto legislativo 22 maggio 2001 n. 238 (contenente «norme di attuazione dello Statuto in materia di regime comunitario della produzione lattiera) (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2003).

1. - La legge regionale indicata in epigrafe detta norme finalizzate alla disciplina, nel territorio dello Stato, delle c.d. «quote latte» come e noto il regime comunitario delle quote latte e' disciplinato attualmente dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, piu' volte modificato, che ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari attraverso un sistema di quote nazionali e, all'interno di esse, di quote individuali e dal regolamento CEE n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' di applicazione.

La legge regionale si muove secondo le norme del proprio Statuto (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4, art. 2) e secondo le norme di attuazione dello stesso specificamente dettate in materia di regime comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo 22 maggio 2001 n. 238, il quale, attribuendo alla Regione una tale competenza, fa espresso riferimento all'assegnazione e al trasferimento di quote, fermo restando ovviamente il rispetto dei regolamenti comunitari in materia. La legge regionale, pero', negli artt. 17 comma 1 e 2 e 20, prevede rispettivamente una «compensazione regionale» e una «riserva regionale» non compatibili con la normativa comunitaria che essa e' tenuta a rispettare.

2.1. - L'art. 17 (assegnazione e trasferimento delle quote) comma 1 e 2 e' del seguente tenore:

1) «Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o mayer ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti.

2) Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantita' prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali».

Il citato reg. 3950/1992 consente agli Stati membri la scelta fra due criteri. Con la formula A lo Stato attribuisce il quantitativo di riferimento (quota latte individuale) al produttore, il quale, in caso di eccedenza di produzione, deve versare il prelievo supplementare all'acquirente trasformatore, il quale, a sua volta, lo riversera' agli organi nazionali; con la formula B lo Stato attribuisce il quantitativo di riferimento all'acquirente, che diventera' cosi' debitore del prelievo in caso di eccedenza. L'Italia (e con essa la Regione) ha optato per la prima soluzione. Il regolamento prevede un sistema di compensazione. nel senso che le eccedenze di quote individuali possono essere compensate con le minori produzioni relative ad altre quote, di modo che il prelievo e' dovuto proporzionalmente alle eccedenze di ciascuno solo se e' superata (e nei limiti in cui e' superata), nel complesso delle produzioni, la quota nazionale. Tale compensazione, a norma dell'art. 2 n. 1 del regolamento, va effettuata, pero', solo «a livello nazionale»: e cosi', infatti, avviene in Italia sulla base della normativa nazionale, ad opera dell'AGEA, ai sensi dell'art. 1 legge 27 aprile 1999 n. 118 (N.B. in un primo tempo era stata ammessa anche una compensazione a livello di associazioni di produttori di latte, ma tale possibilita' di compensazione fu soppressa gia' a partire dalla campagna 1995/1996, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria, secondo rilievo della Commissione delle comunita' europee che aveva aperto in proposito procedura di infrazione: cfr. sull'argomento il punto 11 della sentenza della Corte costituzionale n. 398/1998).

La norma regionale sopra indicata, invece, disponendo che il prelievo supplementare e' dovuto «sull'eventuale eccedenza ... rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento» prodotti nell'ambito regionale presuppone una «compensazione a livello regionale» non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione e' tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata.

2.2 - L'art. 20 (riassegnazioni) e' del seguente tenore:

1) Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 18 ovvero di revoca ai sensi dell'art. 19.

2) La giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento disponibili, riservando in ogni caso:

a) il 20 per cento ai giovani agricoltori di eta' compresa fra i 18 e i 40 anni;

b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o a mayer.

3) I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati sin dalla campagna lattiera in corso.

L'art. 5 del citato reg. 3950/1992 (piu' volte modificato) prevede solo una «riserva nazionale», alimentabile o con una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati. In Italia la normativa nazionale d'applicazione, contenuta nel decreto ministeriale 19 aprile 2001 prevede una riserva nazionale e poi l'attribuzione alle regioni dei quantitativi affluiti alla riserva nazionale, le quali provvedono, entro termini stabiliti, all'assegnazione alle singole aziende secondo i criteri dalle stesse delimitate.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale, disponendo una rassegnazione che ha come base le risultanze di cui ai precedenti artt. 18 e 19, prevede in sostanza la costituzione di una «riserva regionale», anch'essa, come la compensazione regionale, non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione e' tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata.

P. Q. M.

Il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 comma 1 e 2 e 20 della legge della Regione Valle d'Aosta indicata in epigrafe.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2003 unitamente a copia della legge regionale impugnata.

Roma, addi' 19 marzo 2003

Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara