Regolamento

Il testo del Regolamento che disciplina i lavori dell'Assemblea legislativa della Valle d'Aosta.

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Regolamento interno
per il funzionamento
del Consiglio regionale


Testo approvato con deliberazione n. 3690/VIII del 20 aprile 1988
e modificato con deliberazioni n. 1349/IX del 2 luglio 1990,
n. 2121/IX del 7 maggio 1991, n. 2551/IX del 26 settembre 1991,
n. 4349/IX del 24 marzo 1993, n. 450/X del 26 gennaio 1994,
n. 2107/XI del 12 luglio 2001, n. 2645/XI del 22 maggio 2002,
n. 858/XII del 6 ottobre 2004, n. 1430/XII del 28 luglio 2005,
n. 2443/XII del 24 gennaio 2007, n. 3366/XII del 5 marzo 2008,
n. 694/XIII del 28 luglio 2009, n. 973/XIII del 13 gennaio 2010,
n. 1301/XIII del 14 luglio 2010, n. 1885/XIII del 22 giugno 2011,
n. 203/XIV del 23 ottobre 2013, n. 1708/XIV del 14 gennaio 2016,
n. 391/XVI del 25 febbraio 2021 e n. 705/XVI del 23 giugno 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Affari legislativi, studi e documentazione
Via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
Tel. 0165/526167


Giugno 2021

INDICE


TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Durata in carica del Consiglio

Art. 2

Esercizio delle funzioni

Art. 3

Prima adunanza del Consiglio

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4

Convalida delle elezioni

Art. 5

Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Art. 6

Giuramento dei Consiglieri

Art. 7

Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio

TITOLO III

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI

Art. 8

Elezione del Presidente della Regione

Art. 8bis

Elezione degli Assessori regionali

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE E LORO ATTRIBUZIONI

Capo I

Della Presidenza del Consiglio

Art. 9

Presidente del Consiglio

Art. 10

Vicepresidenti del Consiglio

Capo II

Della segreteria del Consiglio

Art. 11

Segretari del Consiglio

Capo III

Dell'Ufficio di Presidenza

Art. 12

Composizione e sostituzione dei componenti

Art. 13

Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza

Art. 14

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

Capo IV

Dei Gruppi consiliari

Art. 15

Dichiarazione di appartenenza

Art. 16

Composizione dei Gruppi

Capo V

Della Conferenza dei Capigruppo

Art. 17

Composizione e funzionamento

Art. 18

Competenze

Capo VI

Delle Commissioni consiliari

Art. 19

Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 20

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 20bis

Sostituzione dei componenti

Art. 21

Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta

Art. 22

Convocazione delle Commissioni consiliari

Art. 23

Interventi alle sedute delle Commissioni

Art. 24

Indagini conoscitive

Art. 25

Consultazioni

Art. 26

Attività delle Commissioni

Art. 27

Assegnazione alle Commissioni

Art. 28

Termini e pareri

Art. 29

Relatori

Art. 30

Sedute delle Commissioni

Art. 31

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

Art. 31bis

Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta

Art. 32

Della Commissione per il Regolamento

Art. 33

Disposizioni comuni

Capo VII

Del comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione

Art. 33bis

Istituzione e composizione del Comitato

Art. 33ter

Funzionamento del Comitato

Art. 33quater

Competenze del Comitato

Art. 33quinquies

Clausole valutative e missioni valutative

Art. 33sexies

Qualità della normazione

TITOLO V

DELL'INIZIATIVA DELLE LEGGI E DELLE PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 34

Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta

Art. 35

Iniziativa legislativa popolare e referendaria

Art. 36

Delle petizioni

TITOLO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Capo I

Svolgimento dei lavori

Art. 36bis

Svolgimento dei lavori del Consiglio e degli organi consiliari con modalità telematiche

Art. 37

Convocazione e ordine del giorno del Consiglio

Art. 38

Sessioni e adunanze

Art. 39

Sedute del Consiglio

Art. 40

Validità delle sedute

Art. 41

Trattazione dell'ordine del giorno

Art. 42

Celebrazioni e commemorazioni

Art. 43

Comunicazioni

Art. 44

Processi verbali e resoconti delle sedute

Art. 45

Sedute pubbliche e segrete

Capo II

Disciplina dell'aula e delle tribune

Art. 46

Poteri del Presidente

Art. 47

Disciplina delle sedute

Art. 48

Sospensione e scioglimento delle sedute

Art. 49

Disciplina dell'aula e delle tribune

Art. 50

Provvedimenti per oltraggio al Consiglio e ai suoi membri

Art. 51

Presenza dei Parlamentari della Valle d'Aosta alle sedute del Consiglio

Art. 52

Partecipazione alle sedute degli Assessori non Consiglieri

Capo III

Della discussione e del procedimento

Art. 53

Inizio della discussione

Art. 54

Interruzione della discussione

Art. 55

Posizione dell'oratore

Art. 56

Facoltà di parlare e durata degli interventi

Art. 57

Fatto personale

Art. 58

Fatti che ledono la onorabilità di un Consigliere

Art. 59

Richiamo all'argomento

Art. 60

Mozioni d'ordine

Art. 61

Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 62

Chiusura della discussione

Art. 63

Dichiarazioni di voto

Art. 64

Degli ordini del giorno

Art. 65

Delle risoluzioni

Art. 66

Proposte di articoli aggiuntivi e di emendamenti

Art. 67

Ritiro degli emendamenti

Art. 68

Non accettazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti

Art. 69

Correzioni formali

Art. 69bis

Atti notificati alla Commissione europea

Art. 69ter

Parere sui progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare

Art. 70

Impugnazione di leggi da parte del Governo

Capo IV

Della votazione

Art. 71

Modi di votazione

Art. 72

Votazione nominale

Art. 73

Votazione a scrutinio segreto

Art. 74

Compiti del Consigliere Segretario

Art. 75

Compiti degli scrutatori

Art. 76

Determinazione della maggioranza

Art. 77

Votazione dei progetti di legge e di regolamento

Art. 78

Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi

Art. 79

Facoltà di parlare durante la votazione

Art. 80

Irregolarità nelle votazioni

Capo V

Delle elezioni

Art. 81

Modalità delle elezioni

Art. 82

Schede per elezioni

Art. 83

Distribuzione e compilazione delle schede

Art. 84

Spoglio delle schede

Art. 85

Determinazione della maggioranza

Art. 86

Seconda votazione a maggioranza relativa

Art. 87

Nullità della votazione

Art. 88

Validità delle schede

Art. 89

Designazioni dubbie

Art. 90

Distruzione delle schede di votazione

Art. 90bis

Modalità per l'uso del procedimento elettronico

TITOLO VII

DELLA FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA

Capo I

Delle interrogazioni

Art. 91

Definizione dell'interrogazione

Art. 92

Presentazione delle interrogazioni

Art. 93

Limitazione del numero delle interrogazioni

Art. 94

Svolgimento delle interrogazioni

Art. 95

Replica dell'interrogante

Art. 96

Interrogazioni con risposta scritta

Art. 96bis

Interrogazioni a risposta immediata

Capo II

Delle interpellanze

Art. 97

Definizione dell'interpellanza

Art. 98

Presentazione delle interpellanze

Art. 99

Limitazione del numero delle interpellanze

Art. 100

Svolgimento delle interpellanze

Capo III

Delle mozioni

Art. 101

Definizione della mozione

Art. 102

Presentazione delle mozioni

Art. 103

Limitazione del numero delle mozioni

Art. 104

Svolgimento delle mozioni

Art. 105

Presentazione di emendamenti

Art. 106

Mozioni di sfiducia alla Giunta

Art. 107

Ritiro delle mozioni

Art. 108

Svolgimento contemporaneo

Art. 109

Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 110

Disposizioni comuni

TITOLO VIII

TERMINE DELLA LEGISLATURA

Art. 111

Effetti della fine legislatura

Art. 112

Termine della legislatura

Art. 113

Archivio della Presidenza del Consiglio

Art. 114

Visione e rilascio degli atti

Art. 115

Nomina dei Revisori del Conto

Art. 116

Diritto di accesso dei Consiglieri

Art. 116bis

Obbligo di riservatezza

Art. 117

Della Cassa di Previdenza

Art. 117bis

Decadenza dalle cariche

Art. 118

Modificazioni al Regolamento interno

Tabella

Ex art. 19 - Materie di competenza delle Commissioni permanenti

Note


TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica cinque anni.

2. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Art. 2 Esercizio delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.

Art. 3 Prima adunanza del Consiglio

1. Nella prima adunanza di ogni legislatura la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consigliere più giovane di età funge, in via provvisoria, da Segretario dell'assemblea stessa.

3. Il Presidente provvisorio dell'assemblea designa fra i Consiglieri tre scrutatori.

4. Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida delle elezioni dei Consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio;

c) alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;

d) all'elezione del Presidente della Regione e degli Assessori; 1

e) alla nomina delle commissioni consiliari permanenti.

5. La data della prima adunanza del Consiglio regionale è determinata con lo stesso decreto di convocazione dei comizi elettorali, emanato dal Presidente della Regione ai sensi di legge.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4 Convalida delle elezioni

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

2. Il Consiglio regionale, nell'adunanza immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

3. 2

4. 3

Art. 5 Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 4

1. Per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e per gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 6 Giuramento dei Consiglieri

1. Dopo la convalida delle elezioni, il Presidente provvisorio dell'assemblea, stando in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica ed allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta".

2. Il Presidente provvisorio dell'assemblea invita, quindi, i Consiglieri a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello nominale dei Consiglieri, i quali, ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: "Giuro".

3. I Consiglieri che non sono presenti e i Consiglieri eletti per sostituzione prestano giuramento, allo stesso modo, nella prima adunanza del Consiglio alla quale partecipano.

4. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 7 Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 5

1. Costituita la Presidenza provvisoria e prestato giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.

2. Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima adunanza non siano presenti i due terzi dei Consiglieri assegnati, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una quarta votazione nella quale è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i più anziani di età.

6. Dopo l'elezione dei Vicepresidenti, con le stesse modalità stabilite per la loro elezione, si procede all'elezione di due Segretari del Consiglio.

TITOLO III

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI 6

Art. 8 Elezione del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:

a) illustra al Consiglio regionale il programma di governo;

b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;

c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vicepresidente.

3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 8bis Elezione degli Assessori regionali

1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

2. L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apponendo sulla scheda di votazione un segno nel rettangolo sottostante le diciture "SI/OUI" -"NO/NON". Sono considerate nulle le schede recanti nominativi di persone o altre indicazioni.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE E LORO ATTRIBUZIONI

Capo I

Della Presidenza del Consiglio

Art. 9 Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, apre, sospende, chiude le sedute e ne mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, impone l'osservanza del Regolamento, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio. Per gli atti di competenza, egli cura i rapporti con la Commissione di Coordinamento, con il suo Presidente e con gli altri Consigli regionali. Sovraintende all'attività degli organi consiliari, secondo le prescrizioni del Regolamento.

3. Il Presidente affida, su proposta del Consiglio o di sua iniziativa, specifici incarichi ai Consiglieri, dispone per il pagamento delle spese e stipula i contratti deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

4. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni consiliari per esaminare l'ordine dei lavori del Consiglio e per ogni eveniente questione e comunica al Consiglio gli eventuali accordi intervenuti.

5. Il Presidente riceve le dimissioni rassegnate dal Presidente della Regione e quelle rassegnate al medesimo dai membri della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima sessione o adunanza utile. 7

6. Il Presidente provvede altresì:

a) alla nomina di tre scrutatori, di cui uno appartenente ai Gruppi di minoranza, se presenti in aula;

b) alle nomine di sua competenza ai sensi di legge e di regolamento, o per le quali abbia delega dal Consiglio.

Art. 10 Vicepresidenti del Consiglio

1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui, lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.

2. Verificandosi il contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte da altro componente dell'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, la Presidenza è assunta dal Vicepresidente più anziano per data di elezione o, a parità di data, per numero di voti ottenuti o, ancora, a parità di voti, per età. Questi provvede a convocare il Consiglio, entro otto giorni dall'inizio della vacanza, per l'elezione del Presidente.

Capo II

Della segreteria del Consiglio

Art. 11 Segretari del Consiglio

1. I Consiglieri Segretari, alternandosi fra loro, assistono il Presidente nei lavori del Consiglio, danno lettura dei verbali consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al Consiglio, provvedono al controllo delle votazioni e sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

Capo III

Dell'Ufficio di Presidenza

Art. 12 Composizione e sostituzione dei componenti

1. Il Presidente, i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta regionale cessano dalle cariche ricoperte presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. In caso di cessazione dalla carica ai sensi del precedente comma o di morte o di dimissioni di taluno dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, si procede alla loro sostituzione con le modalità stabilite dal precedente articolo 7. Con le stesse modalità si procede, altresì, alla sostituzione dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che siano cessati per qualsiasi altro motivo dall'ufficio di Consigliere regionale.

Art. 13 Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza 8

1. Allo scadere di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti.

Art. 14 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio:

a) predispone il progetto di bilancio annuale per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio, amministra i fondi di bilancio e provvede agli impegni e alle liquidazioni in conformità alle norme di legge e del regolamento di contabilità;

b) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività dei servizi e degli Uffici del Consiglio;

c) nomina le delegazioni consiliari, tenuto conto della composizione dei Gruppi consiliari;

d) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di loro competenza;

e) promuove e organizza iniziative culturali, convegni, indagini conoscitive, studi, pubblicazioni e ricerche su temi di interesse generale e in ordine a problemi riguardanti l'attività del Consiglio, o seguendo i voti espressi dal Consiglio;

f) decide su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ed esercita tutte le altre competenze assegnate dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

3. Copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è trasmessa all'Ufficio Gruppi consiliari. 9

3bis. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale, salvo quelle contenenti dati sensibili e giudiziari ai sensi delle disposizioni in materia di privacy. Non sono rese pubbliche le deliberazioni, individuate di volta in volta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, aventi rilevanza meramente interna e quelle contenenti dati riservati con particolare riferimento agli interessi professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni siano in concreto titolari. 10

Capo IV

Dei Gruppi consiliari

Art. 15 Dichiarazione di appartenenza

1. Entro cinque giorni dalla convalida, ciascun Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale Gruppo consiliare intenda aderire.

2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo, dell'eventuale Vicecapogruppo e le sostituzioni che eventualmente si verifichino nel corso della legislatura.

3. In caso di cambio del Gruppo di appartenenza, il Consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

Art. 16 Composizione dei Gruppi

1. All'inizio della legislatura i Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero.

2. I Gruppi che si costituiscono nel corso della legislatura devono essere formati da almeno due Consiglieri.

3. Può essere costituito un unico Gruppo misto del quale fanno parte i Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo.

Capo V

Della Conferenza dei Capigruppo

Art. 17 Composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal Vicecapogruppo.

3. Alla Conferenza partecipano i membri dell'Ufficio di Presidenza.

4. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati i membri della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa, o per determinazione dell'Ufficio di Presidenza, ovvero, previa indicazione dell'argomento, su richiesta del Presidente della Regione.

6. Delle convocazioni della Conferenza dei Capigruppo viene data notizia al Presidente della Regione, che può partecipare alle riunioni.

Art. 18 Competenze

1. La Conferenza dei Capigruppo, convocata almeno trimestralmente dal Presidente del Consiglio, determina il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio ed eventualmente delle Commissioni consiliari.

2. All'inizio di ogni legislatura e quando se ne presenti la necessità, la Conferenza esprime le proprie indicazioni al Consiglio per la ripartizione dei seggi tra i vari Gruppi all'interno delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta.

3. La Conferenza provvede inoltre alla designazione dei rappresentanti consiliari in seno ad enti ed organi vari, la cui nomina non sia espressamente attribuita al Consiglio regionale.

4. Le determinazioni della Conferenza sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva alle riunioni della Conferenza stessa.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Capigruppo o di un numero di componenti che rappresenti i tre quinti dei componenti il Consiglio. 11

6. Nella votazione ogni Capogruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri che rappresenta.

7. Le deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte a maggioranza dei tre quinti, in rapporto al numero dei componenti il Consiglio. 12

Capo VI

Delle Commissioni consiliari

Art. 19 Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. All'inizio di ogni legislatura sono costituite cinque Commissioni consiliari permanenti.

2. Le materie di competenza delle Commissioni permanenti sono ripartite secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 20 Composizione delle Commissioni consiliari permanenti 13

1. La composizione delle Commissioni consiliari permanenti è per quanto possibile determinata con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei Gruppi nel Consiglio. In ogni Commissione deve essere rispettato il rapporto tra maggioranza e minoranza. 14

2. Ogni Commissione è costituita da sette Consiglieri, salvo deroga relativa alla prima Commissione da proporsi da parte della Conferenza dei Capigruppo. Ciascun Consigliere deve essere assegnato almeno ad una Commissione.15

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio con votazione a scrutinio palese, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo. 16

4. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri membri della Giunta non possono far parte delle Commissioni consiliari permanenti.

5. 17

6. I membri della Giunta partecipano alle riunioni delle Commissioni per le materie di rispettiva competenza.

7. I Consiglieri possono intervenire, con diritto di parola alle riunioni delle Commissioni di cui non fanno parte, dandone notizia al Presidente della Commissione. I Consiglieri appartenenti a Gruppi non rappresentati in Commissione hanno facoltà di presentare emendamenti.

Art. 20bis Sostituzione dei componenti18

1. In caso di morte o di dimissioni dalla carica di un Presidente di Commissione, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Le dimissioni sono rassegnate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni da componente delle Commissioni sono rassegnate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci dalla data di accettazione da parte del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale procede alla relativa sostituzione con le modalità di cui all'articolo 20, comma 3.

Art. 21 Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta per l'esame di particolari questioni.

2. Il Presidente di tali Commissioni è nominato dal Consiglio. Per la nomina degli altri componenti si osservano le modalità di cui ai precedenti articoli 18 e 20.

3. Le Commissioni speciali o d'inchiesta durano in carica fino al compimento del loro mandato, ma non oltre il termine della legislatura.

Art. 22 Convocazione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni permanenti, speciali o d'inchiesta sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio regionale per l'insediamento e la nomina del Presidente, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il Consiglio, del Vicepresidente e del Segretario, scelti tra i Consiglieri componenti di ciascuna Commissione; successivamente, sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di loro assenza, dai Vicepresidenti, tenuto conto del calendario e del programma dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo.

2. Le Commissioni sono altresì convocate su richiesta della maggioranza dei loro componenti entro otto giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata convocazione provvede direttamente il Presidente del Consiglio entro i successivi cinque giorni.

3. Le convocazioni devono essere fatte, anche tramite sistemi informatizzati, almeno cinque giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. Le lettere di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione. 19

Art. 23 Interventi alle sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il Presidente della Regione o gli Assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro competenza.

2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per fare comunicazioni, per illustrare gli argomenti di rispettiva competenza e per depositare emendamenti.20

3. I Consiglieri che hanno assunto l'iniziativa di proposte di legge o di altri provvedimenti possono intervenire alle riunioni delle Commissioni competenti per illustrarli personalmente e per depositare emendamenti.21

4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente della Regione e agli Assessori informazioni, notizie e documenti necessari per l'espletamento della loro attività.

Art. 24 Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazione.

2. Il consenso dell'Ufficio di Presidenza non è necessario quando l'indagine sia richiesta dal Consiglio regionale; in ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.

3. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

4. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini.

5. È facoltà delle minoranze presentare propri documenti.

Art. 25 Consultazioni

1. Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di enti pubblici, locali e non, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria e di altre organizzazioni e associazioni sociali, economiche e culturali, per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge.

2. Possono inoltre avvalersi della consultazione di esperti esterni all'Amministrazione, nonché, previa autorizzazione degli amministratori competenti, di funzionari della Regione e degli uffici da essa dipendenti.

3. La decisione di effettuare la consultazione, nel caso la stessa comporti oneri di spesa a carico del bilancio del Consiglio, è comunicata al Presidente del Consiglio il quale la sottopone all'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per le consultazioni. In tali casi non si applicano le regole che disciplinano le modalità di svolgimento delle riunioni delle Commissioni. 22

5. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento.

Art. 26 Attività delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono:

a) in sede referente per l'esame dei progetti di legge e di regolamento e delle proposte di atti amministrativi di ordine generale di competenza del Consiglio;

b) in sede consultiva sulle proposte di atti amministrativi e sulle questioni su cui le Commissioni stesse siano chiamate a pronunziarsi in virtù di disposizioni legislative o su richiesta dei Presidenti del Consiglio e della Regione.

2. Le proposte di atti amministrativi di ordine generale di cui al precedente comma sono individuate con deliberazione della Commissione per il Regolamento.

Art. 27 Assegnazione alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio assegna le proposte di cui al precedente articolo alle Commissioni competenti per materia.

2. Tutti i progetti di legge che prevedono entrate o spese sono assegnati alla Commissione Affari Generali che esprime un parere di compatibilità del progetto con i bilanci annuale e pluriennale della Regione.

3. Un progetto di legge o di regolamento, una proposta o un affare possono essere assegnati dal Presidente a più Commissioni quando, a giudizio dello stesso, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione.

3bis. I progetti di legge di manutenzione del sistema normativo regionale, ossia che intervengono su più disposizioni normative tra loro non correlate, sono assegnati, per le parti di rispettiva competenza, alle varie Commissioni consiliari. Contestualmente all'assegnazione viene individuata la Commissione capofila incaricata di coordinare l'esame del progetto di legge con le altre Commissioni anche attraverso la predisposizione di una relazione comune. 23

4. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio, che decide, investendo, qualora lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.

5. Non possono essere assegnati alle Commissioni argomenti che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di reiezione. Si può derogare a tale preclusione nel caso di proposte di atti amministrativi di particolare urgenza la cui mancata approvazione comporti gravi conseguenze economico-giuridiche per la Regione. 24

5bis. Gli atti soggetti a notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio entro 15 giorni dalla loro adozione e sono assegnati, senza ritardo, alle competenti Commissioni consiliari per il loro esame. 25

Art. 28 Termini e pareri 26

1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del Governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione. Il termine, anche se prorogato, può essere sospeso dal Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, nel caso di atti notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione del parere dell'organo comunitario. 27

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 7.

3. Nei casi di disegni di legge che comportino conseguenze finanziarie, gli uffici della Presidenza del Consiglio, contestualmente all'assegnazione, richiedono alla struttura regionale competente in materia di bilancio il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.

4. Nei casi di proposte di legge di iniziativa consiliare e popolare che comportino conseguenze finanziarie, l'espressione del parere da parte delle Commissioni consiliari competenti per materia è preceduto dal parere di cui all'articolo 27, comma 2, che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione. La Commissione Affari Generali richiede il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari alla struttura regionale competente in materia di bilancio previa audizione del Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale, finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.

4bis. Nei casi in cui le proposte di legge di cui al comma 4 comportino conseguenze finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale, la Commissione affari generali richiede il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari alla competente struttura del Consiglio regionale previa audizione del Presidente del Consiglio regionale, finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.28

5. Qualora successivamente all'espressione del parere di cui all'articolo 27, comma 2, le Commissioni consiliari competenti per materia apportino alle proposte di legge di cui ai commi 4 e 4bis modifiche che comportino conseguenze finanziarie devono comunicarlo alla Commissione affari generali ai fini dell'espressione di un ulteriore parere con le modalità di cui ai medesimi commi 4 e 4bis.29

6. Trascorsi novanta giorni dal rinvio di un argomento dal Consiglio in Commissione, è concessa al proponente la facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'argomento stesso all'ordine del giorno di un'adunanza consiliare.

7. Le Commissioni competenti per materia hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più progetti di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente. Ove non sussistano obiezioni, la discussione ha luogo sul testo formulato dalla Commissione; in caso contrario, decide il Consiglio.

Art. 29 Relatori 30

1. Ogni Commissione competente per materia può nominare per ciascun affare un relatore scegliendolo fra i propri componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.

2. Per i progetti di legge e di regolamento la nomina del relatore è obbligatoria.

3. La Commissione procede alla nomina di un relatore di minoranza, qualora la minoranza stessa lo richieda. Il relatore di minoranza può essere scelto anche tra i consiglieri non componenti la Commissione.31

4. Il presentatore di una proposta di legge, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può esserne nominato relatore, senza diritto di voto.

5. Il Presidente della Commissione fissa un termine al relatore per la presentazione della relazione alla Commissione. La relazione deve essere presentata dalla Commissione per iscritto al Presidente del Consiglio nei termini di cui all'articolo 28, comma 1.

6. Ove la Commissione esprima all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge o di regolamento, la relazione al Consiglio può essere svolta oralmente.

Art. 30 Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Ai fini della validità delle sedute sono conteggiati nel quorum anche i Consiglieri non appartenenti alla Commissione che sostituiscono per delega un commissario. Nell'ipotesi in cui vi siano uno o più Consiglieri delegati, è necessario che sia comunque presente la maggioranza dei componenti effettivi della Commissione, diminuita di un'unità. 32

2. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui più Commissioni si riuniscano congiuntamente, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età. Per l'esame congiunto di progetti di legge o di regolamento può essere nominato un solo relatore. 33

5. Nello svolgimento dei procedimenti di indagine conoscitiva e di consultazione, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25 del presente Regolamento, le Commissioni, in presenza dei soggetti consultati o che forniscono gli elementi per le indagini, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine.

6. Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinati settori di competenza o di singoli problemi; la definitiva deliberazione è riservata alla Commissione plenaria. La Presidenza delle sottocommissioni o dei gruppi di lavoro può essere affidata ad un Consigliere membro della Commissione.

7. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 34

Art. 31 Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Ove ricorrano particolari circostanze o si trattino temi di rilevante interesse generale, le Commissioni possono decidere di tenere sedute aperte al pubblico. 35

2. Delle sedute delle Commissioni si redige un verbale, nel quale si riportano gli estremi degli atti, le deliberazioni e il resoconto sommario del dibattito. Sui verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero oppure per fatto personale. La Commissione può decidere che, in relazione ad argomenti di particolare rilevanza o interesse, si rediga un verbale sotto forma di resoconto integrale. 36

3. Il verbale, trasmesso di regola entro 30 giorni, è approvato nella seduta successiva alla trasmissione. Il verbale, una volta approvato, è pubblico, salvo diversa decisione della Commissione nel caso di resoconto integrale. In tale caso è comunque reso pubblico un resoconto sommario della riunione. 37

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere segretario e dal funzionario segretario.

5. Il Presidente della Commissione può, in casi di particolare importanza, richiedere che sia redatto, a mezzo dell'Ufficio Informazioni e Stampa del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della Commissione.

6. Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso, possono partecipare alle sedute soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli Assessori. Il verbale di tali riunioni è secretato. 38

Art. 31bis Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta. 39

1. Nell'ambito della competenza di cui al punto n. 12bis della Tabella delle materie di competenza della I Commissione permanente, la Commissione esercita le funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta.

2. A tal fine, la I Commissione procede ad audire i soggetti in grado di fornire alla stessa un supporto per l'esame del suddetto fenomeno e presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta.

Art. 32 Della Commissione per il Regolamento

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, nomina la Commissione per il Regolamento, che è composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua vece, da un Vicepresidente.

2. Alle riunioni della Commissione partecipano i membri dell'Ufficio di Presidenza.

3. La Commissione propone le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta inoltre l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, anche di iniziativa dei singoli Consiglieri, nonché l'interpretazione del Regolamento stesso.

4. Per la validità delle sedute, per le votazioni e per le deliberazioni della Commissione per il Regolamento si applicano le norme di cui all'articolo 18.

Art. 33 Disposizioni comuni

1. Il Consigliere membro di una Commissione che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo stesso Gruppo non appartenente alla Commissione o, senza diritto di voto, da un altro Consigliere del suo stesso Gruppo appartenente alla Commissione. 40

2. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un componente di una Commissione con un altro Consigliere appartenente allo stesso Gruppo.

3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione scritta al Presidente della Commissione, prima dell'inizio della seduta.

Capo VII

Del comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione41

Art. 33bis Istituzione e composizione del Comitato

1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento o, in sede di prima istituzione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del presente articolo, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nomina con votazione a scrutinio palese il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, previsto dall'articolo 3bis della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 quale organismo paritetico ad alta valenza istituzionale.

2. Il Comitato è composto da sei Consiglieri. La proposta del Presidente del Consiglio è formulata in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze e, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di Presidenza e di entrambi i generi.

3. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il Presidente ed il Vicepresidente in modo da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze, con due votazioni separate a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo dodici mesi dalla data di insediamento del Comitato si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'avvicendamento nelle rispettive funzioni di Presidente e Vicepresidente tra maggioranza e minoranze.

4. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente, il Comitato procede, nei quindici giorni successivi, alla sua sostituzione secondo quanto previsto al comma 3, tenendo conto della spettanza della carica alla maggioranza o alle minoranze assembleari.

5. Il Presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute, ne regola i lavori e cura i rapporti con gli altri organi regionali. Il Presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

Art. 33ter Funzionamento del Comitato

1. La natura del Comitato è paritetica. Il principio di pariteticità costituisce il criterio interpretativo guida per il suo funzionamento.

2. Il Comitato si riunisce di norma ogni trenta giorni secondo un calendario predisposto dal Presidente del Comitato, e comunque secondo necessità, anche su richiesta di almeno due componenti.

3. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e i componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.

4. Il Comitato, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di un apposito ufficio interno di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo, per il funzionamento del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 33quater Competenze del Comitato

1. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. r. 3/2011, allo scopo di migliorare la qualità della normazione e i processi decisionali.

2. Il Presidente del Consiglio assegna al Comitato i progetti di legge che, al momento della presentazione, contengono disposizioni finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali per l'esame e la proposta di eventuali modifiche.

3. Il Comitato formula inoltre proposte per l'inserimento di apposite clausole valutative nei provvedimenti legislativi che ne siano sprovvisti.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato inoltre:

a) verifica il rispetto degli obblighi informativi stabiliti dalle clausole valutative nei confronti delle Commissioni consiliari e del Consiglio e ne esamina gli esiti;

b) promuove e coordina l'effettuazione di missioni valutative, di iniziative e di collaborazioni anche inter istituzionali inerenti lo studio e la divulgazione degli strumenti di qualità normativa;

c) formula osservazioni e sottopone alle Commissioni consiliari e al Consiglio gli interventi che ritiene utili al miglioramento della qualità della normazione, alla manutenzione normativa e alla valutazione delle politiche;

d) su richiesta della Commissione consiliare competente, esprime pareri relativi alle disposizioni finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali contenute nei progetti di legge.

5. La richiesta di parere di cui al comma 4, lettera d), perviene al Comitato, unitamente agli atti utili all'istruttoria, non appena è delineato il testo per il seguito dell'esame in Commissione in modo tale da permettere un'adeguata istruttoria.

6. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dal ricevimento. Decorso tale termine la Commissione consiliare permanente può comunque procedere.

7. Le proposte di cui ai commi 2 e 3 e il parere di cui al comma 4, lettera d), sono in ogni caso allegati al progetto di legge; se non accolti o disattesi dalla Commissione, la relazione di accompagnamento al Consiglio ne indica le ragioni.

8. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività, corredata da una proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione.

9. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici ed il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito internet del Consiglio regionale.

Art. 33quinquies Clausole valutative e missioni valutative

1. Le clausole valutative e le missioni valutative sono strumenti di qualità sostanziale della normazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività informative che consentono l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, prevista dagli articoli 1 e 3 bis della l.r. 3/2011.

2. Le clausole valutative sono specifici articoli di legge, inseriti negli interventi legislativi che presentano particolari elementi di interesse, utilizzati per avviare le attività di controllo sull'attuazione e sulla valutazione delle politiche. Tali articoli definiscono gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori, i tempi, le modalità e le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e di valutazione.

3. Le missioni valutative sono iniziative di approfondimento che realizzano il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, svolte con modalità che assicurano la terzietà e la qualità scientifica. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali di cui all'articolo 33bis nomina al suo interno, con criterio paritario, due consiglieri per ciascuna missione che garantiscano la sua imparzialità.

Art. 33sexies Qualità della normazione

1. I testi normativi regionali sono improntati ai principi di chiarezza, di semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione.

2. A tal fine, le Commissioni e il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali di cui all'articolo 33 bis assicurano il rispetto da parte dei testi normativi dei principi di cui al comma 1.

3. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti, le Commissioni e il Comitato di cui al comma 2 curano, in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, che i testi normativi regionali si attengano ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione, nonché accertano l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Verificano, altresì, l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative e l'immediata comprensione del contenuto della norma.

TITOLO V

DELL'INIZIATIVA DELLE LEGGI E DELLE PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 34 Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta

1. Il Presidente della Regione, a nome della Giunta, e i Consiglieri regionali possono proporre un progetto di legge o di regolamento.

2. Il Presidente della Regione, a nome della Giunta, può fare, altresì, proposte di atti amministrativi.

2bis. L'Ufficio di Presidenza regolamenta le procedure e le modalità di analisi e di verifica dei progetti di legge e di regolamento e delle proposte di atti amministrativi trasmessi all'approvazione del Consiglio regionale. 42

Art. 35 Iniziativa legislativa popolare e referendaria 43

1. L'iniziativa legislativa popolare e l'iniziativa referendaria sono esercitate con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19.

2. 44

Art. 36 Delle petizioni 45

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella regione, può indirizzare al Consiglio regionale petizioni per chiedere provvedimenti sulle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

2. Le petizioni devono essere accompagnate dalle autocertificazioni di nascita o residenza nella regione nonché di cittadinanza italiana dei firmatari. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, quella del primo firmatario, referente per l'amministrazione, deve essere autenticata. Non sono prese in esame le petizioni sottoscritte tramite piattaforme telematiche che non siano accompagnate dalle autocertificazioni e dai requisiti di cui al precedente periodo.

3. L'Ufficio di Presidenza, entro venti giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria assegnandola alle Commissioni consiliari competenti per materia e trasmettendola per informazione al Presidente della Regione e agli assessori competenti.

4. Le Commissioni consiliari competenti esaminano la petizione entro sessanta giorni dall'assegnazione della stessa. Nel caso di petizioni corredate da un numero di firme inferiore a cinquecento, l'istruttoria si esaurisce nelle Commissioni competenti. Nel caso di petizioni corredate da un numero di firme superiore o uguale a cinquecento, conclusa l'istruttoria da parte delle Commissioni la petizione è sottoposta all'esame del Consiglio regionale. L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una o più risoluzioni dirette ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.

5. Il Presidente del Consiglio trasmette al primo firmatario della petizione copia delle determinazioni assunte dagli organi interessati e delle eventuali decisioni del Consiglio regionale.

6. Le petizioni pendenti decadono allo scadere della legislatura.

TITOLO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Capo I

Svolgimento dei lavori

Art. 36bis Svolgimento dei lavori del Consiglio e degli organi consiliari con modalità telematiche 46

1. L'Ufficio di Presidenza determina con propria deliberazione, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, i casi in cui, in ragione di particolari circostanze che impediscano al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e all'Ufficio di Presidenza di riunirsi secondo le modalità ordinarie in presenza, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica e ne disciplina le singole procedure e le regole per l'espressione del voto.

Art. 37 Convocazione e ordine del giorno del Consiglio

1. Il Consiglio regionale si riunisce, di norma, nella propria sede. Può riunirsi fuori della sede abituale per propria deliberazione o per decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio regionale è convocato mediante lettera da trasmettere, anche tramite sistemi informatizzati, a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. Qualora il Consiglio regionale sia convocato per la giornata di martedì, la lettera è trasmessa almeno sei giorni prima della data dell'adunanza stessa. 47

3. Il Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dal Consiglio e le proposte del Presidente della Regione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Consiglieri, nonché il programma stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Gli oggetti proposti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta e gli atti di iniziativa legislativa sono iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza subito dopo l'approvazione dei processi verbali. 48

4. Alle lettere di convocazione debbono essere allegati, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno, i referti, le proposte ed i pareri predisposti o espressi, entro il giorno precedente la lettera di convocazione, dai competenti uffici o Commissioni.

5. Per gli oggetti di poca importanza o nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Regione o dei Consiglieri, può derogare al termine per la convocazione e alle disposizioni relative alle trasmissioni degli allegati, dandone comunicazione almeno un giorno prima della data dell'adunanza. Qualora il Consiglio regionale sia convocato per la giornata di martedì, la comunicazione è data il giorno antecedente la data dell'adunanza stessa. 49

6. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno oggetti che non abbiano avuto il prescritto parere delle Commissioni consiliari competenti, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 28.

7. Gli atti notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non possono essere iscritti all'ordine del giorno prima dell'acquisizione del parere dell'organo comunitario. 50

8. Non possono inoltre essere iscritte all'ordine del giorno proposte di atti amministrativi, fatta eccezione per gli atti di nomina, che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di reiezione. Si può derogare a tale preclusione nel caso di proposte di atti amministrativi di particolare urgenza la cui mancata approvazione comporti gravi conseguenze economico-giuridiche per la Regione. 51

Art. 38 Sessioni e adunanze

1. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.

2. La sessione primaverile si articola in nove adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dall'8 agosto all'8 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in dodici adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo. 52

3. Il Consiglio è convocato nella prima e nella seconda quindicina di ciascun mese, secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, salvo quanto disposto dai commi successivi.

4. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno un terzo dei Consiglieri; la sessione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Ai fini degli adempimenti conseguenti alle ipotesi di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la data di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso, da tenersi entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, fermo restando l'obbligo delle convocazioni previste al primo comma del presente articolo. 53

5bis. Il Consiglio è convocato in un'apposita sessione europea e internazionale per la presentazione da parte del Presidente della Regione della relazione sulle attività svolte in attuazione della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e per la discussione della legge comunitaria regionale, presentata da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 8/2006. Le modalità di svolgimento della sessione europea e internazionale sono stabilite dal Titolo VI, in quanto applicabili. 54

Art. 39 Sedute del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio apre e chiude le sedute.

2. L'apertura delle sedute è preceduta dall'appello nominale dei Consiglieri.

3. Al tavolo della Presidenza, accanto a colui che presiede e al Consigliere che funge da Segretario, è di regola presente almeno un altro componente dell'Ufficio di Presidenza.

4. I Consiglieri Segretari del Consiglio, a turno, prendono nota dell'ora di inizio e di chiusura delle sedute, dei nomi dei Consiglieri partecipanti e dei Consiglieri assenti; prendono altresì nota del numero dei Consiglieri presenti a ciascuna votazione.

Art. 40 Validità delle sedute

1. Le sedute non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Ogni Consigliere può richiedere la verifica del numero legale; in tal caso il richiedente è considerato presente.

3. Se non risulta presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla, a sua discrezione. In caso di scioglimento della seduta per mancanza del numero legale, il Presidente, previa consultazione con i Consiglieri presenti, stabilisce la data dell'ulteriore convocazione, che in ogni caso dovrà essere fissata entro i successivi cinque giorni.

Art. 41 Trattazione dell'ordine del giorno

1. Il Consiglio procede alla trattazione dell'ordine del giorno seguendo l'ordine degli argomenti in esso indicato.

2. Su proposta di un Consigliere o di un Assessore, che interviene per non più di cinque minuti, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione a scrutinio palese. 55

Art. 42 Celebrazioni e commemorazioni

1. Ogni Consigliere, dopo averne dato avviso almeno 24 ore prima alla Presidenza, che ne informa i Capigruppo, avrà diritto alla parola per la celebrazione o la commemorazione di eventi e di date di particolare rilievo. La durata dell'intervento non potrà eccedere i dieci minuti.

Art. 43 Comunicazioni

1. Il Presidente comunica al Consiglio i messaggi e le lettere della Presidenza, nonché gli atti, le petizioni, gli esposti, i ricorsi e le denunce pervenuti dopo l'ultima adunanza e sottoposti o da sottoporre all'esame istruttorio dell'Ufficio di Presidenza e delle competenti Commissioni.

2. Degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

3. Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione può fare le proprie comunicazioni al Consiglio.

4. Sono consentiti, esclusivamente sugli argomenti oggetto delle comunicazioni, brevi interventi dei Consiglieri, della durata complessiva di cinque minuti per ciascun Consigliere.56

5. Durante le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione non è consentita la presentazione di ordini del giorno o di risoluzioni. 57

Art. 44 Processi verbali e resoconti delle sedute

1. Di ogni seduta del Consiglio si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. I processi verbali sono redatti dal Dirigente degli Affari Generali della Presidenza del Consiglio, o da altro personale idoneo della Presidenza del Consiglio, il quale assiste il Presidente nelle sedute. 58

3. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.

4. Dopo le comunicazioni del Presidente si procede all'approvazione dei processi verbali dell'adunanza o di adunanze precedenti, previa lettura dei medesimi, oppure senza lettura qualora i Consiglieri non abbiano alcuna obiezione da muovere in merito al processo verbale ricevuto in copia.

5. Qualora non siano fatte osservazioni i processi verbali si intendono approvati senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo a scrutinio palese. 59

6. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero, oppure per fatto personale.

7. Subito dopo la loro approvazione i processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Segretario e dal funzionario estensore di turno. 60

8. I processi verbali rimasti da approvare al termine di ogni legislatura sono approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

9. Di ogni seduta pubblica è redatto il resoconto integrale che è distribuito a tutti i Consiglieri, i quali possono rivedere la bozza dattiloscritta dei propri interventi per apportarvi solo eventuali correzioni di carattere formale. Trascorsi dieci giorni dalla consegna, senza osservazioni, il testo si intende approvato.

Art. 45 Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio documenta e rende pubblica la sua attività anche con supporti e strumenti informatici. 61

1bis. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si stabiliscono le modalità di pubblicazione e diffusione degli atti degli organi consiliari, anche in applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 62

2. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.

3. Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni concernenti persone che implichino apprezzamenti sulla condotta privata o sui meriti o demeriti di esse. 63

4. Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica. 64

Capo II

Disciplina dell'aula e delle tribune

Art. 46 Poteri del Presidente

1. I poteri di polizia all'interno del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.

Art. 47 Disciplina delle sedute

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti è richiamato nominativamente dal Presidente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni.

3. Il Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine e, in questo caso, può togliere anche la parola al Consigliere richiamato durante tutta la discussione dell'argomento.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il Presidente può escludere il Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

5. Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, la seduta viene sospesa e i Consiglieri Segretari provvedono a far rispettare il provvedimento assunto.

6. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal Presidente contro un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 48 Sospensione e scioglimento delle sedute

1. Il Presidente può sospendere o togliere la seduta, se lo ritiene necessario, anche per il mantenimento dell'ordine. Se la seduta è tolta, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 49 Disciplina dell'aula e delle tribune

1. Nessuna persona estranea può introdursi nell'aula del Consiglio, fatta eccezione per il personale necessario ai vari servizi dell'Assemblea.

2. Previa autorizzazione del Presidente possono essere ammessi in aula:

a) funzionari regionali che hanno collaborato alla predisposizione delle proposte in discussione;

b) tecnici ed operatori per il tempo strettamente necessario per effettuare riprese filmate o fotografiche.

3. Il pubblico è ammesso nell'apposita tribuna.

4. Le persone ammesse alla tribuna devono essere correttamente vestite e stare a capo scoperto e in silenzio.

5. È fatto divieto ai giornalisti ed al pubblico di introdurre nella tribuna apparecchi registratori e macchine fotografiche, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.

6. Nella tribuna apposito personale è incaricato dell'osservanza del Regolamento e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

7. È vietato qualunque segno di approvazione o di dissenso.

8. La persona che turbi l'ordine è, su ordine del Presidente, esclusa immediatamente dalla tribuna.

Art. 50 Provvedimenti per oltraggio al Consiglio e ai suoi membri

1. In caso di oltraggio fatto dal pubblico al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'allontanamento immediato del responsabile informando, se del caso, l'autorità competente.

Art. 51 Presenza dei Parlamentari della Valle d'Aosta alle sedute del Consiglio

1. Il Senatore ed il Deputato eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati, anche su loro richiesta, dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Regione, senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 52 Partecipazione alle sedute degli Assessori non Consiglieri

1. Gli Assessori che non facciano parte del Consiglio partecipano alle sedute del Consiglio stesso con diritto di parola sugli argomenti di competenza, ma senza diritto di voto. 65

Capo III

Della discussione e del procedimento

Art. 53 Inizio della discussione

1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto su argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare sopra materie di particolare urgenza, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. La discussione può avere inizio in due modi:

a) con la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta regionale o di un Consigliere;

b) con l'intervento del proponente o del relatore nominato dalla Commissione, per non più di mezz'ora. 66

4. Quando la proposta o la relazione siano state tempestivamente distribuite in copia ai Consiglieri, non si procede alla lettura. 67

5. La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Consigliere Segretario del Consiglio.

Art. 54 Interruzione della discussione

1. La discussione può essere interrotta soltanto:

a) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta regionale;

b) per proporre un accertamento, una mozione d'ordine o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;

c) per domandare la chiusura della discussione;

d) per brevi sospensioni della seduta, su proposta dei Consiglieri approvata dal Consiglio; 68

d bis) per l'aggiornamento dei lavori del Consiglio. 69

Art. 55 Posizione dell'oratore

1. Gli oratori parlano dal proprio scranno in piedi, salvo il caso di una autorizzazione particolare concessa dal Presidente del Consiglio.

Art. 56 Facoltà di parlare e durata degli interventi

1. I Consiglieri che intendono prendere la parola su di un argomento debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi.

3. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione generale di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.

4. Sui progetti di legge o di regolamento e sui provvedimenti amministrativi ogni oratore può parlare per la durata di mezz'ora nel primo intervento e di un quarto d'ora nel secondo. 70

5. 71

6. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Art. 57 Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa esso consista. Il Presidente del Consiglio decide; se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide a scrutinio palese. 72

3. L'intervento per fatto personale deve avvenire immediatamente e non può superare i cinque minuti.

Art. 58 Fatti che ledono la onorabilità di un Consigliere

1. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.

2. La Commissione è composta da due Consiglieri designati dalle parti e da un terzo scelto di comune accordo o dal Presidente del Consiglio in caso di disaccordo.

3. Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

Art. 59 Richiamo all'argomento

1. Se un oratore si discosta dall'argomento, il Presidente può richiamarlo.

2. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide a scrutinio palese. 73

Art. 60 Mozioni d'ordine

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle votazioni, la cui durata non può eccedere i dieci minuti, hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il Consiglio regionale sia chiamato a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo a scrutinio palese. 74

Art. 61 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da ogni Consigliere prima che abbia inizio la discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito.

2. In tal caso la discussione sull'argomento può iniziare o continuare soltanto dopo che la questione sia stata respinta a scrutinio palese, applicandosi, per la discussione, la procedura prevista dal precedente articolo 60. 75

Art. 62 Chiusura della discussione

1. Quando non vi siano più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli Assessori competenti e al Presidente della Regione, per non più di venti minuti. 76

2. Ciascun Consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione, intervenendo per non più di cinque minuti, e il Presidente, concessa la parola, se vi è opposizione, ad un oratore contro ed uno a favore, con le modalità di cui all'articolo 60, mette ai voti la richiesta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, i relatori, i proponenti, gli Assessori competenti ed il Presidente della Regione, per non più di quindici minuti. 77

3. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli dei progetti di legge o di regolamento, sulle singole disposizioni dei provvedimenti amministrativi, nonché sugli eventuali emendamenti. In questi casi, la durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti. 78

Art. 63 Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione finale, è consentita ai Consiglieri una dichiarazione di voto, che non può eccedere i cinque minuti. 79

Art. 64 Degli ordini del giorno

1. Durante la discussione generale o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del disegno di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specifichino il concetto o servano di norma alle Commissioni consiliari permanenti.

2. Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della Giunta, un solo Consigliere per ciascun Gruppo consiliare.

3. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti.

4. Gli ordini del giorno sono votati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.

5. Il proponente, che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i dieci minuti anche dopo la chiusura della discussione, prima che abbia la parola il relatore.

6. 80

Art. 65 Delle risoluzioni

1. In occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun Consigliere risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio.

1bis. Il Consiglio esprime voti, richieste e giudizi in ordine a fatti o avvenimenti di interesse internazionale, nazionale o regionale mediante una risoluzione.81

1ter. Ciascun consigliere può presentare per iscritto ai sensi del comma 1bis, prima della trattazione dell'ultimo oggetto iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare, una proposta di risoluzione, che è trattata al termine della stessa, se il Consiglio la iscrive all'ordine del giorno riconoscendone l'urgenza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 109.82

2. Per la discussione o la votazione delle risoluzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme relative agli ordini del giorno.

Art. 66 Proposte di articoli aggiuntivi e di emendamenti

1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre, per iscritto, articoli aggiuntivi ed emendamenti ai provvedimenti in discussione. 83

2. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

3. Quando siano concorrenti, gli emendamenti sono posti in discussione nell'ordine seguente: prima gli emendamenti soppressivi e poi gli altri emendamenti, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.

4. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati ed esaminati, di norma, nelle Commissioni consiliari. Possono essere presentati, anche in forma telematica, per la discussione in aula, al Presidente del Consiglio, entro le ore tredici del giorno antecedente quello dell'inizio dell'adunanza consiliare alla quale il provvedimento è iscritto oppure, nel caso in cui non debbano essere corredati di parere di compatibilità finanziaria, entro il primo quarto d'ora dall'inizio del primo giorno dell'adunanza consiliare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ammette la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con emendamenti precedentemente depositati o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché il deposito avvenga prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio trasmette, senza ritardo, copia degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti a ciascun Consigliere. 84

5. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

5bis. Nel caso di progetti di legge di manutenzione del sistema normativo regionale, ossia che intervengono su più disposizioni normative tra loro non correlate, possono essere presentati emendamenti limitatamente alle disposizioni oggetto di modificazione nel testo del progetto di legge in esame, fatte salve le modificazioni di coordinamento del testo conseguenti. 85

6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie sono trasmessi, appena presentati, alla struttura regionale competente in materia di bilancio per il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari e per gli eventuali provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della copertura degli oneri conseguenti. 86

Art. 67 Ritiro degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, ma possono essere riproposti da altro Consigliere.

2. Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni.

Art. 68 Non accettazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con deliberazioni prese dal Consiglio nella medesima adunanza e può rifiutarsi di metterli in votazione.

2. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, a scrutinio palese. 87

Art. 69 Correzioni formali

1. Prima della votazione finale, il Presidente, un membro della Giunta o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra loro o inconciliabili con le finalità dei provvedimenti, proponendo le rettifiche ritenute opportune, sulle quali il Consiglio decide.

2. In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 69bis Atti notificati alla Commissione europea 88

1. Gli emendamenti, presentati in commissione o in aula, ad atti che sono stati notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, devono essere corredati dal parere della struttura regionale competente in materia di aiuti di stato, in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria ed alla necessità o meno di procedere ad una nuova notifica. A tal fine, il proponente deve depositare l'emendamento presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno 48 ore prima della seduta consiliare o della riunione di Commissione al fine di acquisire il parere della struttura regionale competente in materia di aiuti di stato. 89

2. Il termine di cui al comma 1 non si applica in caso di convocazione in via d'urgenza del Consiglio regionale o della Commissione consiliare permanente.

3. Qualora dal parere di cui al comma 1 emerga la necessità di una nuova notifica:

a) in caso di emendamenti approvati dalla Commissione consiliare, il Presidente della Commissione inoltra gli emendamenti alla struttura regionale competente in materia di aiuti di stato ai fini degli adempimenti di notifica;

b) in caso di emendamenti approvati nel corso dell'esame dell'atto da parte del Consiglio, il Presidente del Consiglio sospende la votazione finale dell'atto e inoltra gli emendamenti alla struttura regionale competente in materia di aiuti di stato ai fini degli adempimenti di notifica.

4. Gli atti notificati sono iscritti all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare dopo la trasmissione da parte della struttura regionale competente in materia di aiuti di stato del parere favorevole della Commissione europea ovvero della comunicazione della decorrenza dei termini per l'espres­sione da parte della Commissione europea del parere.

5. Nel caso in cui il parere della Commissione europea sia condizionato o negativo, il Presidente del Consiglio trasmette l'atto alla Commissione competente per il riesame nel termine di cui all'articolo 28, comma 1.

Art. 69ter Parere sui progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare 90

1. I progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare, previsti dall'articolo 50, comma terzo, dello Statuto sono assegnati alla Commissione competente per materia la quale formula il proprio parere entro i successivi venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere:

a) parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni;

b) parere favorevole condizionato alle modificazioni espressamente formulate.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio iscrive il progetto di modificazione dello Statuto speciale all'ordine del giorno del Consiglio per l'espressione del parere entro il termine previsto dall'articolo 50, comma terzo, dello Statuto speciale.

3. La discussione e la votazione, in Commissione e in Aula, si svolgono sull'intero testo. Si osservano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi III e IV, in quanto applicabili.

Art. 70 Impugnazione di leggi da parte del Governo 91

1. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle impugnazioni delle leggi regionali davanti alla Corte costituzionale da parte del Governo, nonché delle decisioni della Corte costituzionale in ordine alle leggi regionali impugnate, e le trasmette alla Commissione consiliare competente per le valutazioni del caso.

Capo IV

Della votazione

Art. 71 Modi di votazione

1. I Consiglieri votano, normalmente, a scrutinio palese, oppure, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per votazione nominale o a scrutinio segreto. 92

2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su qualsiasi richiesta di altro tipo di votazione. Tale richiesta non è ammessa per le questioni procedurali. 93

3. Le votazioni sulle deliberazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto. 94

4. Per la votazione, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto favorevole e del voto contrario.

5. Le votazioni a scrutinio palese avvengono mediante procedimento elettronico o per alzata di mano. 95

Art. 72 Votazione nominale 96

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

2. Per il voto con appello nominale, il Consigliere Segretario procede all'appello seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.

Art. 73 Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. 97

1bis. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente del Consiglio ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera). 98

2. Le urne devono essere poste all'interno della sala consiliare in posizione idonea per garantire l'assoluta segretezza del voto.

3. La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario; il voto di astensione si manifesta deponendo entrambe le palline nell'apposita urna delle astensioni. 99

4. Il Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti e nell'urna delle astensioni. 100

Art. 74 Compiti del Consigliere Segretario 101

1. In ogni votazione, uno dei Consiglieri Segretari del Consiglio deve accertare il numero dei presenti e dei votanti, la cifra che costituisce la maggioranza richiesta, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari, il numero e, salvo nel caso di votazione a scrutinio segreto, il nominativo dei Consiglieri astenutisi dalla votazione.

Art. 75 Compiti degli scrutatori

1. I tre Consiglieri scrutatori provvedono al controllo delle votazioni ed assistono il Consigliere Segretario nello spoglio dei voti.

2. In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori, il Presidente del Consiglio procede alle sostituzioni necessarie.

Art. 76 Determinazione della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale. 102

2. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dalla votazione sono computati agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza di voti.

Art. 77 Votazione dei progetti di legge e di regolamento

1. I singoli articoli di un progetto di legge o di regolamento e gli eventuali emendamenti formano oggetto di separate votazioni normalmente effettuate a scrutinio palese. Tuttavia, se un articolo o un emendamento non sollevano obiezione, il Presidente può dichiararli approvati. 103

2. Nel caso in cui il primo articolo di un progetto di legge o di regolamento sia respinto, si intende respinta l'intera proposta.

3. La votazione finale di un progetto di legge o di regolamento ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.

4. Quando un progetto di legge o di regolamento consta di un solo articolo, su cui non siano stati presentati emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale.

Art. 78 Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi

1. Se una proposta di provvedimento amministrativo è composta di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni, normalmente effettuate a scrutinio palese; tuttavia, se non è sollevata alcuna obiezione, il Presidente può mettere in votazione la proposta nel suo complesso. 104

Art. 79 Facoltà di parlare durante la votazione

1. Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.

Art. 80 Irregolarità nelle votazioni

1. Qualora si verifichino irregolarità delle votazioni e, segnatamente, qualora nelle votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti, dei resti e delle astensioni non risulti corrispondente al numero delle palline distribuite ai votanti, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione. 105

2. Se anche la seconda votazione è dichiarata nulla, si procede a votazione per schede segrete; al riguardo, si osservano, ove applicabili, le norme del capo V del presente titolo.

Capo V

Delle elezioni

Art. 81 Modalità delle elezioni

1. Le elezioni per la nomina degli organi del Consiglio e dei membri della Giunta sono effettuate mediante scrutinio a schede segrete, così come le elezioni per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio.

Art. 82 Schede per elezioni

1. Le schede, compilate su appositi stampati, debbono essere munite della firma di un Consigliere Segretario.

Art. 83 Distribuzione e compilazione delle schede

1. Ogni Consigliere presente riceve una scheda per le nomine o le designazioni da esprimere.

2. La distribuzione delle schede è fatta a cura del Consigliere Segretario al tavolo di votazione.

3. Su appello nominale, le schede vengono compilate al tavolo di votazione e introdotte, a cura dei Consiglieri, nell'apposita urna.

4. Su proposta del Presidente, se non vi sono opposizioni, la distribuzione e la compilazione delle schede possono avvenire al banco dei Consiglieri.

Art. 84 Spoglio delle schede

1. Lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori.

2. È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza dei voti determinata ai sensi dell'articolo 85, salvo quanto previsto dall'articolo 7 o da particolari norme di legge o di regolamento. 106

Art. 85 Determinazione della maggioranza

1. La maggioranza è stabilita in rapporto al numero dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 7. 107

2. Gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle si computano agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza dei voti; l'astensione si manifesta mediante il deposito di una scheda bianca. 108

3. Non si può procedere al ballottaggio, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 86 Seconda votazione a maggioranza relativa

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 7 o da particolari norme di legge o di regolamento, se al primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza determinata ai sensi degli articoli 84 e 85, si procede immediatamente ad una seconda votazione, in cui risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. 109

2. In caso di parità di voti, hanno la preferenza e sono eletti i candidati più anziani di età.

Art. 87 Nullità della votazione

1. Se il numero delle schede immesse nell'urna non è corrispondente al numero delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.

Art. 88 Validità delle schede

1. Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero superiore di nominativi sono pure valide, ma si computano soltanto i nominativi indicati per primi, in ordine di elencazione, sino alla concorrenza del numero richiesto.

2. Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Se uno stesso nominativo è ripetuto due o più volte nella medesima scheda, la scheda è valida, ma il nominativo è conteggiato una sola volta.

Art. 89 Designazioni dubbie

1. Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Presidente del Consiglio deve invitare i Consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati.

2. Le designazioni dubbie sono annullate.

Art. 90 Distruzione delle schede di votazione

1. Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo a cura del Consigliere Segretario del Consiglio.

Art. 90bis Modalità per l'uso del procedimento elettronico 110

1. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità tecniche per le votazioni a schede segrete mediante procedimento elettronico.

TITOLO VII

DELLA FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA

Capo I

Delle interrogazioni

Art. 91 Definizione dell'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza della Regione o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti.

Art. 92 Presentazione delle interrogazioni

1. I Consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio, senza motivazione.

2. Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio entro le ore tredici del dodicesimo giorno antecedente il giorno di inizio dell'adunanza stessa. Qualora il Consiglio regionale sia convocato per la giornata di martedì, le interrogazioni devono essere depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio entro le ore tredici dell'undicesimo giorno antecedente il giorno di inizio dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza. 111

Art. 93 Limitazione del numero delle interrogazioni

1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è effettuata in relazione all'Amministratore competente per materia ordinato alfabeticamente e secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio. 112

3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle interrogazioni.

Art. 94 Svolgimento delle interrogazioni

1. Normalmente, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza, subito dopo gli oggetti proposti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta e gli atti di iniziativa legislativa. 113

2. Il Presidente della Regione e gli Assessori rispondono alle interrogazioni per non più di dieci minuti. 114

3. Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula nel momento in cui viene annunciata la sua interrogazione, questa si considera ritirata.

Art. 95 Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

Art. 96 Interrogazioni con risposta scritta

1. Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono chiedere di avere risposta scritta. In questo caso, il Presidente della Regione o gli Assessori danno risposta scritta entro venti giorni. Dell'avvenuta risposta è data informazione all'Assemblea che ne prende atto senza discussione. 115

2. Copia della risposta è trasmessa a tutti i Capigruppo.

3. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine sopra previsto, il Presidente del Consiglio pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima adunanza successiva a tale termine; in tal caso l'interrogazione può essere svolta oralmente.

Art. 96bis Interrogazioni a risposta immediata 116

1. In ciascuna riunione del Consiglio, prima dello svolgimento delle interrogazioni di cui agli articoli precedenti, è previsto lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

2. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, come definita dall'art. 91, semplice, concisa e senza commenti, su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Il Presidente del Consiglio decide, inappellabilmente, la non ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti, che vengono considerate interrogazioni a risposta scritta.

3. Le interrogazioni di cui al comma 2 sono presentate, per iscritto, alla Presidenza del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di inizio della riunione prevista per il loro svolgimento e sono trasmesse tempestivamente alla Giunta regionale. Qualora il Consiglio regionale sia convocato per la giornata di martedì o il giorno antecedente alla riunione del Consiglio regionale sia festivo, le interrogazioni a risposta immediata sono presentate entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente. L'elenco delle interrogazioni è trasmesso contestualmente a tutti i Consiglieri. Per ciascuna riunione ogni gruppo consiliare non può presentare più di una interrogazione a risposta immediata. 117

4. Il Presidente pone in trattazione le interrogazioni in relazione all'Amministratore competente per materia ordinato alfabeticamente e sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.118

5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell'interrogante o dell'interrogato decadono.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109, commi 2, 3, 4, e all'articolo 110.

Capo II

Delle interpellanze

Art. 97 Definizione dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

Art. 98 Presentazione delle interpellanze

1. I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio.

2. Le interpellanze sono depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio e iscritte all'ordine del giorno delle adunanze secondo le modalità previste per le interrogazioni.

Art. 99 Limitazione del numero delle interpellanze

1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre interpellanze per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente o congiuntamente.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è effettuata in relazione all'Amministratore competente per materia ordinato alfabeticamente e secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio. 119

3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle interpellanze.

Art. 100 Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze, subito dopo le interrogazioni.

2. L'interpellante può illustrare l'interpellanza stessa. Il tempo concessogli a tale scopo non può eccedere i dieci minuti.

3. Dopo le spiegazioni date dal Presidente della Regione e dagli Assessori, per non più di dieci minuti, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. 120

4. Il tempo concesso all'interpellante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti. 121

5. Qualora l'interpellante o gli interpellanti non si trovino presenti in aula nel momento in cui viene annunciata la loro interpellanza, questa si considera ritirata.

6. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più Consiglieri, se alcuni sono assenti, i presenti possono richiedere il rinvio ad altra seduta.

Capo III

Delle mozioni

Art. 101 Definizione della mozione

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

Art. 102 Presentazione delle mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, salvo il caso di cui all'articolo 106. Le stesse modalità sono osservate per le iscrizioni delle mozioni all'ordine del giorno delle adunanze.

2. 122

Art. 103 Limitazione del numero delle mozioni

1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre mozioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è effettuata in relazione all'Amministratore competente per materia ordinato alfabeticamente e secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio. 123

3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle mozioni.

Art. 104 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza dopo le interpellanze.124

2. Dopo due rinvii le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno. 125

3. Sulle mozioni, la cui discussione inizia con l'illustrazione di uno dei proponenti per non più di mezz'ora, ogni oratore può parlare per la durata di venti minuti nel primo intervento e di dieci minuti nel secondo. Quando non vi siano più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai proponenti, agli Assessori competenti e al Presidente della Regione per non più di quindici minuti. Si osservano, ove applicabili, le norme di cui al Titolo VI, Capo III. 126

4. Le risoluzioni presentate in riferimento alla materia oggetto delle mozioni sono messe ai voti dopo la votazione delle mozioni.

Art. 105 Presentazione di emendamenti

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, purché il deposito degli stessi avvenga prima della chiusura della discussione generale. Si osservano, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 66. 127

1bis. Non sono ammessi emendamenti sull'intero testo di una mozione, ma solo emendamenti su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. 128

2. Qualora gli emendamenti ammessi ai sensi del comma 1bis siano sostitutivi o soppressivi di uno o più punti della parte dispositiva della mozione e i presentatori della mozione lo richiedano, si pone in votazione il mantenimento del testo. 129

Art. 106 Mozioni di sfiducia alla Giunta 130

1. La mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Le mozioni, che non possono essere messe in discussione e votate prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione, sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. La data di convocazione del Consiglio regionale per la discussione delle mozioni è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

Art. 107 Ritiro delle mozioni 131

1. Le mozioni, fino alla votazione del testo finale, possono sempre essere ritirate dai proponenti.

Art. 108 Svolgimento contemporaneo

1. Se non vi sono opposizioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.

2. Qualora una o più mozioni, interpellanze e interrogazioni formino oggetto di un'unica discussione ai sensi del presente articolo, le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti di ciascuna mozione. Gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'articolo 95, subito dopo il rappresentante della Giunta.

3. Nel caso che più mozioni siano discusse congiuntamente, le medesime sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

Art. 109 Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne accerta la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dagli articoli 91, 97 e 101.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o lesive della tutela della sfera privata e dell'onorabilità delle persone. Non sono parimenti ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.132

3. Nel caso di formulazioni con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza al Consiglio, il quale decide senza discussione, a scrutinio palese, sulla ammissibilità. 133

Art. 110 Disposizioni comuni

1. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.

TITOLO VIII

TERMINE DELLA LEGISLATURA

Art. 111 Effetti della fine legislatura

1. I progetti di legge, esclusi quelli di iniziativa popolare, le proposte di regolamento, le proposte di atti amministrativi, le mozioni, gli ordini del giorno, le risoluzioni, le interpellanze e le interrogazioni non esaminati e non trattati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura.

2. 134

Art. 112 Termine della legislatura 135

1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 113 Archivio della Presidenza del Consiglio

1. Debbono essere conservati nell'Archivio del Consiglio regionale:

a) gli originali dei verbali ed i resoconti delle sedute consiliari;

b) il registro cronologico dei progetti di legge e dei regolamenti regionali;

c) gli atti e la corrispondenza della Presidenza e degli organi interni del Consiglio regionale ed i relativi registri di protocollo. 136

Art. 114 Visione e rilascio degli atti 137

1. Coloro che vi abbiano interesse per motivi di lavoro o di studio possono prendere visione e estrarre copia degli atti del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica. Le modalità di presa visione e di estrazione di copia dei predetti atti sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 115 Nomina dei Revisori del Conto

1. Per la nomina dei tre membri del Collegio dei revisori per ciascun rendiconto generale annuale della Regione, si procede a scrutinio segreto con votazione su unica scheda per i tre revisori. Ciascun Consigliere può designare un solo Consigliere: risulteranno eletti i tre Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di voti.

2. Il numero minimo di voti prescritto per ciascun revisore è di tre.

3. I revisori sono designati fra i Consiglieri regionali che non abbiano fatto parte della Giunta regionale nell'anno finanziario per il quale sono nominati e che non siano congiunti o affini fino al quarto grado civile con il Tesoriere regionale e con i membri della Giunta regionale che ebbero parte nella gestione cui il conto si riferisce.

Art. 116 Diritto di accesso dei Consiglieri 138

1. I Consiglieri, senza interferire con la regolarità dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione e dalle società da essa direttamente o indirettamente partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti.

2. Con riferimento alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, il diritto di accesso dei Consiglieri regionali è pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse.

3. Ai fini del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque detenuti ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso dei Consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti. I Consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.

5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta all'Amministratore interessato per materia, Presidente della Regione o Assessore, il quale deve dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, per il tramite della struttura dirigenziale competente. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente del Consiglio. In caso di richiesta circoscritta di sola copia dei documenti di cui al comma 1, il termine è ridotto a sette giorni lavorativi. Per richiesta circoscritta si intende quella che riguardi un documento facilmente individuabile e a disposizione della struttura dirigenziale competente.139

5bis. I dirigenti delle strutture dirigenziali competenti, ove ritengano tali termini non congrui, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Consigliere interessato, informandone contestualmente il Presidente della Regione, gli Assessori competenti per materia e il Presidente del Consiglio, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. 140

6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono configurarsi come una indagine ai sensi dell'articolo 24.

7. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, l'accesso ai documenti è differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in cui la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi.

8. Qualora si verifichino ritardi o vengano opposti dinieghi, i Consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli Assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa, fornendo indicazioni circa i problemi riscontrati. Eventuali inadempienze relative all'applicazione del presente articolo saranno regolate ai sensi del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta. 141

Art. 116bis Obbligo di riservatezza

1. Relativamente alle informazioni e ai documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni in seno agli organi consiliari di cui fanno parte, i Consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy. 142

Art. 117 Della Cassa di Previdenza 143

Art. 117bis Decadenza dalle cariche 144

1. I Consiglieri e gli Assessori regionali sospesi dalla carica ai sensi di legge decadono automaticamente dalle cariche di Presidente della Regione, Assessore, Presidente, Vicepresidente, Segretario del Consiglio e delle Commissioni consiliari e da componenti delle Commissioni consiliari e di tutti gli altri organi collegiali di nomina consiliare.

Art. 118 Modificazioni al Regolamento interno

1. Le modificazioni al Regolamento interno sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TABELLA 145

Ex art. 19

Materie di competenza delle Commissioni permanenti

I Commissione ISTITUZIONI E AUTONOMIA

1. Autonomia, Statuto e riforme istituzionali.

2. Consiglio regionale.

3. Elezioni.

4. Enti locali.

5. Impugnative del Governo e decisioni della Corte costituzionale.

6. Iniziativa popolare e referendum.

7. Lingue e tutela delle minoranze.

8. Rapporti internazionali, con l'Unione europea e relazioni interregionali.

9. Semplificazione, delegificazione e riordino normativo.

10. Toponomastica.

11. Uffici e organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.

12. Zona franca.

12bis. Politiche per la legalità e la sicurezza. 146

II Commissione AFFARI GENERALI

1. Bilancio e contabilità.

2. Credito.

3. Demanio e patrimonio regionale.

4. Editoria.

5. Finanza regionale e locale.

6. Ordinamento della comunicazione.

7. Organizzazione regionale, ordinamento degli uffici e del personale.

8. Previdenza complementare e integrativa.

9. Sistema informativo.

III Commissione ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Agricoltura.

2. Assetto del territorio.

3. Caccia e pesca.

4. Edilizia.

5. Foreste.

6. Opere pubbliche.

7. Parchi e riserve naturali.

8. Protezione civile.

9. Tutela dell'ambiente.

10. Utilizzazione delle acque a scopo irriguo.

11. Viabilità.

12. Zootecnia.

IV Commissione SVILUPPO ECONOMICO

1. Acque minerali e termali.

2. Artigianato.

3. Attività estrattive.

4. Casa da gioco di Saint-Vincent.

5. Commercio.

6. Energia.

7. Industria.

8. Politiche del lavoro.

9. Professioni turistiche.

10. Ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

11. Trasporti.

12. Turismo e ricettività turistica.

13. Tutela e sicurezza del lavoro.

14. Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico.

V Commissione SERVIZI SOCIALI

1. Assistenza sanitaria.

2. Attività culturali.

3. Beni culturali.

4. Diritto allo studio.

5. Formazione professionale.

6. Istruzione.

7. Politiche giovanili.

8. Politiche sociali.

9. Sanità veterinaria.

10. Sport e tempo libero.

11. Tutela della salute.

NOTE


N.B.: Modificazioni conseguenti alla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XI del 12 luglio 2001, in tutto il testo del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta" sono state sostituite dalle seguenti "Presidente della Regione" e le parole "Presidenza della Giunta regionale" e "Presidenza della Giunta" sono state sostituite dalle seguenti "Presidenza della Regione".


Nota alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3

(1) Lettera così sostituita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 recitava:

"d) alla elezione del Presidente della Regione e alla nomina degli Assessori, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;".


Nota al comma 3 dell'articolo 4

(2) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 4 recitava:

"3. Quando sussista qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'eletto nel Consiglio regionale deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la carica di Consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni incompatibili. In caso di rinuncia, il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.".


Nota al comma 4 dell'articolo 4

(3) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 4 recitava:

"4. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.".


Nota all'articolo 5

(4) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Dichiarazione di decadenza per sopravvenuti motivi di ineleggibilità e di incompatibilità)

1. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla dichiarazione di decadenza di un Consigliere regionale per sopravvenuti motivi di ineleggibilità previsti dalla legge, il Presidente del Consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente sottopone gli atti all'esame del Consiglio regionale, ai fini delle decisioni da adottare a' sensi di legge, nella prima adunanza che sarà convocata successivamente al predetto termine.

3. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla dichiarazione di incompatibilità di un Consigliere regionale per sopravvenute cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente del Consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.".


Nota all'articolo 7

(5) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio)

1. Costituita la Presidenza provvisoria e prestato giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.

2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio. Qualora nella prima adunanza non siano presenti i due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio.

3. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una quarta votazione nella quale è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Eletto il Presidente, si procede alla nomina di due Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i più anziani di età.

Dopo l'elezione dei Vicepresidenti, con le stesse modalità stabilite per la loro elezione, si procede alla nomina di due Segretari del Consiglio.".


Nota al Titolo III

(6) Titolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo del Titolo III recitava:

"ELEZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8 - (Elezione del Presidente della Regione e nomina degli Assessori)

1. Subito dopo le elezioni del Presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza, si procede alla elezione del Presidente della Regione ed alla nomina degli Assessori, con le modalità di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

3. Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Regione. Ciascuna proposta, che non ottenga la maggioranza prescritta, può essere sottoposta a nuova votazione oppure sostituita da altra designazione ad opera del Presidente della Regione.

4. Le votazioni per la nomina degli Assessori si effettuano mediante schede segrete, sulle proposte del Presidente della Regione; i voti sono espressi con un "sì" o con un "no", considerandosi nulle le schede recanti nominativi di persone.".


Nota al comma 5 dell'articolo 9

(7) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 9 recitava:

"5. Il Presidente riceve le dimissioni rassegnate dal Presidente della Regione e quelle rassegnate al medesimo dai membri della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.".


Nota all'articolo 13

(8) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)

1. Allo scadere di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio.".


Nota al comma 3 dell'articolo 14

(9) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 14 recitava:

"3. Delle più importanti decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza viene data notizia alla Conferenza dei Capigruppo.".


Nota al comma 3bis dell'articolo 14

(10) Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. ­­­203/XIV del 23 ottobre 2013.


Nota al comma 5 dell'articolo 18

(11) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 18 recitava:

"5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Capigruppo o di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei componenti il Consiglio.".


Nota al comma 7 dell'articolo 18

(12) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 18 recitava:

"7. Le deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei componenti il Consiglio.".


Nota all'articolo 20

(13) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"(Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Ciascuna Commissione è composta di sette Consiglieri, esclusi i Presidenti del Consiglio e della Giunta e gli Assessori ed è nominata dal Consiglio, con votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Ciascun Consigliere deve far parte di almeno una e non più di due Commissioni consiliari permanenti.

3. I membri della Giunta partecipano alle riunioni delle Commissioni per le materie di rispettiva competenza.

4. I Consiglieri possono intervenire, con diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni di cui non fanno parte, dandone notizia al Presidente della Commissione.".


Nota al comma 1 dell'articolo 20

(14) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2121/IX del 7 maggio 1991.

Il comma 1 dell'articolo 20 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"1. La composizione delle Commissioni consiliari permanenti è per quanto possibile determinata con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei Gruppi nel Consiglio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"1. Ciascuna Commissione è composta di sette Consiglieri, esclusi i Presidenti del Consiglio e della Giunta e gli Assessori ed è nominata dal Consiglio, con votazione per alzata di mano su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo."


Nota al comma 2 dell'articolo 20

(15) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 20 recitava:

"2. Ogni Commissione è costituita da sette Consiglieri, salvo deroga relativa alla prima Commissione da proporsi da parte della Conferenza dei Capigruppo. Ciascun Consigliere ha diritto di essere assegnato almeno ad una Commissione.".


Nota al comma 3 dell'articolo 20

(16) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Il comma 3 dell'articolo 20 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"3. Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio con votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 20 recitava:

"3. I membri della Giunta partecipano alle riunioni delle Commissioni per le materie di rispettiva competenza.".


Nota al comma 5 dell'articolo 20

(17) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Il comma 5 dell'articolo 20 era stato inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 e recitava:

"5. Il Consigliere unico componente di un gruppo che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 4 può designare quale membro di Commissione in propria vece un Consigliere appartenente ad altro Gruppo.".


Nota all'articolo 20bis

(18) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.


Nota al comma 3 dell'articolo 22

(19) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 22 recitava:

"3. Le convocazioni devono essere fatte almeno cinque giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. Le lettere di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione.".


Nota al comma 2 dell'articolo 23

(20) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 23 recitava:

"2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per fare comunicazioni sulle questioni di rispettiva competenza.".


Nota al comma 3 dell'articolo 23

(21) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 23 recitava:

"3. I Consiglieri che hanno assunto l'iniziativa di proposte di legge o di altri provvedimenti possono intervenire alle riunioni delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte stesse, per illustrarle personalmente.".


Nota al comma 4 dell'articolo 25

(22) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 25 recitava:

"4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per le consultazioni.".


Nota al comma 3bis dell'articolo 27

(23) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.


Nota al comma 5 dell'articolo 27

(24) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 858/XII del 6 ottobre 2004.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 27 recitava:

"5. Non possono essere assegnati alle Commissioni argomenti che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di reiezione.".


Nota al comma 5bis dell'articolo 27

(25) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 5bis dell'articolo 27 era stato inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XI del 12 luglio 2001 e recitava:

"5bis. Gli atti soggetti a notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio entro 15 giorni dalla loro adozione e sono assegnati, senza ritardo, alle competenti Commissioni consiliari per il loro esame."


Nota all'articolo 28

(26) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 recitava:

"(Termini e pareri)

1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine massimo di trenta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione.

2. Trascorso il suddetto termine, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.

3. Le Commissioni competenti per materia hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più progetti di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente. Ove non sussistano obiezioni, la discussione avrà luogo sul testo rassegnato dalla Commissione; in caso contrario, deciderà il Consiglio.".

Il comma 1 dell'articolo 28 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XI del 12 luglio 2001 nel modo seguente:

"1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del Governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione. Il termine, anche se prorogato, può essere sospeso dal Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, nel caso di atti notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione del parere dell'organo comunitario.";

e precedentemente dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del Governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione."

Il comma 2 era già stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XI del 12 luglio 2001.

"2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 37.";

e precedentemente dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 nel modo seguente:

"2. Trascorso il suddetto termine, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 37.".

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 è stato inserito il comma 2bis che recitava:

"2bis. Trascorsi novanta giorni dal rinvio di un argomento dal Consiglio in Commissione, è concessa al proponente la facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'argomento stesso all'ordine del giorno di un'adunanza consiliare.".


Nota al comma 1 dell'articolo 28

(27) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 1 dell'articolo 28 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010 nel modo seguente:

"1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del Governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione. Il termine, anche se prorogato, può essere sospeso dal Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, nel caso di atti notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione del parere dell'organo comunitario.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 28 recitava:

"1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine massimo di trenta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione.".


Nota al comma 4bis dell'articolo 28

(28) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.


Nota al comma 5 dell'articolo 28

(29) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 28 recitava:

"5. Qualora successivamente all'espressione del parere di cui all'articolo 27, comma 2, le Commissioni consiliari competenti per materia apportino alle proposte di legge di cui al comma 4 modifiche che comportino conseguenze finanziarie devono comunicarlo alla Commissione Affari generali ai fini dell'espressione di un ulteriore parere con le modalità di cui al medesimo comma 4.".


Nota all'articolo 29

(30) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 29 recitava:

"(Relatori)

1. Ogni Commissione può nominare per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine di quindici giorni.

2. È sempre facoltà della minoranza di presentare una propria relazione nel termine di cui al precedente comma.".

L'articolo 29 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"(Relatori)

1. Ogni Commissione competente per materia può nominare per ciascun affare un relatore scegliendolo fra i propri componenti.

2. Per i progetti di legge e di regolamento la nomina del relatore è obbligatoria.

3. È sempre facoltà della minoranza presentare una propria relazione.

4. Il Presidente della Commissione può fissare un termine al relatore per la presentazione della relazione alla Commissione. La relazione deve essere presentata dalla Commissione per iscritto al Presidente del Consiglio nei termini di cui al primo comma dell'articolo 28.

5. Ove la Commissione esprima all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge o di regolamento, la relazione al Consiglio può essere svolta oralmente.".

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 è stato inserito il comma 1bis che recitava:

"1bis. Il presentatore di una proposta di legge, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può esserne nominato relatore, senza diritto di voto.".


Nota al comma 3 dell'articolo 29

(31) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 29 recitava:

"3. La Commissione procede alla nomina di un relatore di minoranza qualora la minoranza stessa lo richieda.".


Nota al comma 1 dell'articolo 30

(32) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Il comma 1 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"1. Le sedute delle Commissioni sono valide solo se è fisicamente presente la maggioranza dei componenti. Ai fini della validità delle sedute sono conteggiati nel quorum anche i Consiglieri non appartenenti alla Commissione che sostituiscono per delega un commissario. Per la validità delle sedute, in caso di sostituzione per delega, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti effettivi della Commissione, diminuita di un'unità.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 30 recitava:

"1. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.".


Nota al comma 4 dell'articolo 30

(33) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 30 recitava:

"4. Nel caso in cui più Commissioni si riuniscano congiuntamente, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.".


Nota al comma 7 dell'articolo 30

(34) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 30 recitava:

"7. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione dell'Assemblea.".


Nota al comma 1 dell'articolo 31

(35) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 31 recitava:

"1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.".


Nota al comma 2 dell'articolo 31

(36) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 31 recitava:

"2. Delle sedute delle Commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e il resoconto sommario del dibattito, con esclusione degli atti sottoposti al vincolo di cui all'ultimo comma. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero oppure per fatto personale.".


Nota al comma 3 dell'articolo 31

(37) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 31 recitava:

"3. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.".


Nota al comma 6 dell'articolo 31

(38) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 31 recitava:

"6. Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso, possono partecipare alle sedute soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori.".


Nota all'articolo 31bis

(39) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1708/XIV del 14 gennaio 2016.


Nota al comma 1 dell'articolo 33

(40) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 33 recitava:

"1. Il Consigliere membro di una Commissione che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo stesso Gruppo.".


Nota al capo VII

(41) Capo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.


Nota al comma 2bis dell'articolo 34

(42) Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.


Nota all'articolo 35

(43) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 35 recitava:

"(Iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare, in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla Presidenza del Consiglio regionale di progetti di legge recanti le firme di almeno tremila elettori. Per le procedure valgono le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 e successive modificazioni.

2. Il Presidente del Consiglio, ai fini della verifica e del computo delle firme dei proponenti, istituisce, sotto la sovrintendenza di uno dei Consiglieri Segretari, un ufficio per il referendum.

3. Il Consiglio, accertata la regolarità della richiesta e acquisito, se del caso, il parere obbligatorio sulla parte finanziaria, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sottopone il progetto di legge all'esame della Giunta e delle Commissioni consiliari competenti.

4. Il Consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito ai progetti di legge di iniziativa popolare entro un anno dalla data di deposito dei progetti stessi alla Presidenza del Consiglio.".

Il comma 3 dell'articolo 35 era già stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 nel modo seguente:

"3. Il Consiglio, accertata la regolarità della richiesta e acquisito, se del caso, il parere obbligatorio sulla parte finanziaria, ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sottopone il progetto di legge all'esame della Giunta e delle Commissioni consiliari competenti.".


Nota al comma 2 dell'articolo 35

(44) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 35 recitava:

"2. Prima dell'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio acquisisce, se del caso, il parere obbligatorio sulla parte finanziaria, ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.".


Nota all'articolo 36

(45) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 36 recitava:

"(Delle petizioni)

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio regionale petizioni per chiedere provvedimenti sulle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

2. Le petizioni devono essere accompagnate da certificati che attestino il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma. Tale documentazione non è necessaria se un Consi-gliere presenta la petizione rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti medesimi.

3. L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo, a tale scopo, informazioni e chiarimenti:

a) al Presidente della Regione e agli Assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione regionale;

b) alle Commissioni consiliari, se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di esame o di studio da parte delle Commissioni stesse.

4. Entro 90 giorni dalla presentazione della petizione, l'argo-mento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale per la comunicazione delle conclusioni a cui sono per-venuti gli organi competenti.

5. L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.

6. Il Presidente del Consiglio trasmette al primo firmatario del-la petizione copia dei rapporti compilati dagli organi interessati e delle eventuali decisioni del Consiglio regionale.".

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 36 era già stata sostituita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"alle Commissioni consiliari competenti per materia.".


Nota all'articolo 36bis

(46) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.


Nota al comma 2 dell'articolo 37

(47) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Il comma 2 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 e recitava:

"2. Il Consiglio regionale è convocato mediante lettera da trasmettere, anche tramite sistemi informatizzati, a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 37 recitava:

"2. Il Consiglio regionale è convocato mediante lettera da trasmettere a ciascun Consigliere almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.".


Nota al comma 3 dell'articolo 37

(48) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 37 recitava:

"3. Il Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dal Consiglio e le proposte del Presidente della Regione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Consiglieri, nonché il programma stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.".


Nota al comma 5 dell'articolo 37

(49) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 37 recitava:

"5. Per gli oggetti di poca importanza o nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Regione o dei Consiglieri, può derogare al termine per la convocazione e alle disposizioni relative alle trasmissioni degli allegati, dandone comunicazione almeno un giorno prima della data dell'adunanza.".


Nota al comma 7 dell'articolo 37

(50) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 7 era già stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XI del 12 luglio 2001 e recitava:

"7. Gli atti notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, non possono essere iscritti all'ordine del giorno prima dell'acquisizione del parere dell'organo comunitario.".

Il comma 7 dell'articolo 37 era stato aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 e recitava:

"7. Gli atti notificati alla Commissione della Cee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato Cee, non possono essere iscritti all'ordine del giorno prima dell'acquisizione del parere dell'organo comunitario.".


Nota al comma 8 dell'articolo 37

(51) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 858/XII del 6 ottobre 2004.

Il comma 8 dell'articolo 37 era stato aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 e recitava:

"8. Non possono inoltre essere iscritte all'ordine del giorno proposte di atti amministrativi, fatta eccezione per gli atti di nomina, che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di reiezione.".


Nota al comma 2 dell'articolo 38

(52) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Il comma 2 dell'articolo 37 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 con decorrenza dal 1° gennaio 1991 nel modo seguente:

"2. La sessione primaverile si articola in nove adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 1° agosto al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in dodici adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 38 recitava:

"2. La sessione primaverile si articola in otto adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 16 luglio al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in dodici adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo.".


Nota al comma 5 dell'articolo 38

(53) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 38 recitava:

"5. In caso di crisi della Giunta, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la data di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso, fermo restando l'obbligo delle convocazioni previste al primo comma del presente articolo.".


Nota al comma 5bis dell'articolo 38

(54) Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2443/XII del 24 gennaio 2007.


Nota al comma 2 dell'articolo 41

(55) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 2 dell'articolo 41 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"2. Su proposta di un Consigliere o di un Assessore, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione a scrutinio palese."

e precedentemente dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 nel modo seguente:

"2. Su proposta di un Consigliere o di un Assessore, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione a scrutinio palese."

e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991 nel modo seguente:

"2. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta, di un Assessore o di un Capogruppo, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione a scrutinio palese.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 41 recitava:

"2. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta, di un Assessore o di un Capogruppo, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un Consigliere contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.".


Nota al comma 4 dell'articolo 43

(56) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 43 recitava:

"4. Sulle comunicazioni sono consentiti brevi interventi dei Consiglieri, che non possono superare la durata di cinque minuti.".


Nota al comma 5 dell'articolo 43

(57) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 43 recitava:

"5. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta non è consentita la presentazione di ordini del giorno o di risoluzioni.".


Nota al comma 2 dell'articolo 44

(58) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 44 recitava:

"2. I processi verbali sono redatti dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, o da altro personale idoneo della Presidenza del Consiglio, il quale assiste il Presidente nelle sedute.".


Nota al comma 5 dell'articolo 44

(59) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 44 recitava:

"5. Qualora non siano fatte osservazioni i processi verbali si intendono approvati senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.".


Nota al comma 7 dell'articolo 44

(60) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 44 recitava:

"7. Subito dopo la loro approvazione i processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere Segretario di turno e dal funzionario estensore.".


Nota al comma 1 dell'articolo 45

(61) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Il comma 1 dell'articolo 45 era già stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono diffuse anche con strumenti telematici.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 45 recitava:

"1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.".


Nota al comma 1bis dell'articolo 45

(62) Comma così inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.


Nota al comma 3 dell'articolo 45

(63) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 45 recitava:

"3. Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni concernenti persone.".


Nota al comma 4 dell'articolo 45

(64) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 45 recitava:

"4. Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica; si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'Amministrazione regionale.".


Nota al comma 1 dell'articolo 52

(65) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 52 recitava:

"1. Gli Assessori in carica partecipano alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.".


Nota alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 53

(66) Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 53 era stata sostituita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"b) con l'intervento del proponente o del relatore nominato dalla Commissione, per non più di un'ora."

e precedentemente dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"b) con l'intervento del proponente o del relatore nominato dalla Commissione.".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 53 recitava:

"b) con la lettura di un rapporto di una Commissione.".


Nota al comma 4 dell'articolo 53

(67) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 53 recitava:

"4. Ogni qualvolta la proposta o il rapporto siano stati tempestivamente distribuiti in copia ai Consiglieri, non si procede alla lettura.".


Nota alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54

(68) Lettera così sostituita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 recitava:

"d) per brevi sospensioni della seduta, su proposta dei Consiglieri approvata dal Consiglio e per l'aggiornamento dei lavori del Consiglio.".


Nota alla lettera dbis) del comma 1 dell'articolo 54

(69) Lettera aggiunta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.


Nota al comma 4 dell'articolo 56

(70) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XII del 14 luglio 2010.

Il comma 4 dell'articolo 56 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"4. Sui progetti di legge o di regolamento, sui provvedimenti amministrativi di ordine generale e sulle mozioni ogni oratore può parlare per la durata di quarantacinque minuti nel primo intervento e di venti minuti nel secondo.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 56 recitava:

"4. Sui progetti di legge o di regolamento, sui provvedimenti amministrativi di ordine generale e sulle mozioni ogni oratore può parlare per la durata di un'ora nel primo intervento e di mezz'ora nel secondo.".


Nota al comma 5 dell'articolo 56

(71) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 5 dell'articolo 56 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"5. Per gli altri provvedimenti amministrativi ogni oratore può parlare per la durata di mezz'ora nel primo intervento e di un quarto d'ora nel secondo.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 56 recitava:

"5. Per gli altri provvedimenti amministrativi i tempi di intervento indicati al comma precedente sono dimezzati.".


Nota al comma 2 dell'articolo 57

(72) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 57 recitava:

"2. Chi chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa esso consista. Il Presidente del Consiglio decide; se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.".


Nota al comma 2 dell'articolo 59

(73) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 59 recitava:

"2. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.".


Nota al comma 1 dell'articolo 60

(74) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 1 dell'articolo 60 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991 e recitava:

"1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il Consiglio regionale sia chiamato a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo a scrutinio palese.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 60 recitava:

"1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il Consiglio regionale sia chiamato a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo per alzata di mano.".


Nota al comma 2 dell'articolo 61

(75) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 61 recitava:

"2. In tal caso la discussione sull'argomento può iniziare o continuare soltanto dopo che la questione sia stata respinta per alzata di mano, applicandosi, per la discussione, la procedura prevista dal precedente articolo 60.".


Nota al comma 1 dell'articolo 62

(76) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 1 dell'articolo 62 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"1. Quando non vi siano più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli Assessori competenti e al Presidente della Regione, per non più di mezz'ora minuti.";

e precedentemente sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"1. Quando non vi siano più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli Assessori competenti e al Presidente della Giunta.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 62 recitava:

"1. Quando non vi siano più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, agli Assessori competenti e al Presidente della Giunta.".


Nota al comma 2 dell'articolo 62

(77) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 2 dell'articolo 62 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"2. Ciascun Consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa la parola, se vi è opposizione, ad un oratore contro ed uno a favore, con le modalità di cui all'articolo 60, mette ai voti la richiesta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, i relatori, i proponenti, gli Assessori competenti ed il Presidente della Regione, per non più di mezz'ora.";

e precedentemente sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"2. Ciascun Consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa la parola, se v'è opposizione, ad un oratore contro ed uno a favore, con le modalità di cui all'art. 60, mette ai voti la richiesta. Il Consiglio delibera a maggioranza. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, i relatori, i proponenti, gli Assessori competenti ed il Presidente della Giunta."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 62 recitava:

"2. Ciascun Consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa la parola, se v'è opposizione, ad un oratore contro ed uno a favore, con le modalità di cui al precedente articolo 60, mette ai voti la richiesta. Il Consiglio delibera a maggioranza. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, i relatori, gli Assessori competenti ed il Presidente della Giunta.".


Nota al comma 3 dell'articolo 62

(78) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 3 dell'articolo 62 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 nel modo seguente:

"3. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli dei progetti di legge o di regolamento, sulle singole disposizioni dei provvedimenti amministrativi, nonché sugli eventuali emendamenti. In questi casi, la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 62 recitava:

"3. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli dei progetti di legge o di regolamento o sulle singole disposizioni dei provvedimenti amministrativi. In questi casi, la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.".


Nota al comma 1 dell'articolo 63

(79) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 63 recitava:

"1. Prima della votazione finale, è consentita ai Consiglieri una dichiarazione di voto, che non può eccedere i dieci minuti.".


Nota al comma 6 dell'articolo 64

(80) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 64 recitava:

"6. Per gli ordini del giorno che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, si applicano le norme di cui all'ultimo comma del successivo articolo 66.".


Nota al comma 1bis dell'articolo 65

(81) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.


Nota al comma 1ter dell'articolo 65

(82) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.


Nota al comma 1 dell'articolo 66

(83) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 66 recitava:

"1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre articoli aggiuntivi ed emendamenti ai provvedimenti in discussione.".


Nota al comma 4 dell'articolo 66

(84) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 705/XVI del 23 giugno 2021.

Il comma 4 dell'articolo 66 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"4. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati ed esaminati, di norma, nelle Commissioni consiliari. Possono essere presentati in aula, al Presidente del Consiglio, entro mezz'ora dall'inizio del primo giorno dell'adunanza consiliare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ammette la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con emendamenti precedentemente depositati o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché il deposito avvenga prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio trasmette, senza ritardo, copia degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti a ciascun Consigliere.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 66 recitava:

"4. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia a ciascun Consigliere.".


Nota al comma 5bis dell'articolo 66

(85) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.


Nota al comma 6 dell'articolo 66

(86) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Il comma 6 era già stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spesa o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, al dirigente dell'Assessorato competente in materia di bilancio e finanze, per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 66 recitava:

"6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spesa o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, all'Assessore alle Finanze, per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.".


Nota al comma 2 dell'articolo 68

(87) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 68 recitava:

"2. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.".


Nota all'articolo 69bis

(88) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XI del 12 luglio 2001.

L'articolo 69bis era stato inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 e recitava:

"(Atti notificati alla Commissione della Cee)

1. Qualora in sede di approvazione di un atto siano apportate delle modificazioni al testo notificato alla Commissione della Cee, ai sensi dell'articolo 93.3 del Trattato, il Consiglio decide se, in conseguenza delle modificazioni, si debba procedere ad una nuova notifica.

2. In caso affermativo il Presidente del Consiglio provvede alla notifica sospendendo la votazione finale dell'atto sino all'acquisizione del nuovo parere.".


Nota al comma 1 dell'articolo 69bis

(89) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 1 era già stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2107/XII del 12 luglio 2001 nel modo seguente:

"1. Gli emendamenti, presentati in commissione o in aula, ad atti che sono stati notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, devono essere corredati dal parere della struttura regionale competente in materia di aiuti di stato, in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria ed alla necessità o meno di procedere ad una nuova notifica. A tal fine, il proponente deve depositare l'emendamento presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno 48 ore prima della seduta consiliare o della riunione di Commissione al fine di acquisire il parere della struttura regionale competente in materia di aiuti di stato.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 69bis recitava:

"1. Qualora in sede di approvazione di un atto siano apportate delle modificazioni al testo notificato alla Commissione della Cee, ai sensi dell'articolo 93.3 del Trattato, il Consiglio decide se, in conseguenza delle modificazioni, si debba procedere ad una nuova notifica.".


Nota all'articolo 69ter

(90) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.


Nota all'articolo 70

(91) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2645/XI del 22 maggio 2002.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 70 recitava:

"(Riesame di leggi)

1. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio dei rinvii dei provvedimenti legislativi da parte del rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, e li trasmette alla Commissione competente per le determinazioni del caso, da adottarsi d'intesa con i proponenti e da sottoporre al Consiglio con apposita relazione.

2. Per il riesame in Consiglio delle leggi rinviate vengono posti in votazione solamente gli articoli modificati e la legge nel suo complesso. Nel caso di riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto si procede senz'altro alla votazione della legge nel suo complesso.".

Il comma 2 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994 nel modo seguente:

"2. Per il riesame in Consiglio delle leggi rinviate vengono posti in votazione solamente gli articoli modificati e la legge nel suo complesso.".


Nota al comma 1 dell'articolo 71

(92) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Il comma 1 dell'articolo 71 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"1. I Consiglieri votano, normalmente, per alzata di mano, ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 71 recitava:

"1. I Consiglieri votano, normalmente, per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno sette Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.".


Nota al comma 2 dell'articolo 71

(93) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 71 recitava:

"2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su qualsiasi richiesta di altro tipo di votazione.".


Nota al comma 3 dell'articolo 71

(94) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 71 recitava:

"3. Le votazioni sulle deliberazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto. Quelle relative al personale regionale che siano limitate a meri accertamenti dei presupposti della legittimità dell'atto, quando non siano formulati rilievi da parte dei Consiglieri, si effettuano a scrutinio palese.".


Nota al comma 5 dell'articolo 71

(95) Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.


Nota all'articolo 72

(96) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 72 recitava:

"(Votazione con appello nominale)

1. Per il voto con appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed il Consigliere Segretario procede all'appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.".


Nota al comma 1 dell'articolo 73

(97) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 73 recitava:

"1. Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio precisa i termini ed il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).".


Nota al comma 1bis dell'articolo 73

(98) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.


Nota al comma 3 dell'articolo 73

(99) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 73 recitava:

"3. La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.".


Nota al comma 4 dell'articolo 73

(100) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 73 recitava:

"4. Il Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti.".


Nota all'articolo 74

(101) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 74 recitava:

"(Compiti del Consigliere Segretario)

1. In ogni votazione, uno dei Consiglieri Segretari del Consiglio deve accertare il numero dei presenti e dei votanti, la cifra che costituisce la maggioranza richiesta, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari, il numero ed il nominativo dei Consiglieri astenutisi dalla votazione.".


Nota al comma 1 dell'articolo 76

(102) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 76 recitava:

"1. La maggioranza è stabilita in rapporto al numero dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.".


Nota al comma 1 dell'articolo 77

(103) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 77 recitava:

"1. I singoli articoli di un progetto di legge o di regolamento e gli eventuali emendamenti formano oggetto di separate votazioni normalmente effettuate per alzata di mano. Tuttavia, se un articolo o un emendamento non sollevano obiezione, il Presidente può dichiararli approvati.".


Nota al comma 1 dell'articolo 78

(104) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 78 recitava:

"1. Se una proposta di provvedimento amministrativo è composta di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni, normalmente effettuate per alzata di mano; tuttavia, se non è sollevata alcuna obiezione, il Presidente può mettere in votazione la proposta nel suo complesso.".


Nota al comma 1 dell'articolo 80

(105) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 80 recitava:

"1. Qualora si verifichino irregolarità nelle votazioni e, segnatamente, qualora nelle votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti e dei resti risulti non corrispondente al numero delle palline distribuite ai votanti, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.".


Nota al comma 2 dell'articolo 84

(106) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 84 recitava:

"2. È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti.".


Nota al comma 1 dell'articolo 85

(107) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Il comma 1 dell'articolo 85 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"1. La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 7.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 85 recitava:

"1. La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti, salvo quanto previsto dall'articolo 7.".


Nota al comma 2 dell'articolo 85

(108) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Il comma 2 dell'articolo 85 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"2. Gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle si computano agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza dei voti.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 85 recitava:

"2. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.".


Nota al comma 1 dell'articolo 86

(109) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 86 recitava:

"1. Salvo quanto disposto dall'articolo 7 o da particolari norme di legge, se al primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad una seconda votazione a maggioranza relativa.".


Nota all'articolo 90bis

(110) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.


Nota al comma 2 dell'articolo 92

(111) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Il comma 2 dell'articolo 92 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

"2. Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio entro le ore tredici del dodicesimo giorno antecedente il giorno di inizio dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 92 recitava:

"2. Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno dodici giorni prima della data dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.".


Nota al comma 2 dell'articolo 93

(112) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Il comma 2 dell'articolo 93 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010 nel modo seguente:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 93 recitava:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio.".


Nota al comma 1 dell'articolo 94

(113) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 94 recitava:

"1. Normalmente, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza, subito dopo le comunicazioni dei Presidenti del Consiglio e della Regione.".


Nota al comma 2 dell'articolo 94

(114) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 94 recitava:

"2. Il Presidente della Giunta e gli Assessori rispondono alle interrogazioni.".


Nota al comma 1 dell'articolo 96

(115) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 96 recitava:

"1. Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono chiedere di avere risposta scritta. In questo caso, il Presidente della Regione o gli Assessori danno risposta scritta entro trenta giorni. Dell'avvenuta risposta è data informazione all'Assemblea che ne prende atto senza discussione.".


Nota all'articolo 96bis

(116) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 694/XIII del 28 luglio 2009.


Nota al comma 3 dell'articolo 96bis

(117) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 96bis recitava:

"3. Le interrogazioni di cui al comma 2 sono presentate, per iscritto, alla Presidenza del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di inizio della riunione prevista per il loro svolgimento e sono trasmesse tempestivamente alla Giunta regionale. L'elenco delle interrogazioni è trasmesso contestualmente a tutti i Consiglieri. Per ciascuna riunione ogni gruppo consiliare non può presentare più di una interrogazione a risposta immediata.".


Nota al comma 4 dell'articolo 96bis

(118) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 96bis recitava:

"4.Il Presidente del Consiglio pone in trattazione le interrogazioni sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. L'interrogato risponde per non più di tre minuti e l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto.".


Nota al comma 2 dell'articolo 99

(119) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Il comma 2 dell'articolo 99 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010 nel modo seguente:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 99 recitava:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio.".


Nota al comma 3 dell'articolo 100

(120) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Il comma 3 dell'articolo 100 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 e recitava:

"3. Dopo le spiegazioni date dal Presidente della Regione e dagli Assessori, per non più di venti minuti, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 100 recitava:

"3. Dopo le spiegazioni date dal Presidente della Giunta e dagli Assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.".


Nota al comma 4 dell'articolo 100

(121) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 100 recitava:

"4. Il tempo concesso all'interpellante per tali dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti.".


Nota al comma 2 dell'articolo 102

(122) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 102 recitava:

"2. Le mozioni che comportano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale sono trasmesse, appena presentate, al dirigente dell'Assessorato competente in materia di bilancio e finanze per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.".


Nota al comma 2 dell'articolo 103

(123) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Il comma 2 dell'articolo 103 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 973/XIII del 13 gennaio 2010 nel modo seguente:

" 2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 103 recitava:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei Servizi della Presidenza del Consiglio.".


Nota al comma 1 dell'articolo 104

(124) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 104 recitava:

"1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze dopo gli oggetti proposti dalla Giunta e gli atti di iniziativa legislativa.".


Nota al comma 2 dell'articolo 104

(125) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 104 recitava:

"2. Dopo tre rinvii le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno.".


Nota al comma 3 dell'articolo 104

(126) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 104 recitava:

"3. La discussione, che inizia con l'illustrazione di uno dei proponenti, è disciplinata dalle norme di cui al precedente Titolo VI, Capo III, in quanto applicabili.".


Nota al comma 1 dell'articolo 105

(127) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1301/XIII del 14 luglio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 105 recitava:

"1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui all'articolo 66.".


Nota al comma 1bis dell'articolo 105

(128) Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1885/XIII del 22 giugno 2011.


Nota al comma 2 dell'articolo 105

(129) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1885/XIII del 22 giugno 2011.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 105 recitava:

"2. Quando gli emendamenti siano sostitutivi o soppressivi di uno o più punti della parte dispositiva della mozione e se i presentatori della mozione lo richiedono, si pone in votazione il mantenimento del testo.".


Nota all'articolo 106

(130) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 106 recitava:

"(Mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta)

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta devono essere motivate e sottoscritte da almeno sette Consiglieri.

2. Le mozioni di fiducia e di sfiducia sono votate per votazione nominale ovvero, su richiesta di almeno sette Consiglieri, a scrutinio segreto.

3. Per le mozioni di fiducia e di sfiducia non sono ammesse procedure di urgenza.".

Il comma 2 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del settembre 1991 nel modo seguente:

"2. Le mozioni di fiducia e di sfiducia sono votate per votazione nominale ovvero, su richiesta di almeno sette Consiglieri, a scrutinio segreto.".


Nota all'articolo 107

(131) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1885/XIII del 22 giugno 2011.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 107 recitava:

"(Ritiro delle mozioni)

1. Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, possono essere ritirate dai proponenti. Non possono essere ritirate se dieci o più Consiglieri vi si oppongono.".


Nota al comma 2 dell'articolo 109

(132) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 109 recitava:

"2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Non sono parimenti ammesse interrogazioni e interpellanze che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.".


Nota al comma 4 dell'articolo 109

(133) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2551/IX del 26 settembre 1991.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 109 recitava:

"4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza al Consiglio, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sulla ammissibilità.".


Nota al comma 2 dell'articolo 111

(134) Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2645/XI del 22 maggio 2002.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 111 recitava:

"2. Le leggi approvate dal Consiglio ed eventualmente rinviate a nuovo esame dal rappresentante del Ministero dell'Interno, ai sensi del quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, non decadono allo scadere della legislatura e, all'inizio della nuova, sono riassegnate alle Commissioni consiliari competenti per la procedura di cui all'articolo 70.".


Nota all'articolo 112

(135) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 3366/XII del 5 marzo 2008.

L'articolo era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 4349/IX del 24 marzo 1993, nel modo seguente:

"(Termine della legislatura)

1. Ferma restando la proroga dei poteri del Consiglio stabilita dall'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, l'attività ordinaria del Consiglio è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 112 recitava:

"(Termine della legislatura)

1. Ferma restando la proroga dei poteri del Consiglio stabilita dall'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, l'attività ordinaria del Consiglio è sospesa dalla data del decreto di indizione delle elezioni.".


Nota alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 113

(136) Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 113 recitava:

"c) gli atti e la corrispondenza della Presidenza e degli organi interni del Consiglio regionale ed i relativi registri di protocollo, fatta eccezione per quelli riservati.".


Nota all'articolo 114

(137) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 114 recitava:

"(Visione e rilascio di atti)

1. Coloro che vi abbiano interesse per motivi di lavoro o di studio possono, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, prendere visione e copia degli atti del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica.".


Nota all'articolo 116

(138) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1885/XIII del 22 giugno 2011.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 116 recitava:

"(Informazione dei Consiglieri)

1. Fatto salvo il segreto d'ufficio e senza interferire con la regolarità dei servizi, i Consiglieri che intendono ottenere notizie e informazioni utili all'esercizio del loro mandato possono rivolgersi direttamente ai Dirigenti dei servizi dell'Amministrazione regionale. Le notizie e le informazioni sono date verbalmente.

2. Se i Consiglieri intendono ottenere risposte scritte devono farne domanda scritta all'Ufficio di Presidenza che decide in merito.

3. Con uguale modalità i Consiglieri possono chiedere copia di atti e documenti.".

L'articolo 116 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"(Informazione dei Consiglieri)

1. I Consiglieri, fatto salvo il segreto d'ufficio e senza interferire con la regolarità dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. A tal fine hanno libero accesso agli uffici regionali.

2. Le richieste di informazioni, notizie e visione di atti devono essere inoltrate solamente ai funzionari delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali.

3. Nel caso si verifichino ritardi o vengano opposti dinieghi, i Consiglieri interessano l'ufficio di Presidenza del Consiglio che provvede, entro dieci giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti alla Presidenza della Giunta".

Il comma 2 dell'articolo 116 era stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005 nel modo seguente:

2. Le richieste di informazioni, notizie e visione di atti devono essere inoltrate solamente ai dipendenti delle qualifiche dirigenziali.


Nota al comma 5 dell'articolo 116

(139) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Il comma 5 dell'articolo 116 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013, nel modo seguente:

"5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta all'amministratore interessato per materia, Presidente della Regione o Assessore, il quale deve dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, per il tramite della struttura dirigenziale competente. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente del Consiglio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 116 recitava:

"5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta ai dirigenti delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti, i quali devono dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente della Regione o agli Assessori competenti per materia e al Presidente del Consiglio.".


Nota al comma 5bis dell'articolo 116

(140) Comma così inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.


Nota al comma 8 dell'articolo 116

(141) Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 116 recitava:

"8. Qualora si verifichino ritardi o vengano opposti dinieghi, i Consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli Assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.".


Nota al comma 1 dell'articolo 116bis

(142) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 391/XVI del 25 febbraio 2021.


Nota all'articolo 117

(143) Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 117 recitava:

"(Della Cassa di Previdenza)

1. È istituita la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali alla quale sono iscritti d'ufficio i membri del Consiglio.

2. La Cassa è alimentata dalle quote mensili poste a carico dei singoli Consiglieri regionali e da eventuali contributi a carico della Regione.

3. L'importo degli eventuali contributi a carico della Regione è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato amministrativo della Cassa, per l'iscrizione nel bilancio della Regione dei relativi stanziamenti di fondi.

4. La Cassa è amministrata da un Comitato Amministrativo costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dai Capigruppo consiliari o da loro delegati e da un rappresentante degli ex Consiglieri regionali.

5. Il funzionamento della Cassa è disciplinato da un apposito Regolamento.

6. Il Regolamento della Cassa e le successive eventuali modificazioni sono approvati dall'Assemblea dei Consiglieri regionali in carica, integrata da un rappresentante degli ex Consiglieri regionali.".


Nota all'articolo 117bis

(144) Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 450/X del 26 gennaio 1994.


Nota alla tabella ex art. 19 (Materie di competenza delle Commissioni permanenti)

(145) Tabella così sostituita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1430/XII del 28 luglio 2005.

La tabella era già stata sostituita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1349/IX del 2 luglio 1990 nel modo seguente:

"I Commissione ISTITUZIONI E AUTONOMIA

1. Autonomia (Lingue, Tutela delle minoranze, Zona franca, Rinvii, Impugnative e sentenze della Corte costituzionale);

2. Decentramento (Enti locali, Deleghe, Controlli amministrativi, Toponomastica);

3. Elezioni;

4. Partecipazione (Difensore civico, Iniziativa popolare e Referendum);

5. Statuto (Attribuzioni degli organi regionali, Norme di attuazione, Procedure per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali);

6. Riforme istituzionali (Revisione dello Statuto, Procedimento amministrativo);

7. Rapporti con la CEE e Organismi internazionali;

8. Cooperazione transfrontaliera e Relazioni interregionali.

II Commissione AFFARI GENERALI

1. Finanze (Bilancio e contabilità, Credito, Finanza regionale e locale, Finanziaria regionale, Partecipazioni regionali, Anagrafe interventi regionali);

2. Tasse di concessioni regionali e sanzioni amministrative;

3. Persone giuridiche private - Patrocinio legale della Regione;

4. Organizzazione regionale (Demanio e patrimonio, Incarichi di consulenza e speciali, Nomine, Organi collegiali della Regione e compensi, Attività contrattuale della Regione);

5. Ordinamento degli uffici e del personale (Contrattazione);

6. Enti dipendenti dalla Regione (Disciplina e controlli);

7. Programmazione;

8. Informazione e radiotelecomunicazioni (Rapporti con la RAI, Diritto all'informazione, Informazione ambientale, Sistema informativo regionale).

III Commissione ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Urbanistica e pianificazione territoriale (Centri storici, Espropriazione per pubblica utilità, Piani paesistici);

2. Edilizia (Casa);

3. Opere pubbliche (Disciplina regionale e procedure per gli appalti, Collaudi, Acquedotti, Contributi ad Enti locali, Edilizia scolastica, Fognature, Opere sanitarie e ospedaliere);

4. Viabilità (Strade regionali, Autostrade e Trafori);

5. Calamità naturali (Servizio di Protezione civile);

6. Parchi e riserve naturali;

7. Caccia e pesca;

8. Foreste (Difesa antincendi, Difesa dei boschi, Vincolo idrogeologico);

9. Ambiente (Beni ambientali, Difesa del suolo, Flora e fauna, Inquinamento, Smaltimento liquami, Rifiuti e riciclaggio, Tutela delle acque, Impatto ambientale, Agriturismo);

10. Agricoltura (Bonifiche, Usi civici e consorterie, Enologia, Opere di miglioramento fondiario e agrario, Prodotti tipici e marchio di qualità, Sperimentazione, Uso delle acque a scopo irriguo, Cooperazione, Biotecnologie, Edilizia rurale);

11. Zootecnia (Apicoltura, Centrale del latte, Riproduzione animale).

IV Commissione SVILUPPO ECONOMICO

1. Industria (Occupazione e lavoro, Imprenditorialità giovanile, Occupazione femminile);

2. Commercio (Fiera e mercati, Calendario);

3. Artigianato (Artigianato tipico);

4. Turismo e industria alberghiera (Attività promozionali, Aziende di promozione turistica, Associazioni pro-loco, Infrastrutture turistiche, Professioni turistiche, Operatori turistici, Agenzie di viaggio, Società a fini turistici, Strutture ricettive);

5. Cooperazione (Industria, Commercio, Artigianato e Turismo);

6. Trasporti e comunicazioni (Funivie e linee automobilistiche locali, Trasporti e veicoli eccezionali, Trasporto merci, Trasporti ferroviari, Sicurezza stradale);

7. Energia (Fonti alternative, Metanodotto, Risparmio energetico, Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico);

8. Attività estrattive (Cave, Miniere e torbiere);

9. Acque minerali e termali (Disciplina igienica e controlli sanitari);

10. Casa da gioco di Saint-Vincent.

V Commissione SERVIZI SOCIALI

1. Assistenza sociale (Anziani, Asili nido, Invalidi, Istituti di patronato, Previdenza e assistenza dei lavoratori, Emigrati);

2. Assistenza socio-sanitaria (Alcolismo, Consultori, Strutture ospitalità, Tossicodipendenze, Volontariato);

3. Portatori di handicap (Prevenzione);

4. Assistenza sanitaria e ospedaliera (Enti ospedalieri, Farmacie, Servizio sanitario, Diritti del malato, Telesoccorso);

5. Igiene e sanità pubblica (Uso fitofarmaci, Lotta contro l'AIDS, Educazione sanitaria e informazione);

6. Sanità veterinaria (Risanamento);

7. Istruzione pubblica (Ordinamento scolastico, Personale scolastico, Convenzioni con istituzioni universitarie);

8. Formazione professionale;

9. Diritto allo studio;

10. Cultura (Attività culturale, Politiche giovanili, Educazione permanente, Celebrazioni, Ricerca scientifica, Spettacoli e manifestazioni);

11. Sport e tempo libero (Alpinismo, Enti e società sportive, Contributi, Escursionismo, Guide e soccorso alpino, Infrastrutture ricreativo-sportive, Scuole e maestri di sci, Sport popolari valdostani);

12. Beni culturali (Disciplina generale, Biblioteche, Musei e archivi)."

Nella formulazione originaria, la tabella era la seguente:

"PRIMA COMMISSIONE - Affari generali

- Autonomia (Lingue, Norme di attuazione, Statuto, Tutela delle minoranze, Zona franca)

- Organizzazione regionale (Demanio e patrimonio, Nomine, Ordinamento degli uffici e del personale, Organi regionali)

- Finanze (Bilancio e contabilità, Credito, Finanza regionale e locale, Finanziaria regionale, Partecipazioni regionali)

- Programmazione

- Decentramento (Controlli amministrativi, Enti dipendenti della Regione, Enti locali, Toponomastica)

- Partecipazione (Difensore civico, Elezioni, Informazione, Iniziativa popolare e Referendum, Radio-Telecomunicazioni)

- Casa da gioco di Saint-Vincent

- Questioni generali.

SECONDA COMMISSIONE - Assetto del territorio

- Urbanistica e pianificazione territoriale (Centri storici, Espropriazione per pubblica utilità)

- Edilizia (Casa)

- Opere pubbliche (Acquedotti, Contributi a Enti locali, Edilizia scolastica, Fognature, Opere sanitarie e ospedaliere, Procedure, Viabilità)

- Calamità naturali (Servizio di Protezione civile)

- Ambiente (Beni ambientali e archeologici, Difesa del suolo, Flora e Fauna, Inquinamento, Smaltimento liquami e rifiuti, Tutela delle acque)

- Foreste (Difesa antincendi, Difesa dei boschi)

- Parchi e riserve naturali

- Caccia e pesca

- Trasporti e comunicazioni (Funivie e linee automobilistiche locali, viabilità)

- Cave, miniere e torbiere.

TERZA COMMISSIONE - Industria, commercio e artigianato

- Industria (Occupazione e lavoro)

- Commercio (Fiere e mercati)

- Artigianato (Artigianato tipico)

- Cooperazione (Industria, Commercio e Artigianato)

- Energia (Fonti alternative, Metanodotto, Risparmio energetico, Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico)

- Attività estrattive

- Acque minerali e termali

QUARTA COMMISSIONE - Agricoltura e turismo

- Agricoltura (Bonifiche, Consorterie, Enologia, Opere di miglioramento fondiario e agrario, Prodotti tipici, Sperimentazione, Uso delle acque a scopo irriguo)

- Zootecnia (Apicoltura, Centrale del latte, Riproduzione animale)

- Cooperazione (Agricoltura e Turismo)

- Agriturismo

- Turismo e industria alberghiera (Attività promozionali, Aziende di promozione turistica, Associazioni pro-loco, Infrastrutture turistiche, Operatori turistici, Società a fini turistici, Strutture ricettive)

- Sport e tempo libero (Alpinismo, Enti e società sportive, Contributi, Escursionismo, Guide e soccorso alpino, Infrastrutture ricreativo-sportive, Scuole e maestri di sci, Sport popolari valdostani)

QUINTA COMMISSIONE - Servizi sociali

- Assistenza sociale (Anziani, Asili nido, Invalidi, Istituti di patronato, Previdenza e assistenza dei lavoratori)

- Assistenza socio-sanitaria (Alcolismo, Consultori, Strutture ospitalità, Tossicodipendenze, Volontariato)

- Portatori di handicap

- Emigrati

- Assistenza sanitaria e ospedaliera (Enti ospedalieri, Farmacie, Igiene e Sanità, Servizio sanitario)

- Sanità veterinaria

- Diritto allo studio

- Istruzione pubblica (Ordinamento scolastico, Personale scolastico)

- Formazione professionale

- Cultura (Attività culturale e Ricerca)"

-


Nota alla tabella ex art. 19 (Materie di competenza delle Commissioni permanenti)

(146) Numero aggiunto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1708/XIV del 14 gennaio 2016.