Oggetto del Consiglio n. 841 del 15 settembre 2021 - Verbale

Oggetto n. 841/XVI del 15/09/2021

TUTELA DELLE PREROGATIVE COSTITUZIONALI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI CONSIGLIERI. (APPROVAZIONE DI UNA RISOLUZIONE)

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere MARQUIS che chiede di distribuire il parere del Prof. Guzzetta. Annuncia inoltre il deposito di una risoluzione sottoscritta dai Consiglieri dei gruppi Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine-Stella Alpina, Pour l'Autonomie e Vallée d'Aoste Unie.

Prende la parola il Consigliere PADOVANI che chiede una breve sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 9,36 alle ore 10,49.

Alla ripresa dei lavori interviene il Consigliere MARQUIS che presenta un emendamento soppressivo di un punto delle premesse della risoluzione.

Interviene la Consigliera MINELLI.

Replica il Presidente della Regione LAVEVAZ.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri CRETIER, Erika GUICHARDAZ e MALACRINÒ.

IL CONSIGLIO

- con l'emendamento del Consigliere MARQUIS;

- con voti favorevoli ventidue e voti contrari due (presenti e votanti: ventiquattro);

APPROVA

la sottoriportata

RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PRESO ATTO della sentenza n. 350 del 2021 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti, in parziale riforma della sentenza n. 5 del 2018 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta che ha censurato la delibera di Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014 attinente, tra l'altro, alla ricapitalizzazione della Casino de la Vallée S.p.A.;

CONSIDERATO che la delibera consigliare, al netto delle legittime diverse valutazioni politiche espresse nel dibattito, venne adottata su richiesta dell'amministratore della società che all'uopo aveva definito un piano industriale e un bilancio infrannuale corredato da specifico parere del collegio sindacale;

EVIDENZIATO che il documento è stato approvato a seguito di un iter istruttorio corredato dal dovuto parere di legittimità - art. 4, comma 3, della l.r. 22/2010;

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di controllo della Valle d'Aosta, in data 11 novembre 2015, nell'approvare la relazione al Consiglio regionale sul rendiconto generale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2014, nell'ambito della dettagliata trattazione dell'argomento "Casa da gioco", non sollevò nessun rilievo né di forma né di merito che avrebbe potuto allertare il Consiglio regionale e indirizzarlo verso provvedimenti idonei a rimuovere le eventuali irregolarità;

ATTESO che la sentenza succitata potrebbe avere gravi effetti sulle future scelte del Consiglio e della Giunta regionale in relazione alle sue funzioni e competenze. La conseguente ricerca di garanzie su eventuali rischi di responsabilità in merito a scelte di rilevante impatto con riferimento all'indirizzo politico e economico della regione autonoma indurrebbe i consiglieri e gli assessori ad un atteggiamento di "politica difensiva" nell'adottare gli atti di propria competenza o, comunque, di reticenza nell'assunzione delle responsabilità di direzione politica, che contraddice nella sostanza proprio la finalità per la quale è assicurata la garanzia dell'insindacabilità e l'autonomia costituzionale del Consiglio regionale e della Regione stessa;

RICORDATO che l'art. 122 c.4 della Costituzione italiana dispone: "I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni";

RICORDATO che l'art. 24 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d'Aosta) dispone: "I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni";

VISTO il Parere pro veritate reso dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta di cui si riporta un estratto delle conclusioni:

"Sulla base di tali premesse si deve ritenere che il voto espresso dai consiglieri in approvazione della predetta delibera sia da considerarsi, in una ragionevole applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 289 del 1997), coperto dalla garanzia di cui all'art. 24 dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che pertanto la Corte dei conti, nel giudizio de quo, abbia agito in carenza assoluta di potere, ledendo le attribuzioni costituzionali della Regione che, a termini dell'art. 134 Cost., possono essere tutelate nella forma del conflitto di attribuzione tra Regione e Stato".

IMPEGNA

1) il Presidente della Regione a trasmettere la risoluzione e la sentenza richiamata alle massime autorità dello Stato, alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali investendole di questo problema in quanto di interesse generale che prescinde dal fatto specifico;

2) la Giunta regionale a deliberare apposito ricorso alla Corte Costituzionale in merito al conflitto di attribuzione generato dalla pronunzia assunta con la sentenza di appello della Corte dei Conti 350/2021.

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