Oggetto del Consiglio n. 1171 del 20 dicembre 2019 - Verbale

Oggetto n. 1171/XV del 20/12/2019

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione TESTOLIN.

Si dà atto che dalle ore 19,25 assume la presidenza il Vicepresidente DISTORT.

Interviene il Consigliere AGGRAVI.

Replica il Presidente della Regione TESTOLIN.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere AGGRAVI (astensione).

Si dà atto che dalle ore 19,38 riassume la presidenza il Presidente RINI.

IL CONSIGLIO

Richiamato il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica) (di seguito indicato con "TUSP"), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che, a norma dell'articolo 20 del TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che, ai fini di cui sopra, i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, sono i seguenti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato conto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in talisocietà ";

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del TUSP, ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 50/2016;

- ovvero, ai sensi del comma 3, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- ovvero, ai sensi del comma 7, "sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Dato atto che, con riguardo alla società Casino de la Vallée S.p.A., il comma 12-sexies all'articolo 26, in deroga all'articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che a tali società non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni, anche quelle di maggioranza, e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, "Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta", e in particolare l'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'articolo 24 TUSP, approvata con deliberazione del Consiglio regionale, oggetto n. 2939/XIV del 21 settembre 2017, e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati nella citata revisione straordinaria, la cessione delle seguenti partecipazioni:

- SIT Vallée S.c.r.l., (partecipata diretta al 25%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, TUSP, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Air Vallée S.p.A., (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, TUSP, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Regional Airport S.r.l. (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, TUSP, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

Richiamata la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto.", approvata con deliberazione del Consiglio regionale, oggetto n. 234/XV del 19 dicembre 2018, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati nella citata razionalizzazione periodica, le seguenti azioni di razionalizzazione:

AZIONE

SOCIETÀ

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l.

Cessione delle partecipazioni

a titolo oneroso

Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.

Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.

Air Zermatt Ag

Società Sportiva Dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A.

Maison Cly S.r.l.

Fusione per unione

Nuv S.r.l.

Coup S.r.l.

Studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione

Tra Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. e Finaosta S.p.A. stessa o in subordine con In.Va. S.p.A.

Studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione

Tra le società esercenti impianti a fune in considerazione dei comprensori territoriali

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei citati provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati rispettivamente ai sensi degli articoli 24 e 20 del TUSP, si rende noto quanto segue:

- SIT Vallée S.c.r.l.: è stata avviata la procedura di recesso con nota prot. n. 3447/fin del 20 marzo 2018. La società, dal canto suo, ha comunicato con nota prot. n. 15/18 del 31 agosto 2018 che, trascorso il periodo di preavviso previsto dallo Statuto per il recesso, avrebbe provveduto con le deliberazioni necessarie per la liquidazione della quota. L'assemblea dei soci del 21 febbraio 2019 ha riconosciuto e confermato valide le motivazioni del recesso del socio Regione Autonoma Valle d'Aosta e definito in euro 18.806,44 il valore della quota da liquidare al socio recedente. Tale somma è stata introitata nel corso dell'anno 2019, come risulta dal provvedimento dirigenziale n. 3234 assunto dalla struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa in data 6 giugno 2019, accertamento n. 4456/2019;

- Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.r.l.: Finaosta S.p.A. ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello dell'Amministrazione regionale, per una durata di 30 giorni, un bando per la cessione delle partecipazioni anzidette, ad un valore pari rispettivamente a € 2.792,19 e € 101,33. Tuttavia, entro la data di scadenza, il 17 settembre 2018, non è pervenuta alcuna offerta. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 50/2018 dell'11 settembre 2018, ha dichiarato il fallimento dell'impresa. Finaosta S.p.A. ha informato inoltre la Regione che il curatore fallimentare ha comunicato l'impossibilità di procedere alla liquidazione della quota, atteso che, stante l'ammontare del passivo della procedura, il valore della partecipazione risulta totalmente azzerato. Per Regional Airport S.r.l., Finaosta S.p.A. ha pertanto provveduto a richiedere la liquidazione delle quote detenute, ai sensi del TUSP;

- Struttura Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste Structure S.r.l. è stato costituito, con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 21 settembre 2018, il gruppo di lavoro con l'obiettivo di individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario con eventuali modifiche legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta- Vallée d'Aoste Structure S.r.l. garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con deliberazione di Giunta regionale n. 582 in data 3 maggio 2019 è stata approvata la relazione conclusiva elaborata dal citato gruppo di lavoro e contestualmente sono stati incaricati:

a) Finaosta S.p.A. di effettuare, entro il 31 luglio 2019, il necessario approfondimento tecnico-economico al fine di evidenziare e quantificare i possibili impatti delle alternative individuate nella Relazione, così da fornire elementi forti a sostegno dello scenario da preferire tra quelli prospettati, ovvero la revisione del Piano, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 3342/XIV del 27 marzo 2018, nonché l'analisi di eventuali ulteriori scenari, che possano modificare, o meno, le conclusioni rappresentate. La Finaosta S.p.A. ha comunicato che ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse pubblico, al quale hanno risposto nove operatori economici. Successivamente la società ha approvato il ricorso alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, invitando gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura. La Commissione giudicatrice ha stilato in data 14 novembre la graduatoria provvisoria delle offerte presentate;

b) Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l. di procedere alla rivisitazione del Piano di risanamento, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 3342/XIV del 27 marzo 2018, attraverso un approfondimento tecnico, economico e finanziario, avvalendosi di una consulenza di elevato livello specialistico in grado di supportare la Società in tale attività. La società ha comunicato di aver pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, il cui termine di presentazione è scaduto il 14/06/2019. Successivamente la società ha avviato la procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione del servizio invitando cinque operatori. A metà settembre è stato aggiudicato il servizio e sottoscritto il disciplinare di incarico, il quale prevede la consegna della prima stesura del Piano di risanamento rivisitato entro novembre, inizio dicembre 2019;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.: la società Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l. ha inviato comunicazione ufficiale alla BCC Valdostana s.c. di richiesta di dismissione della partecipazione azionaria ed è in attesa di un riscontro da parte della Banca. La società Cervino S.p.A. ha deliberato di porre in essere tutte le azioni per la dismissione delle partecipazioni BCC Valdostana s.c.;

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.: la società Pila S.p.A. ha provveduto ad inviare richiesta di recesso alla società; quest'ultima ha riscontrato la nota comunicando che il rimborso sarà effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento è diventato effettivo, come previsto dallo statuto. La società Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. (CVA) ha comunicato che la propria controllata e componente dell'omonimo gruppo, CVA Trading S.r.l. (CVT), detiene nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. un'azione del valore nominale di 25 euro. La CVA ritiene il suddetto titolo funzionale ai contratti di bilanciamento e compravendita di energia elettrica stipulati tra CVT S.r.l. e la società cooperativa. Pertanto la società evidenzia come i contratti riflettano le prescrizioni della deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 46/2012/R/eel (testo integrato delle cooperative elettriche) nonché l'attività svolta da CVT S.r.l. per le proprie finalità (di sviluppo sostenibile nel territorio rurale regionale con la somministrazione di energia da fonte rinnovabile prodotta dalle cooperative stesse) e perseguano gli scopi mutualistici previsti dagli statuti delle cooperative. In conclusione la società CVT S.r.l. ritiene per le motivazioni espresse di poter continuare a mantenere la partecipazione nella società in esame;

- Air Zermatt ag: la società Cervino S.p.A., azionista della società in esame, ha comunicato a Finaosta S.p.A. di ritenere strategica la propria partecipazione, di diritto svizzera, in quanto "garantisce un rapporto privilegiato con una società d'oltralpe che svolge servizi importanti per il soccorso con elicotteri, attività strumentale all'attività caratteristica della Cervino S.p.A.". La società Cervino S.p.A. inoltre segnala come "i rapporti con la società sono sempre stati ottimi e caratterizzati da una collaborazione reciproca che in diverse occasioni ha consentito di risolvere situazioni di soccorso particolarmente delicate", e a titolo esemplificativo cita il guasto alla telecabina Plan Maison-Cime Bianche del dicembre 2016, risolto anche grazie alla collaborazione della società in esame. La società Cervino S.p.A. ritiene pertanto di mantenere la partecipazione, al fine di garantirsi l'eventuale collaborazione e supporto per le attività di soccorso che si dovessero rendere necessarie nella sua attività caratteristica di gestione del comprensorio sciistico. Alla luce delle nuove informazioni e motivazioni, la Regione riconosce la strategicità della partecipazione nella società Air Zermatt ag e pertanto ne propone il mantenimento, rivedendo pertanto la propria posizione espressa con la deliberazione di Consiglio regionale n. 234/XV del 19/12/2018;

- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A.: la società Cervino S.p.A. ha comunicato alla società Finaosta S.p.A. la volontà di attivare le procedure per l'esercizio del diritto di recesso relativamente alle quote possedute nella società in esame. Si attendono nuovi riscontri;

- Maison Cly S.r.l: la società Cervino S.p.A. ha comunicato a Finaosta S.p.A. che tale partecipazione è stata acquisita a seguito della fusione per incorporazione della Chamois impianti S.p.A., che ha comportato, tra l'altro, anche l'acquisizione di una fideiussione a garanzia del debito contratto dalla società in esame con Finaosta S.p.A. di importo considerevole. La società Cervino S.p.A. si è attivata per chiedere al socio di maggioranza di acquisire la propria quota di partecipazione, ma senza successo. Vista la presenza della sopracitata fideiussione societaria di Cervino S.p.A. a favore di Finaosta S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Cervino S.p.A. ha ritenuto di non procedere alla dismissione della partecipazione, ritenendo "importante essere presenti nella società per poter controllare l'andamento, verificare le strategie e i risultati gestionali". La società Cervino S.p.A. ricorda inoltre come "sono state introdotte nuove strategie per migliorare i conti della società e la località di Chamois verrà interessata nei prossimi anni da un progetto di riqualificazione importante che dovrebbe portare un nuovo impulso al miglioramento della frequentazione turistica della località, con conseguente miglioramento dei conti economici dell'albergo".

Considerato che l'attività svolta dalla società Maison Cly S.r.l. non rientra in alcuna categoria di cui agli articoli 4 e 26 del TUSP, la Regione invita nuovamente la società Cervino S.p.A. a procedere alla dismissione della relativa partecipazione posseduta anche attraverso le procedure di evidenza pubblica e, qualora in assenza di interesse da parte del mercato, a riverificare con il socio di maggioranza e/o con la società una possibile dismissione delle azioni con pagamento differito nel tempo;

- Nuv S.r.l. e Coup Srl: Finaosta S.p.A. ha comunicato con apposita nota, al fine di rendicontare i risultati del mandato a essa conferito, che:

a) sono state consegnate alla Regione le bozze del progetto di fusione con allegato il testo dello statuto della nuova società e un cronoprogramma delle attività da porre in essere per addivenire al perfezionamento della fusione;

b) in data 11 ottobre 2019 sono stati depositati, per l'iscrizione al registro delle imprese, i progetti di fusione;

La Regione in data 8 novembre 2019 ha richiesto a Finaosta S.p.A. di pubblicare un nuovo invito per la presentazione di candidature per la carica di Amministratore unico della nuova società, denominata "Société Infrastructures Valdôtaines - SIV S.r.l.";

- IPLA S.p.A.: i competenti uffici della Regione sta procedendo con le attività volte alla sua dismissione. In particolare si rende noto che dopo ripetute richieste di liquidazione della quota, la Regione ha provveduto a indire una manifestazione di interesse al fine di alienare la quota, ma la procedura è andata deserta. Nel corso dell'anno 2019, la Regione ha chiesto nuovamente alla società la liquidazione delle azioni detenute;

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.: Finaosta S.p.A. ha comunicato con apposita nota, al fine di rendicontare i risultati del mandato a essa conferito, che:

a) la Regione ha avviato nei primi mesi dell'anno un gruppo di lavoro informale per esplorare, in via prioritaria, la possibilità alternativa di modificare la normativa regionale in materia di previdenza complementare e addivenire alla liquidazione della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.;

b) nel corso della riunione del 24 settembre 2019 la Regione ha accantonato la possibilità di procedere nel senso sopra indicato, confermando la necessità di addivenire allo studio di fattibilità per un'ipotetica operazione di fusione;

c) avendo escluso, in esito a incontri informali con Banca d'Italia, la possibilità di una fusione per incorporazione tra Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. e Finaosta S.p.A., la stessa ha pertanto avviato i primi incontri ufficiali con i responsabili aziendali delle società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. e InVa S.p.A..

Finaosta SpA in conclusione comunica che lo studio di fattibilità richiesto sarà consegnato entro la data prevista dall'incarico ricevuto, ovvero entro il 31/12/2019;

- Società Esercenti Impianti a Fune: Finaosta S.p.A. ha comunicato di aver predisposto lo studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione tra le società in esame e che lo stesso è stato discusso e approvato dal proprio consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 2019. Dallo stesso risulta quanto segue:

sono state ipotizzate tre aree: Bassa Valle, Media Valle e Alta Valle:

a) per quanto riguarda la Bassa Valle, per ciò che concerne l'ipotetica futura area comprensoriale Ayas/Valtournenche, lo studio rimanda alle conclusioni della prima analisi di "fattibilità del collegamento funiviario tra i comprensori di Ayas-Gressoney e Breuil-Cervinia-Valtournenche". Il Gruppo di lavoro all'uopo costituito ha concluso che: "l'ipotesi di fusione è stata considerata, per ora, ininfluente sull'andamento economico della società, in quanto alcuni risparmi che la stessa andrà a generare si presume vengano compensati da maggiori costi legati alla gestione della società unica. Le due Società, nella configurazione attuale, operano in comprensori sostanzialmente indipendentitra di loro e per i quali, senza il collegamento, non avrebbe alcun senso ipotizzare una politica commerciale unitaria";

b) per quanto concerne la Media Valle, non sono stati presi in considerazione ulteriori possibili interventi di razionalizzazione "in considerazione dei comprensori territoriali";

c) per quanto riguarda l'Alta Valle, Finaosta S.p.A. ritiene che l'operazione di fusione tra le tre società coinvolte (Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A. e Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.) potrebbe anche essere realizzata in due momenti successivi, per consentire un progressivo adeguamento degli assetti organizzativi. L'operazione, sempre a parere di Finaosta S.p.A., risulterebbe essere fattibile e presenterebbe vari aspetti positivi, in termini organizzativi e commerciali, oltre che di ottimizzazione delle risorse finanziarie. Finaosta S.p.A. segnala come l'operazione necessiterebbe di una preventiva concertazione con i soci di minoranza (di rilievo) delle varie società, in modo da rendere maggiormente condiviso l'eventuale iter di fusione. Finaosta S.p.A. riterrebbe anche utile l'eventuale stipulazione di patti parasociali con i principali soci di minoranza per disciplinare ad esempio la concertazione a livello di azionisti delle scelte strategiche, delle politiche di dividendo e della rappresentanza negli organi sociali. L'iter procedurale, disciplinato dal Codice Civile, che può essere stimato in circa 6/7 mesi, richiederebbe preventivamente la verifica sulla necessità o meno di istruttorie autorizzative da parte di organi di settore (ad esempio Antitrust, obblighi derivanti dal d.lgs. 175/2016 per la sottoscrizione di patti parasociali) e, successivamente, la concertazione con i soci di minoranza. La delibera del processo è di stretta competenza assembleare, e quindi dei soci;

Richiamata la deliberazione n. 22/SEZAUT//INPR in data 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

Richiamato in particolare l'allegato 3 della precedente deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale viene fornito l'esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20 del TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", prevedendone pertanto un utilizzo facoltativo e non obbligatorio dei formati allegati;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta n. 6/2019 avente per oggetto "parere in merito alla trasmissione, unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni, delle schede predisposte dagli enti sui modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro, ovvero se debba essere utilizzato il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR", tra l'altro inviata all'Amministrazione regionale, con la quale la stessaritiene che"ancorché suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli enti locali e da inviare a questa Sezione, sia quello standard di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti";

Ritenuto pertanto di effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, utilizzando il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR opportunamente rivisto in alcune parti, al fine di rendere maggiormente intelligibile il documento stesso;

Verificato che dalla ricognizione predetta è emerso che devono essere sottoposte ad azioni di razionalizzazione le seguenti società:

- Struttura Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste Structure S.r.l. (partecipata indiretta al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.), che ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti, ricadendo nell'ipotesi dell'articolo 20, comma 2, lettera e), e che gli interventi saranno individuati nel Piano di risanamento che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale;

- Maison Cly S.r.l. (partecipata indiretta al 15% per il tramite di CervinoS.p.A.), in quanto esercente un'attività non ricompresa fra quelle di cui agli articoli 4 e 26 del TUSP secondo le modalità indicate precedentemente;

Ritenuto di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità inviato dalla Finaosta S.p.A.;

Ritenuto inoltre di incaricare, ai sensi della l.r. 16/1982 la società Finaosta S.p.A. di proseguire le attività intraprese con la società InVa S.p.A. finalizzate alla fusione entro la fine dell'anno 2020 della società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. in seno alla società InVa S.p.A.;

Visto inoltre che il comma 5 dell'articolo 1 del TUSP, il quale prevede che le disposizioni del decreto stesso si applichino, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A - "Razionalizzazione periodica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito all'articolo 25, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), e in particolare l'articolo 8;

Visti in particolare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale dettati con la precedente deliberazione n. 234/XV del 19 dicembre 2018 del Consiglio regionale nei confronti delle società in house e di quelle controllate, la cui rendicontazione troverà spazio in seno alla relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, predisposta da parte delle società interessate;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, prevedere che i presenti obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento non trovino applicazione nei confronti di Casinò de la Vallée S.p.A. e Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l. in quanto la prima è sottoposta alla procedura concordataria in continuità, mentre la seconda sta predisponendo apposito piano di risanamento, che verrà approvato con deliberazione di Consiglio regionale, e quindi risultano già essere destinatari di misure di definizione/contenimento di costi;

Ritenuto pertanto di individuare per l'anno 2020 e per il successivo triennio 2020-2022 gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto anche dei settori in cui le società operano:

- Settore Società in house

(Finaosta S.p.A., InVa S.p.A., Società di Servizi S.p.A., con esclusione di Nuv S.r.l., Coup S.r.l. e Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. in quanto oggetto di apposite misure di razionalizzazione come sopra esplicitate).

Nei confronti del Settore Società in house è richiesto:

- Il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, ex articolo 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

- che le assunzioni di nuovo personale siano possibili, solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato, in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso;

- Settore Gruppo CVA, Impianti a Fune, Viabilità

Nei confronti del settore Gruppo CVA, Impianti a fune, Sitrasb S.p.A., per le motivazioni seguenti:

- necessari e rilevanti investimenti compiuti dal Gruppo CVA per assicurare la sicurezza e l'efficienza dei propri impianti, nonché per il raggiungimento degli obiettivi climatici;

- strategicità degli investimenti effettuati dalle società esercenti impianti a fune finalizzati al miglioramento dell'offerta e dell'aumento dell'appetibilità dei comprensori, con conseguenti ricadute positive sul turismo valdostano in termini di presenze, nonché alla realizzazione di nuove linee funiviarie destinate a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci nella Valle;

- significatività degli interventi di miglioramento funzionale e manutentivi dell'infrastruttura sostenuti e da sostenere dalla società Sitrasb S.p.A., volti ad accrescere gli standard di sicurezza della Galleria di Servizio e di Sicurezza e più in generale per l'ammodernamento del Traforo,

è richiesto:

- il mantenimento di un livello spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico e di bilancio;

- Settore Altre Società Controllate

Nei confronti del Settore Altre Società controllate, è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, ex articolo 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

Ritenuto inoltre di stabilire che tutte le società dei diversi settori individuati dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs 175/2016 nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciannove (presenti: trentacinque; votanti: diciannove; astenuti: sedici, i Consiglieri AGGRAVI, COGNETTA, DISTORT, FERRERO, GERANDIN, LUBOZ, LUCIANAZ, MANFRIN, MOSSA, NASSO, PULZ, RESTANO, RUSSO, SAMMARITANI, SPELGATTI e VESAN);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'allegato A):

- Finaosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);

- Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);

- Casino de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%);

- In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%);

- SITRASB S.p.A. Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);

- AVDA S.p.A. (partecipata direttamente al 49%);

- R.A.V. S.p.A. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 42%);

- S.A.V. S.p.A. – Società Autostrade Valdostane S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%);

- VALECO S.p.A. (partecipata direttamente al 20%);

- Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);

- CONSORZIO TOPIX – Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente al 0,31%);

- Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Autoporto Valle D'aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Compagnia Valdostana delle Acque - C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Iseco S.p.A. (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente al 91,70% per il tramite di Finaosta S.p.A., al 0,0327% dalla CERVINO S.P.A., al 0,0256% dalla COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.);

- Pila S.p.A. (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di Finaosta S.p.A., al 1,7035% dalla COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A., al 2,98% dalla MONTEROSA S.P.A., al 4,0438% dalla CERVINO S.P.A., al 2,0733% da FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A., al 0,17% dalle FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.);

- Progetto Formazione s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta S.p.A.) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- SIMA S.p.A. (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta S.p.A.) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- Valfidi s.c. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta S.p.A. e al 0,0183% dalla Cervino S.p.A.) richiedendo alla stessa di presentare a Finaosta apposito piano pluriennale dal quale è desumibile un riequilibrio economico dei conti;

- S.I.S.E.X. s.a. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB S.p.A.);

- Reveal la Thuile S.c.r.l. (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,014%, detenuta CVA Trading S.r.l.);

- Air Zermatt ag (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino S.p.A.);

- CVA TRADING S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);

- CVA Vento S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite CVA S.p.A.);

- DEVAL S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);

- LE BRASIER S.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA. S.p.A.);

- TELCHA S.r.l. (partecipata indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA S.p.A.);

- VALDIGNE S.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA S.p.A.);

- CVA SMART ENERGY S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);

- WIND FARM MONTEVERDE S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);

- Società Cooperativa Elettrica Gignod s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,0089%, detenuta CVA Trading S.r.l.);

3) di approvare la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- IPLA S.p.A. (partecipazione diretta, pari allo 2,58%), Air Vallée S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta S.p.A.), Regional Airport s.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta S.p.A.) come già disposto con precedenti deliberazioni 234/XV del 19 dicembre 2018;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello, pari allo 0,0039%, detenuta da Cervino S.p.A. e allo 0,011% detenuta da Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l.);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila S.p.A.);

- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 8,7007%, detenuta da Cervino S.p.A.);

- Maison Cly S.r.l. (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 15%, detenuta da Cervino S.p.A.);

4) di approvare, per le seguenti partecipazioni mantenute, le azioni di razionalizzazione di cui in premessa, con i tempi e modi indicati nell'allegato A - "Razionalizzazione periodica":

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 50% e indirettamente per il restante 50% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Complesso Ospedaliero Umberto Parini - COUP. S.r.l. (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Nuova Università Valdostana - NUV S.r.l. (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta S.p.A.);

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l. (partecipata indiretta al 100%, per il tramite di Finaosta S.p.A.);

5) ritenuto pertanto di individuare per l'anno 2020 e per il successivo triennio 2020-2022 gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto anche dei settori in cui le società operano:

- Settore Società in house

(Finaosta S.p.a., InVa S.p.a., Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a., con esclusione di Nuv S.r.l., Coup S.r.l. e Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a. in quanto oggetto di apposite misure di razionalizzazione come sopra esplicitate).

Nei confronti del Settore Società in house è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, ex articolo 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

- che le assunzioni di nuovo personale siano possibili, solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso;

- Settore Gruppo CVA, Impianti a fune, Viabilità

Nei confronti settore Gruppo CVA, Impianti a fune, SITRASB, individuato per le motivazioni in premessa, è richiesto:

- il mantenimento di un livello spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico e di bilancio;

- Settore altre società controllate

Nei confronti del Settore Altre Società controllate, è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, ex articolo 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

6) di stabilire che tutte le società dei diversi settori individuati dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs 175/2016 nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;

7) di incaricare la società Finaosta S.p.A. ai sensi della legge della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione:

- di terminare l'operazione di fusione delle due società COUP S.r.l. e NUV S.r.l.;

- di proseguire le attività intraprese con la società InVa S.p.A. finalizzate alla fusione entro la fine dell'anno 2020 della società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a. in seno alla società InVa S.p.A.;

8) di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità inviato dalla Finaosta S.p.A.;

9) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche ai fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 5 che precede;

10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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