Oggetto del Consiglio n. 449 del 6 marzo 2019 - Verbale

Oggetto n. 449/XV del 06/03/2019

PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE REGIONALE MARCO SORBARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235, E SUA TEMPORANEA SOSTITUZIONE CON IL SIGNOR GIOVANNI BAROCCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33. CONVALIDA E GIURAMENTO DEL NEO-CONSIGLIERE.

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 3.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza e fa distribuire la relazione per la convalida del Signor Barocco.

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere MOSSA.

Intervengono i Consiglieri AGGRAVI, GERANDIN e MOSSA.

Prendono la parola, per fatto personale, i Consiglieri AGGRAVI, SAMMARITANI e FERRERO.

Intervengono i Consiglieri MORELLI, MINELLI, PULZ, MARQUIS, DAUDRY e BIANCHI.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere VESAN (favorevole).

Interviene, per mozione d'ordine, il Consigliere MANFRIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri COGNETTA (contrario), SPELGATTI (contraria), GERANDIN (contrario), MANFRIN (contrario), MOSSA (favorevole), NASSO (favorevole), DISTORT (contrario), MARQUIS (favorevole), LUBOZ (contrario), BERTIN (astensione), AGGRAVI (contrario), SAMMARITANI (contrario), LUCIANAZ (contrario), FERRERO (contrario) e RESTANO (favorevole).

IL CONSIGLIO

Visto il decretolegislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 235/2012 che prevede la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale;

Considerato che l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 235/2012 prevede che la cancelleria del tribunale o la segreteria del pubblico ministero dia comunicazione dei provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione di diritto dalle cariche elettive al Prefetto e che lo stesso Prefetto ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale adotta il provvedimento che accerta la sospensione, e che tale provvedimento sia notificato dal Prefetto al Consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge;

Vista la nota prot. n. 1926 del 1° marzo 2019 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Prefetto, ha notificato al Presidente del Consiglio regionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2019 con il quale è stata accertata la sospensione del signor Sorbara Marco dalla carica di Consigliere regionale a seguito dell'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

Atteso che l'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 235/2012 prevede che, nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi non siano computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata, facendo tuttavia salve le diverse specifiche discipline regionali;

Considerato che l'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33, recante "Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali", dispone che, nel caso di sospensione di un consigliere regionale, il Consiglio regionale proceda, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti e che il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici ed economici;

Considerato, altresì, che l'articolo 117bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale prevede che i Consiglieri e gli Assessori regionali sospesi dalla carica ai sensi di legge decadano automaticamente dalle cariche di Presidente della Regione, Assessore, Presidente, Vicepresidente, Segretario del Consiglio e delle Commissioni consiliari e da componenti delle Commissioni consiliari e di tutti gli altri organi collegiali di nomina consiliare;

Atteso che l'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 235/2012 stabilisce che la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla temporanea sostituzione del Consigliere Sorbara Marco, sospeso dalla carica, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

Atteso che dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale di Aosta riguardante la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avvenuta il 20 maggio 2018, risulta quanto segue:

- nella lista n. 8, avente il contrassegno UNION VALDÔTAINE, il primo dei candidati non eletti risulta essere il Signor Barocco Giovanni, con una cifra individuale di 860;

Preso atto della sospensione temporanea dalla carica del Consigliere regionale Sorbara Marco, come accertata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2019;

Con voti favorevoli ventuno e voti contrari dieci (presenti: trentaquattro; votanti: trentuno; astenuti: tre, i Consiglieri BERTIN, MINELLI e PULZ);

DELIBERA

di convalidare l'elezione del signor BAROCCO Giovanni in qualità di Consigliere regionale supplente, sempre che non sussistano nei suoi confronti motivi o condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, così come previsto dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 20, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale".

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Il Presidente, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e dell'articolo 6 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, invita il neo-Consigliere Giovanni BAROCCO a entrare nell'aula consiliare e a prestare giuramento.

Dà quindi lettura della seguente formula del giuramento:

"Giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

"Je jure d'être fidèle à la Constitution de la République et au Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et d'exercer mon mandat dans le seul but du bien inséparable de l'État et de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste."

Si dà atto che il Consigliere Giovanni BAROCCO, stando in piedi, risponde "Lo giuro".

IL CONSIGLIO

prende atto.

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Successivamente interviene il Consigliere BAROCCO.

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