Oggetto del Consiglio n. 234 del 19 dicembre 2018 - Verbale

Oggetto n. 234/XV del 19/12/2018

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 37.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, TESTOLIN.

IL CONSIGLIO

Richiamato il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "TUSP"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che, a norma dell'articolo 20 TUSP, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Precisato che, ai fini di cui sopra, i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, sono i seguenti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato conto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società ";

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 del TUSP, ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, ai sensi del comma 2, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- ovvero, ai sensi del comma 7, "sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Dato atto che, con riguardo alla società Casino de la Vallée S.p.A., il comma 12-sexies all'articolo 26, in deroga all'articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che a tali società non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Rammentato che gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica si applicano, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, per la prima volta nel 2018, con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017, mentre nel 2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 TUSP, con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 26 settembre 2016;

Richiamata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'articolo 24 TUSP, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale, oggetto n. 2939/XIV del 21 settembre 2017 e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati nella citata Revisione straordinaria, la cessione delle seguenti partecipazioni:

- SIT Vallée, (partecipata diretta al 25%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Air Vallée Spa, (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Regional Airport Spa(partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione del citato provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, si rende noto che sono ancora in corso le procedure per la cessione, e in particolare che:

- per la SIT Vallée è stata avviata la procedura di recesso con nota prot. n.3447/fin del 20 marzo 2018. La società, dal canto suo, ha comunicato con nota prot. n.15/18 del 31 agosto 2018 che, trascorso il periodo di preavviso previsto dallo Statuto per il recesso, avrebbe provveduto con le deliberazioni necessarie per la liquidazione della quota, che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2018;

- per le società Air Vallée S.p.A. e in Regional Airport S.r.l., Finaosta ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello dell'Amministrazione regionale, per una durata di 30 giorni, un bando per la cessione delle partecipazioni anzidette, ad un valore non inferiore a quello di iscrizione delle stesse nel bilancio di FINAOSTA, tuttavia, entro la data di scadenza, il 17 settembre 2018, non è pervenuta alcuna offerta. Per Regional Airport S.r.l., si procederà con la richiesta di liquidazione della quota, ai sensi del TUSP, e per in Air Vallée S.p.A., considerato che il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 50/2018 del 11 settembre 2018, ha dichiarato il fallimento dell'impresa, si valuteranno le possibili azioni;

Rammentato che, per quanto riguarda la società IPLA spa, la stessa è ricompresa nelle partecipazioni ancora detenute al 31 dicembre 2017, ma non è stata analizzata in quanto la società è già stata oggetto del piano di razionalizzazione per l'anno 2015 approvato con deliberazione della Giunta regionale 428/2015 e la Regione sta procedendo con le attività volte alla sua dismissione. In particolare si rende noto che dopo ripetute richieste di liquidazione della quota, la Regione ha provveduto a indire una manifestazione di interesse al fine di alienare la quota, ma la procedura è andata deserta, si procederà con la richiesta di liquidazione della quota, ai sensi del TUSP;

Dato atto che la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 è stata riferita alle sole società partecipate, direttamente e indirettamente, di primo livello e che, facendo seguito alla deliberazione n. 8/2018/VSGO della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Regione ritiene opportuno che la Razionalizzazione periodica allegata alla presente analizzi anche le partecipazioni di secondo livello;

Ritenuto opportuno che, laddove le attività previste nell'oggetto sociale delle partecipazioni di secondo livello non rientrassero nelle ipotesi di cui all'articolo 4 e/o le percentuali di possesso fossero così modeste da ritenerle difficilmente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si proceda alla dismissione delle stesse richiedendo a Finaosta, socio di maggioranza delle società detentrici, di promuoverne nelle sedi opportune la dismissione per le seguenti partecipazioni:

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474%, detenuta da Cervino spa e Struttura Vda);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila spa);

- Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino spa);

- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 11,50%, detenuta da Cervino spa);

- Maison de Cly srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino spa);

Considerato, pertanto, opportuno elencare le predette partecipazioni di secondo livello nell'assetto complessivo, ma non necessario procedere alla loro analisi in quanto la loro dismissione si considera già in corso;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni, anche quelle di maggioranza, e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, "Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta", e in particolare l'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto dell'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui la Regione detiene la partecipazioni, come risultante dall'allegato A-"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2018 - Articolo 20 d.lgs. 175/2016" (di seguito "Razionalizzazione periodica") che, sebbene non predisposto sulla base dei modelli forniti dal MEF-Corte dei Conti in quanto pubblicati solo in data 23 novembre 2018 e allegati a titolo puramente esemplificativo alle linee guida, è stato dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e compilato in conformità alla normativa sopra richiamata dalla Struttura organizzativa società partecipate, credito e previdenza integrativa, in collaborazione con Finaosta S.p.A. per le partecipazioni indirette;

Verificato che dalla ricognizione predetta è emerso che deve essere sottoposta ad azioni di razionalizzazione la Società Struttura Valle d'Aosta-Structure VdA srl (partecipata indiretta al 100% per il tramite di Finaosta), che ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti, ricadendo nell'ipotesi dell'articolo 20, comma 2, lett. e), e che gli interventi saranno individuati dal gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n.1158 del 21 settembre 2018 con l'obiettivo di individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario anche mediante le necessarie modificazioni legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

Atteso, altresì, che, con riguardo alle società che ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), ovvero "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" le società COUP e NUV saranno sottoposte a razionalizzazione mediante conferimento di incarico a Finaosta di procedere, entro un anno, alla fusione delle due società;

Ritenuto inoltre di incaricare, ai sensi della legge della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la società Finaosta di predisporre entro la data del 31 dicembre 2019 uno studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione, come meglio specificato nelle schede:

- tra Servizi Previdenziali e Finaosta stessa o in subordine con Inva S.p.a.;

- tra le società esercenti impianti a fune in considerazione dei comprensori territoriali;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A-"Razionalizzazione periodica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione", e in particolare l'articolo 8;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, prevedere, come obiettivo delle società controllate, la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento (comprensivi quindi anche delle spese del personale) rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

Valutato, altresì, prevedere, come obiettivo delle società controllate in house, il sostanziale rispetto del Budget 2019 indicato nel PEA 2019, nonché la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, specificando maggiori dettagli in ordine alle azioni di razionalizzazione nei rispettivi POST e PEA, che verranno predisposti nel corso del 2019;

Ritenuto opportuno, relativamente agli obiettivi sulle spese per il personale, di prevedere che le controllate in house potranno procedere a nuove assunzioni, solo qualora l'aumento del personale possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, sia dell'attività svolta sia del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali;

Con voti favorevoli ventotto (presenti: trentaquattro; votanti: ventotto; astenuti: sei, i Consiglieri MINELLI, MOSSA, NASSO, PULZ, RUSSO e VESAN);

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'allegato A):

- FINAOSTA S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);

- SOCIETÀ DI SERVIZI S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);

- CASINÒ DE LA VALLÉE S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%);

- INVA S.p.A. (partecipata direttamente al 75%);

- SITRASB S.p.A. – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);

- SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.p.A. (partecipata direttamente al 50% e indirettamente al 50%);

- AVDA S.p.A. (partecipata direttamente al 49%);

- R.A.V. S.p.A. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (partecipata direttamente al 42%);

- S.A.V. S.p.A. – Società Autostrade Valdostane S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%);

- VALECO S.p.A. (partecipata direttamente al 20%);

- SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO – SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);

- CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT (partecipata direttamente al 0,31%);

- AOSTA FACTOR S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- CERVINO S.p.A. (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE - C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- ISECO S.p.A. (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- MONTEROSA S.p.A. (partecipata indirettamente al 87,42% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- PILA S.p.A. (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- PROGETTO FORMAZIONE s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- SIMA S.p.A. (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- VALFIDI S.C. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- SISEX S.A. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB S.p.A.);

- REVEAL LA THUILE s.c.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.);

- CVA TRADING s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);

- CVA VENTO s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);

- DEVAL S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);

- LE BRASIER s.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA S.p.A.);

- TELCHA s.r.l. (partecipata indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA S.p.A.);

- VALDIGNE s.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA S.p.A.);

3) di approvare la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474%, detenuta da Cervino S.p.A.e Struttura Vda);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila S.p.A.);

- Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino S.p.A.);

- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 11,50%, detenuta da Cervino S.p.A.);

- Maison de Cly srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino S.p.A.);

4) di approvare, per le seguenti partecipazioni mantenute, le azioni di razionalizzazione di cui in premessa con i tempi e modi indicati nell'allegato A-"Razionalizzazione periodica":

- COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI - COUP. s.r.l. (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- NUOVA UNIVERSITA' VALDOSTANA - NUV s.r.l. (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- STRUTTURA VALLE D'AOSTA–STRUCTURE VDA SRL, (partecipata indiretta al 100%, per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

5) di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale, per le società controllate, prevedendo la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento (comprensivi quindi anche delle spese del personale) rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

6) di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale, per le società controllate in house, prevedendo il sostanziale rispetto del Budget 2019 indicato nel PEA 2019, nonché la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, specificando maggiori dettagli in ordine alle azioni di razionalizzazione nei rispettivi POST e PEA, che verranno predisposti nel corso del 2019, nonché, relativamente agli obiettivi sulle spese per il personale, prevedendo che le stesse potranno procedere a nuove assunzioni, solo qualora l'aumento del personale possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, sia dell'attività svolta sia del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala;

7) di incaricare la società Finaosta, relativamente alle società COUP e NUV, a procedere, entro un anno alla fusione delle due società;

8) di invitare la Giunta, relativamente alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l., a promuovere le azioni di razionalizzazione che verranno proposte dal gruppo di lavoro di cui alle premesse;

9) di incaricare, ai sensi della legge della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la società Finaosta, senza oneri per il bilancio regionale, a predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione, come meglio specificato nelle schede:

- tra Servizi Previdenziali e Finaosta stessa o in subordine con Inva S.p.A.;

- tra le società esercenti impianti a fune in considerazione dei comprensori territoriali;

10) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 4 che precede;

11) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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