Oggetto del Consiglio n. 2939 del 21 settembre 2017 - Verbale

Oggetto n. 2939/XIV

del 21/09/2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE, DA RAZIONALIZZARE E DA ALIENARE. FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente ROSSET in relazione al dibattito avvenuto (oggetto n. 2937/XIV), invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con "TUSP"), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del TUSP, ovvero:

1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

c) "sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Tenuto conto che l'articolo 26, comma 4, del TUSP prevede che le disposizioni del Testo unico, nei 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, non si applicano alle società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni, condizione che ricorre per la società C.V.A. e, conseguentemente per le società da essa partecipate, avendo la stessa deliberato in tal senso nell’assemblea del 28 novembre 2016;

Dato atto, altresì, che il Decreto correttivo, introducendo all'articolo 26 il comma 12-sexies, ha fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, "risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018";

Rilevato che, per effetto dell'articolo 24 del TUSP, a seguito della modifica introdotta dal Decreto correttivo, la Regione deve provvedere, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute, direttamente e indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato, altresì, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, la Regione non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-ter, comma 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater, c.c.;

Richiamati il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 27 marzo 2015 e i risultati dallo stesso ottenuti, come descritti nella relazione approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 379 del 25 marzo 2016, trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione regionale, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del TUSP;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni, anche quelle di maggioranza, e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, "Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta", e in particolare l’articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Dato atto che la Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha emanato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, del d.lgs. 175/2016, unendo al predetto atto di indirizzo, al fine di favorire il corretto adempimento, un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Portale del Tesoro;

Precisato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;

b) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

c) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'articolo 20, comma 2, del TUSP ovvero:

1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;

2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 26, comma 12-quinquies, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quater, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del TUSP, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dalla Regione, come risultante dall’allegato A - "Revisione straordinaria delle partecipazioni - articolo 24 del d.lgs. 175/2016" (di seguito "Revisione straordinaria"), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e compilato in conformità alla normativa sopra richiamata dalla Struttura organizzativa società partecipate, credito e previdenza integrativa, in collaborazione con le strutture competenti, individuate dalla DGR 622/2017, e con Finaosta S.p.A. per le partecipazioni indirette;

Richiamato l'articolo 24 del TUSP, ai sensi del quale occorre individuare le partecipazioni da alienare o che devono essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Verificato che si debba procedere con l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni, per le motivazioni che seguono:

- Società SIT Vallée (partecipata diretta al 25%): cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10 del TUSP, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

- Società Air Vallée SpA (partecipata indiretta al 0,11%): cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10 del TUSP, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

- Società Regional Airport SpA (partecipata indiretta al 0,11%): cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10 del TUSP, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

Tenuto conto che l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente deliberazione;

Verificato, altresì, che sussistono adeguate ragioni per mantenere, subordinandola all'adozione di un piano di razionalizzazione per il contenimento dei costi, la sottoelencata partecipazione, per le motivazioni che seguono:

- Società Struttura Valle d'Aosta - Structure VdA srl (partecipata indiretta al 100%): la società ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti pertanto verranno intraprese le azioni di razionalizzazione illustrate nelle relative schede;

Atteso, con riguardo alle società che svolgono attività analoghe, che per le società COUP e NUV è richiesta la verifica della fattibilità di un'eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione o della creazione di una New.Co o ancora dell'internalizzazione regionale, considerando gli aspetti operativi, gestionali e economici delle diverse soluzioni;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A - "Revisione straordinaria delle partecipazioni - articolo 24 del d.lgs. 175/2016", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione", e in particolare gli articoli 2 e 8;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, che gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e le misure di contenimento del costo del personale siano fissati e individuati, per le società controllate, con l’approvazione dei rispettivi documenti di indirizzo strategico di cui all'articolo 2 della l.r. 20/2016 e, per le società in house, dei documenti POST e PEA, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale;

Rammentato che alla chiusura dell'esercizio 2017 le società in house devono raggiungere gli obiettivi di contenimento dei costi indicati nel "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni", approvato con la richiamata DGR 428/2015, di cui il presente provvedimento costituisce aggiornamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli trentatré (presenti: trentaquattro; votanti: trentatré; astenuto: uno, il Consigliere COGNETTA);

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 23 settembre 2016, accertandole come risulta dall'allegato A - "Revisione straordinaria delle partecipazioni", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, per le motivazioni indicate, il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:

- FINAOSTA S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);

- SOCIETÀ DI SERVIZI S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);

- CASINÒ DE LA VALLÉE S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%);

- INVA S.p.A. (partecipata direttamente al 75%);

- SITRASB S.p.A. – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);

- SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.p.A. (partecipata direttamente al 50% e indirettamente al 50%);

- AVDA S.p.A. (partecipata direttamente al 49%);

- R.A.V. S.p.A. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (partecipata direttamente al 42%);

- S.A.V. S.p.A. – Società Autostrade Valdostane S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%);

- VALECO S.p.A. (partecipata direttamente al 20%);

- SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO – SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);

- CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT (partecipata direttamente al 0,31%);

- AOSTA FACTOR S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31%);

- AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A. (partecipata indirettamente al 98%);

- CERVINO S.p.A. (partecipata indirettamente al 86,33%);

- COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - C.V.A. S.p.A (partecipata indirettamente al 100%);

- COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI - COUP. S.r.L (partecipata indirettamente al 100%);

- COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE - C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47%);

- FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. (partecipata indirettamente al 50%);

- FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72%);

- ISECO S.p.A. (partecipata indirettamente al 20%);

- MONTEROSA S.p.A. (partecipata indirettamente al 87,42%);

- NUOVA UNIVERSITÀ VALDOSTANA - NUV s.r.l. (partecipata indirettamente al 100%);

- PILA S.p.A. (partecipata indirettamente al 84,69%);

- PROGETTO FORMAZIONE s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77%) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP;

- SIMA S.p.A. (partecipata indirettamente al 49%) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP;

- VALFIDI S.C. (partecipata indirettamente al 2,61%);

3) di approvare le azioni di alienazione o razionalizzazione delle seguenti partecipazioni detenute con i tempi e modi ivi indicati nella Revisione straordinaria allegata:

- Società: SIT Vallée, (partecipata diretta al 25%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Società: Air Vallée S.p.A., (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Società: Regional Airport S.p.A. (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

- Società: Struttura Valle d’Aosta - Structure VdA s.r.l., (partecipata indiretta al 100%, azioni di razionalizzazione come meglio illustrate nelle relative schede, in quanto la società ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti);

4) di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale, per le società controllate, con l'approvazione dei rispettivi documenti di indirizzo strategico di cui all'articolo 2 della l.r. 20/2016 e, per le società in house, dei documenti POST e PEA, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale;

5) di invitare la Giunta a promuovere, relativamente alle società COUP e NUV, la verifica della fattibilità di un'eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione o della creazione di una New.Co o ancora dell’internalizzazione regionale, considerando gli aspetti operativi, gestionali e economici delle diverse soluzioni;

6) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 4 che precede.

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