Oggetto del Consiglio n. 184 del 16 dicembre 2020 - Verbale

Oggetto n. 184/XVI del 16/12/2020

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO. (APPROVAZIONE DI DUE ORDINI DEL GIORNO)

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 16.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati presentati n. 2 ordini del giorno dei gruppi LEGA VDA e Pour l'Autonomie.

Illustra l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, CAVERI.

Interviene il Consigliere AGGRAVI.

Prende la parola il Consigliere MARGUERETTAZ, che chiede una breve sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,10 alle ore 19,48.

Alla ripresa dei lavori il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno n. 1 presentato dai Consiglieri dei gruppi LEGA VDA e Pour l'Autonomie.

Illustra il Consigliere AGGRAVI, che propone delle modifiche al dispositivo.

Interviene l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, BERTSCHY, d'accordo alle modifiche proposte.

IL CONSIGLIO

- con gli emendamenti presentati dal Consigliere AGGRAVI;

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);

APPROVA

il sottoriportato

ORDINE DEL GIORNO N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RICORDATO che dal 6 novembre scorso sono entrate in vigore le nuove misure per il contrasto della diffusione del COVID-19 previste dal relativo DPCM del 4 novembre e che la Valle d'Aosta è stata classificata successivamente in zona ROSSA, con la relativa applicazione delle limitazioni allo svolgimento delle attività sociali ed economiche, nonché agli spostamenti tra Regioni e Comuni;

TENUTO CONTO delle incertezze che l'arrivo della c.d. "seconda ondata del Covid-19" ha determinato sulle fasi di avvio e relativo futuro della stagione invernale con particolare riferimento alle società di impianti a fune il cui principale azionista è la Regione autonoma Valle d'Aosta;

RILEVATO che nella proposta di deliberazione inerente la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche [...] in esame si specifica che "Il nuovo programma di legislatura 2020-2025 ha previsto tra l'altro il potenziamento delle azioni finalizzate ad assicurare una gestione unitaria delle aziende funiviarie e pertanto le riflessioni e valutazioni sull'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune saranno all'agenda dei nuovi organi regionali.";

CONSIDERATE le ricadute negative sul risultato annuale che subiranno queste società per effetto del mancato avvio della stagione invernale e l'importanza che queste rivestono per il tessuto economico dellaRegione;

VALUTATE le audizioni effettuate in IV Commissione, che hanno evidenziato la volontà comune di procedere allo studio di una proposta di legge riguardante la riorganizzazione del futuro dei piccoli comprensori sciistici, in considerazione della funzione economica e sociale rivestita dagli stessi sul nostro territorio;

IMPEGNA

gli Assessori competenti a coinvolgere la II e la IV Commissione consiliare nelle valutazioni e relative scelte sul futuro delle società di impianti a fune sia con riferimento ai risultati della stagione invernale 2020-2021 che in relazione ad operazioni straordinarie e/o di evoluzione dell'attuale modello organizzativo e societario delle stesse.

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Successivamente il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno n. 2 presentato dai Consiglieri dei gruppi LEGA VDA e Pour l'Autonomie.

Illustra il Consigliere AGGRAVI.

Intervengono il Presidente della Regione LAVEVAZ e i Consiglieri Erika GUICHARDAZ e AGGRAVI.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli ventisette (presenti: trentaquattro; votanti: ventisette; astenuti: sette, i Consiglieri BERTIN, CRÉTIER, Erika GUICHARDAZ, Jean-Pierre GUICHARDAZ, MALACRINÒ, MINELLI e PADOVANI);

APPROVA

il sottoriportato

ORDINE DEL GIORNO N. 2

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RILEVATO che nella proposta di deliberazione inerente la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche [...] in esame si specifica che per la "strategicità degli investimenti effettuati dalle società esercenti impianti a fune finalizzati al miglioramento dell'offerta e dell'aumento dell'appetibilità dei comprensori, con conseguenti ricadute positive sul turismo valdostano in termini di presenze, nonché alla realizzazione di nuove linee funiviarie destinate a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci nella Valle" è richiesto "il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio";

PRESO ATTO dell'avvio da parte della Monterosa SpA del bando per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione di studi propedeutici e preliminari alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche;

PRESO ATTO inoltre da notizie di stampa della formale diffida inviata alla Regione ed alla Monterosa SpA a dare corso a qualsiasi attività di progettazione che riguardi la realizzazione di impianti di risalita nel Vallone delle Cime Bianche da parte del comitato "Ripartire dalle Cime Bianche" e dalle maggiori associazioni di tutela dell'ambiente montano (CAI, Cipra Italia, Mountain wilderness, Wwf, Legambiente VdA, Federazione pro natura e Lopi), nonché anche alla procura regionale della Corte dei Conti e all'Anac;

RICHIAMATO il dibattimento relativo all'interpellanza 38/XVI Intendimenti in merito al mantenimento del ruolo centrale del Consiglio regionale nelle scelte riguardanti il collegamento intervallivo "Cime Bianche" avvenuto nel Consiglio regionale del 18/19 novembre scorso;

IMPEGNA

il Presidente della Regione, successivamente all'approvazione del presente ordine del giorno, a precisare al Consiglio regionale se la realizzazione del collegamento intervallivo Cime Bianche rappresenti per il Governo regionale un obiettivo destinato a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci in Valle d'Aosta.

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Successivamente il Presidente invita a il Consiglio a procedere alla votazione dell'atto e dell'Allegato A.

IL CONSIGLIO

Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che reca il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito indicato con "TUSP");

Rilevato che, a norma dell'articolo 20 TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che, ai fini di cui sopra, i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, sono i seguenti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato conto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in talisocietà ";

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 del TUSP, ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, ai sensi del comma 3, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- ovvero, ai sensi del comma 7, "sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Dato atto che, con riguardo alla società Casino de la Vallée SpA, il comma 12-sexies all'articolo 26, in deroga all'articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (l.r. 6/2001) e che a tali società non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni, anche quelle di maggioranza, e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), e in particolare l'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamata la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto", approvata con propria deliberazione, oggetto n. 1171/XV del 20 dicembre 2019, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati nella citata Razionalizzazione periodica, le seguenti azioni di razionalizzazione:

AZIONE

SOCIETÀ

Cessione delle partecipazioni

a titolo oneroso

- IPLA SpA (partecipazione diretta, pari allo 2,58%)

- Air Vallée SpA (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta SpA),

- Regional Airport Srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta SpA);

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana sc (partecipazione indiretta di 3° livello, pari allo 0,0039%, detenuta da Cervino SpA e allo 0,011% detenuta da Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila SpA);

- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino SpA (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 8,7007%, detenuta da Cervino SpA);

- Maison Cly Srl (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino SpA);

Fusione per unione

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta SpA (partecipata direttamente al 50% e indirettamente per il restante 50% per il tramite di Finaosta SpA);

- Complesso Ospedaliero Umberto Parini - COUP Srl (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta SpA);

- Nuova Università Valdostana - NUV Srl (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta SpA);

Azioni di razionalizzazione

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl, (partecipata indiretta al 100%, per il tramite di Finaosta SpA);

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei citati provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati rispettivamente ai sensi degli articoli 24 e 20 del TUSP, rende noto quanto segue:

- IPLA SpA: a seguito della mancata manifestazione d'interesse nell'ambito della procedura indetta dalla Regione per l'alienazione delle quote detenute nella società in esame, i competenti uffici della Regione hanno nuovamente richiesto alla società la liquidazione della partecipazione (note 9 luglio 2020, prot. 6074, e 20 ottobre 2020 prot. n. 9310). La società, in riscontro a tali richieste, ha comunicato con nota in data 9 novembre che la stessa "d'intesa con il Collegio Sindacale, ha avviato gli approfondimenti necessari al fine di avviare la procedura di liquidazione della partecipazione";

- Air Vallée SpA e Regional Airport Srl: Finaosta SpA ha comunicato quanto segue:

a) Air Vallée SpA in fallimento: la procedura di fallimento pendente avanti il Tribunale di Rimini non risulta ancora conclusa e, pertanto, la società Finaosta SpA risulta ancora iscritta tra gli azionisti della società con una quota pari allo 0,11% del capitale sociale, corrispondente a nominali Euro 5.437,50 e tale resterà fino al momento della cancellazione della stessa al Registro delle Imprese. Vista inoltre la presenza di cause ostative, la data presunta di chiusura dell'adempimento è prevista per il 31/12/2022, come riportato nel rapporto riepilogativo I semestre 2020 a cura del curatore fallimentare;

b) Regional Airport Srl: in data 7 febbraio 2020 l'Assemblea Straordinaria della società ha deliberato l'azzeramento del capitale a parziale copertura delle perdite accumulate. Pertanto, a seguito della suddetta deliberazione, Finaosta SpA, che possedeva una quota pari allo 0,11% del capitale sociale corrispondente a nominali Euro 131,00, non avendo partecipato alla successiva ricapitalizzazione, non detiene più alcuna partecipazione nella società;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana sc.:

a) il Consiglio di amministrazione della società Struttura Valle d'Aosta Srl ha deliberato di dismettere la partecipazione posseduta nella Banca di Credito Cooperativo con delibera dell'11 febbraio 2019. La Banca Bcc Valdostana ha comunicato, con lettera in data 4 novembre 2019, che il proprio Consiglio di amministrazione ha deliberato in data 29 ottobre 2019 l'esclusione del socio Struttura Valle d'Aosta dalla compagine sociale della stessa. La liquidazione è prevista entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio della Banca relativo all'esercizio 2020;

b) la Banca di Credito Cooperativo ha deliberato in data 9 dicembre 2019 l'esclusione del socio Cervino SpA dalla compagine sociale con rimborso della quota entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio della Banca relativo all'esercizio 2020;

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc.: la società Pila SpA ha provveduto ad inviare richiesta di recesso alla società con nota del 15/03/2019. Il consiglio di amministrazione della cooperativa ha approvato in data 27/03/2019 l'istanza di recesso e ha comunicato che il rimborso sarà effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento è diventato effettivo, come previsto dallo statuto;

- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino SpA: la società Cervino SpA ha comunicato alla società la volontà di recedere in data 21/11/2019. In data 27/07/2020 la SSD Golf Club ha comunicato di aver predisposto una perizia di valutazione della società, il cui valore delle azioni risulta pari a zero. Il comune di Valtournenche, altro socio che ha richiesto il recesso, ha predisposto un'ulteriore perizia che concorda con quella predisposta dalla SSD Golf Club e che attribuisce un valore delle quote pari a zero. In data 31/07/2020 il CDA di Cervino SpA ha deliberato di riconoscere il valore delle azioni così come risultante dalle due perizie e pertanto nel bilancio al 31/05/2020 ha recepito la svalutazione integrale della partecipazione. In data 08/09/2020 la società ha proceduto a comunicare tale deliberazione alla SSD Golf Club al fine di concludere l'iter di recesso avviato;

- Maison Cly Srlla società Cervino SpA ha incaricato un professionista abilitato a predisporre una perizia di valutazione della partecipazione onde procedere ad un bando pubblico di vendita della propria partecipazione. In data 31/07/2020 il CDA della Cervino SpA ha analizzato e concordato sulla valutazione emersa, pari a 110.000€, e quindi ha deliberato di procedere con la vendita tramite bando pubblico. Nei termini previsti dal bando nessuna offerta è stata presentata, come comunicato dalla società, è pertanto l'asta è andata deserta. La società di conseguenza sta prendendo contatti con Nexus i. s.r.l., socio di maggioranza, per verificare il loro interesse ad acquisire la quota con pagamento dilazionato nel tempo;

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa: l'articolo 9 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha ampliato l'oggetto sociale della società INVA S.p.A. inserendo la lettera bbis, ovvero "la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza."

Con deliberazione di Giunta regionale n. 816 in data 20 agosto 2020, sempre in applicazione di detta legge regionale, è stato deliberato di acquisire, da Finaosta, l'intera quota di partecipazione della società in esame al fine di accorpare sotto un unico soggetto l'assetto proprietario della società per la successiva fusione della stessa con la società Inva SpA, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 1171/XV del 20 dicembre 2019. Sempre con tale deliberazione è stata incaricata la società Inva SpA di porre in essere tutte le azioni necessarie per perfezionare il processo di fusione con la società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta SpA. La società Inva SpA ha riscontrato in data 28 ottobre tale richiesta, precisando che "sta predisponendo tutti gli atti utili alla definizione dell'operazione di fusione per incorporazione, nel limite dei tempi tecnici previsi e necessari" e che "tale operazione straordinaria avverrà nel rispetto della tempistica stabilita dalla vigente normativa in vigore";

- NUV Srl e COUP Srl: FINAOSTA SPA ha comunicato, con nota in data 3 marzo 2020, che la fusione delle società in esame ha avuto effetto con l'avvenuta iscrizione della Société Infrastructures Valdôtaines Srl presso il Registro delle Imprese di Aosta in data 28 febbraio 2020, e pertanto, a decorrere da tale data, si esplicano gli effetti conseguenti alla fusione con l'entrata in carica dei nuovi organi sociali e la cancellazione dal Registro delle società fuse;

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl è stato costituito, con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 21 settembre 2018, il gruppo di lavoro con l'obiettivo di individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario con eventuali modifiche legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con deliberazione della Giunta regionale n. 582 in data 3 maggio 2019 è stata approvata la relazione conclusiva elaborata dal citato gruppo di lavoro e contestualmente sono stati incaricati:

a) Finaosta SpA di effettuare, entro il 31 luglio 2019, il necessario approfondimento tecnico-economico al fine di evidenziare e quantificare i possibili impatti delle alternative individuate nella Relazione, così da fornire elementi forti a sostegno dello scenario da preferire tra quelli prospettati, ovvero la revisione del Piano, di cui alla DCR 3342/XIV/2018, nonché l'analisi di eventuali ulteriori scenari, che possano modificare, o meno, le conclusioni rappresentate. In data 7 agosto 2020 con prot. 7093 Finaosta ha trasmesso il documento di illustrazione dell'approfondimento tecnico giuridico degli scenari di sviluppo relativi alla società Struttura Valle d'Aosta Srl;

b) Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl (SVDA) di procedere alla rivisitazione del Piano di risanamento, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 3342/XIV del 27 marzo 2018, attraverso un approfondimento tecnico, economico e finanziario, avvalendosi di una consulenza di elevato livello specialistico in grado di supportare la Società in tale attività. La società ha proceduto ad affidare tale incarico e il risultato è contenuto nel lavoro di approfondimento consegnato alla società e trasmesso per competenza al socio Finaosta ed al Gruppo di Lavoro con Prot. 54/2020 del 27/01/2020. In data 8 maggio si è svolta, alla presenza della Regione, di Finaosta e della società, una riunione avente per oggetto "convocazione incontro per analisi della documentazione presentata da Struttura Valle d'Aosta per la rivisitazione del piano di risanamento". Al termine della riunione, è stato stabilito che la comunicazione a suo tempo inviata da SVDA (27 gennaio 2020) non poteva ritenersi esaustiva e che la Società doveva presentare a Finaosta un nuovo Piano di risanamento per effettuarne la valutazione. Sempre in tale sede SVDA aveva dichiarato che avrebbe atteso il consuntivo dell'esercizio 2019 per avere le basi numeriche necessarie alla predisposizione del Piano. L'assemblea societaria ha approvato in data 15 luglio 2020 il bilancio d'esercizio al 31.12.2019 chiuso con un utile di € 1.125.068,00 e in tale sede l'amministratore unico ha precisato che i recenti dati verranno utilizzati come punto di partenza per la redazione del nuovo Piano Aziendale, affermazione successivamente formalizzata dalla società con nota prot. 417 in data 20 luglio 2020 dalla società stessa. La società ha trasmesso a Finaosta e alla Regione il 13 novembre 2020 il Piano di risanamento aziendale. Come già avvenuto in sede di approvazione del primo Piano di risanamento, Finaosta effettuerà la valutazione, del nuovo Piano, esprimendo il proprio parere, al fine di fornire alla Regione elementi utili per la sua disamina.

- Società Esercenti Impianti A Fune: a seguito della trasmissione in data 29 ottobre 2019 dello studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune, da parte di Finaosta SpA., il documento è stato oggetto di analisi dai diversi Assessorati competenti per materia, senza poter addivenire a una scelta in conseguenza dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale verificatosi in data 14 febbraio 2020 e delle limitazioni dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione. Il nuovo programma di legislatura 2020-2025 ha previsto tra l'altro il potenziamento delle azioni finalizzate ad assicurare una gestione unitaria delle aziende funiviarie e pertanto le riflessioni e valutazioni sull'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune saranno all'agenda dei nuovi organi regionali.

Viste le "Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs 175/2016" adottate in data 21 novembre 2018 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT//INPR in data 21 dicembre 2018 con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

Visto in particolare l'allegato 3 della precedente deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale viene fornito l'esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20 del TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", prevedendone pertanto un utilizzo facoltativo e non obbligatorio dei formati allegati;

Ritenuto, a partire dalla presente rilevazione, utilizzare, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, l'allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle predette "Linee guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro";

Vista la deliberazione n. 11 del 28 luglio 2020 della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta recante "Deliberazione e relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" e in particolare i rilievi sollevati nel capitolo "relazioni conclusive", qui di seguito riassunti per punti:

1. Progetto Formazione Scrl e SIMA SpA: le motivazioni circa il mantenimento delle due partecipazioni risultano poco approfondite;

2. CVA Smart Energy Srl: inopportunità di mantenere una partecipazione in una società inattiva;

3. CVA VENTO Srl, Le Brasier Srl, Telcha Srl, Valdigne Srl e CVA Smart Energy Srl: sussistenza della criticità di cui al citato art. 20, comma 2, lett. b, del TUSP, ovvero numero di amministratori superiori al numero di dipendenti con specifico invito della Sezione alla Regione di attivarsi opportunamente con specifiche azioni di razionalizzazione volte a superare la criticità;

Verificato inoltre:

- che CVA VENTO Srl a s.u. è la società che si occupa dello sviluppo e della gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dalla fonte idroelettrica. La società, nel prossimo futuro - tenuto conto anche delle attività di co-sviluppo, recentemente avviate, nella costruzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile "non idro" e dell'opportunità industriale di mantenere separata la produzione di energia elettrica da fonte "idro" rispetto a quella "non idro" (diverso regime autorizzativo) – procederà a dotarsi di personale appositamente dedicato. A tendere, questo permetterà a CVA VENTO Srl a s.u. di diventare la società del Gruppo C.V.A. deputata alla gestione del parco di produzione "non idro".

La società rappresenta pertanto per la Regione una leva fondamentale per l'attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025;

- che è stato avviato il processo di fusione per incorporazione della società Wind Farm Monteverde Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. SpA) in seno alla società CVA VENTO Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite C.V.A. SpA) attraverso il deposito del progetto di fusione presso la Camera di Commercio nel mese di ottobre 2020;

Verificato che la C.V.A. non detiene il controllo nelle società Le Brasier Srl e Telcha Srl e la totalità delle azioni nella società Valdigne Srl, situazioni che determinano pertanto la difficoltà di adottare azioni di razionalizzazione, quali la fusione o l'incorporazione, e che l'operazione di razionalizzazione, consistente nell'alienazione delle quote possedute, non è allo stato attuale presa in considerazione per le seguenti motivazioni:

- Le Brasier Srl e Valdigne Srl: la società Le Brasier Srl produce energia attraverso l'uso di biomasse, ovvero energia da fonte rinnovabile, ai sensi sia dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sia dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. La società Valdigne Srl produce energia da fonti rinnovabile. Le società rappresentano pertanto per la Regione una leva fondamentale per l'attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025, il quale prevede, tra l'altro, la realizzazione di una strategia energetica regionale attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riconoscimento di un ruolo fondamentale alla Compagnia Valdostana delle Acque (CVA);

- Telcha Srl: la società gestisce il progetto di teleriscaldamento per la città di Aosta. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha individuato tra gli obiettivi che intende perseguire quello della "Creazione di reti di teleriscaldamento, tra cui rientrano il progetto del teleriscaldamento di Aosta";

Verificato che dalla ricognizione predetta, e tenuto conto dei rilievi evidenziati nella citata deliberazione assunta dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta, è emerso che devono essere sottoposte ad azioni di razionalizzazione le seguenti società:

1) Struttura Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste Structure Srl (partecipata indiretta al 100% per il tramite di FINAOSTA SpA), che ha prodotto un risultato negativo nei quattro esercizi precedenti, ricadendo nell'ipotesi dell'articolo 20, comma 2, lett. e), e che gli interventi saranno individuati nel Piano di risanamento che sarà oggetto di esame da parte del Consiglio regionale;

2) CVA Smart Energy Srl:società che ricade nell'ipotesi dell'articolo 20, comma 2, lett. b) del TUSP, ovvero numero di amministratori superiori al numero di dipendenti, e che pertanto sarà necessario da parte della società controllante C.V.A. SpA porre in essere l'azione di razionalizzazione della fusione o dell'incorporazione della stessa;

3) Valfidi sc(partecipata indirettamente al 2,58% per il tramite di Finaosta SpA e al 0,0183% dalla società Cervino SpA):

- Finaosta SpA: nel corso dell'Assemblea Straordinaria della Società in oggetto, tenutasi nello scorso mese di ottobre, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in Valfidi sc di Confartigianato Fidi Cuneo S.C., che prevede, tra le altre cose, la mutazione della denominazione sociale da Valfidi sc in Alpifidi S.C. Con il progetto di fusione è stato inoltre approvato il nuovo statuto della Alpifidi S.C. che, a differenza del precedente statuto, non permette a Finaosta S.p.A. di ottenere una rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 6, comma 7, dello statuto di Finaosta SpA. Per tale motivo, Finaosta SpA intende esercitare il recesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 14 del vigente statuto di Valfidi sc;

- Cervino SpA: la partecipazione era legata a linee di credito/finanziamenti e a mutui garantiti da Valfidi che richiedevano la sottoscrizione di una quota del fondo patrimoniale consortile. Ad oggi tutte le posizioni risultano chiuse e pertanto se ne dispone la dismissione della partecipazione a titolo oneroso;

Ritenuto di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità inviato dalla Finaosta SpA;

Vista la proposta di deliberazione, esaminata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 23 novembre 2020, recante "Conferimento di incarico a Finaosta SpA., ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, finalizzato alla verifica della fattibilità del processo di fusione/incorporazione delle società Autoporto Valle d'Aosta SpA eStruttura Valle d'Aosta Srl., detenute dalla stessa in gestione speciale";

Preso atto che, ai fini della predisposizione della presente deliberazione, gli uffici regionali hanno effettuato un confronto in merito alle azioni da porre in essere in tema di razionalizzazione delle partecipazioni con le società Finaosta SpA e C.V.A. SpA relativamente alle società dalle stesse controllate;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione autonoma Valle d'Aosta alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A - "Razionalizzazione periodica", alla presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito all'articolo 25 del TUSP, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), e in particolare l'articolo 8;

Accertato dagli uffici regionali competenti in materia che la ricognizione effettuata dalle diverse società controllate, ai fini dell'individuazione di eventuali eccedenze in materia di personale, in applicazione dell'articolo 25 del TUSP, è stata riscontrata positivamente esclusivamente dalla società Struttura Valle d'Aosta Srl;

Visti in particolare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale dettati con la propria deliberazione oggetto n. 234/XV del 19 dicembre 2018 nei confronti delle società in house e di quelle controllate;

Ritenuto opportuno, anche come segnalato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta, con deliberazione n. 11 del 28 luglio 2020, dare evidenza, nell'allegato B) alla presente deliberazione, ai risultati concretamente realizzati dalle società in house e controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con la propria deliberazione oggetto n. 234/XV in data 19 dicembre 2018, posto che i bilanci relativi all'anno 2020, ai quali fa riferimento la deliberazione del Consiglio regionale, oggetto n. 1171/XV del 20 dicembre 2019, saranno oggetto di approvazione nel corso dell'anno prossimo;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, prevedere che i presenti obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento non trovino applicazione nei confronti di Casinò de la Vallée SpA e Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl in quanto la prima, con decreto del Tribunale di Aosta in data 18 novembre 2020, è stata ammessa alla procedura concordataria in continuità, mentre la seconda sta predisponendo apposito piano di risanamento, che verrà approvato con deliberazione di consiglio regionale, e quindi risultano già essere destinatari di misure di definizione/contenimento di costi;

Ritenuto pertanto di individuare per l'anno 2021 e per il successivo triennio 2021-2023 gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto anche dei settori in cui le società operano:

1) Settore Società in house

(Finaosta SpA, InVa SpA, Società di Servizi SpA, SIV Srl con esclusione di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta SpA in quanto oggetto di apposite misure di razionalizzazione come sopra esplicitate).

Nei confronti del Settore Società in house è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel 2020, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9 articolo 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13 del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

- che le assunzioni di nuovo personale siano possibili solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito, si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso;

2) Settore Gruppo CVA, Impianti a Fune, Viabilità

Nei confronti del settore Gruppo CVA, Impianti a fune, Sitrasb SpA, per le motivazioni seguenti:

- necessari e rilevanti investimenti compiuti dal Gruppo C.V.A. per assicurare la sicurezza e l'efficienza dei propri impianti, nonché per il raggiungimento degli obiettivi climatici;

- strategicità degli investimenti effettuati dalle società esercenti impianti a fune finalizzati al miglioramento dell'offerta e dell'aumento dell'appetibilità dei comprensori, con conseguenti ricadute positive sul turismo valdostano in termini di presenze, nonché alla realizzazione di nuove linee funiviarie destinate a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci nella Valle;

- significatività degli interventi di miglioramento funzionale e manutentivi dell'infrastruttura sostenuti e da sostenere dalla società Sitrasb SpA, volti ad accrescere gli standard di sicurezza della Galleria di Servizio e di Sicurezza e più in generale per l'ammodernamento del Traforo,

è richiesto:

- il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

3) Settore Altre Società Controllate

Nei confronti del Settore Altre Società controllate, è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel 2020, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico, come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, articolo 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

Ritenuto inoltre di stabilire che tutte le società dei diversi settori individuati dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs 175/2016, nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, evidenziando inoltre, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stessi, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

Vista inoltre la propria deliberazione oggetto n. 1171/XV del 20 dicembre 2019, e in particolare la sezione dedicata alla definizione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali (periodo 2020-2022) sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

Preso atto degli effetti dirompenti della pandemia da COVID-19 sull'economia nazionale e regionale, registrati già a partire dai primi mesi dell'anno 2020 e della recrudescenza della stessa, che ha comportato durante l'anno una chiusura e/o limitazioni delle attività commerciali e produttive, tra le quali sicuramente, a titolo puramente esemplificativo, è possibile segnalare l'attività esercitata dagli impianti a fune, dai concessionari autostradali, nonché da CASINÒ DE LA VALLÉE SpA;

Ritenuto pertanto di integrare la citata deliberazione richiedendo alle società, nell'ambito della rendicontazione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, da inserire in seno alla Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, di evidenziare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stessi, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231 in data 27 marzo 2020;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciotto (presenti trentadue; votanti: diciotto; astenuti: quattordici, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, CARREL, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, LAVY, MANFRIN, PERRON, PLANAZ, ROLLANDIN, SAMMARITANI e SPELGATTI);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'allegato A):

- Finaosta SpA (partecipata direttamente al 100%);

- Società di Servizi Valle d'Aosta SpA (partecipata direttamente al 100%);

- Casino de la Vallée SpA (partecipata direttamente al 99,96%);

- In.Va. SpA (partecipata direttamente al 75%);

- SITRASB SpA – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);

- AVDA SPA (partecipata direttamente al 49%);

- R.A.V. SpA – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA (partecipata direttamente al 42%);

- S.A.V. SPA – Società Autostrade Valdostane SpA (partecipata direttamente al 28,72%);

- VALECO SpA (partecipata direttamente al 20%);

- Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB SpA (partecipata direttamente al 10,63%);

- CONSORZIO TOPIX – Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente al 0,31%);

- Aosta Factor SPA (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Autoporto Valle D'aosta SpA (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Cervino SpA (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Compagnia Valdostana delle Acque - C.V.A. SpA (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. SpA (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Funivie Monte Bianco SpA (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Funivie Piccolo San Bernardo SpA (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Iseco SpA (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Monterosa SpA (partecipata indirettamente al 94,57% per il tramite di FINAOSTA SpA, al 0,015% dalla Cervino SpA, al 0,012% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA);

- Pila SpA (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di FINAOSTA SpA, al 1,7035% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA, al 2,98% dalla Monterosa SpA, al 4,0438% dalla Cervino SpA, al 2,0733% da Funivie Piccolo San Bernardo SpA, al 0,17% dalle Funivie Monte Bianco SpA);

- Progetto Formazione scrl (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di FINAOSTA SpA ) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- SIMA SpA (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di FINAOSTA SpA) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- S.I.S.E.X. sa (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB SpA);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,014%, detenuta da CVA ENERGIE Srl già CVA TRADING Srl);

- Reveal la Thuile Scrl (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo SpA);

- Air Zermatt ag (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino SpA);

- CVA ENERGIE Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. SpA);

- CVA VENTO Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite C.V.A. SpA);

- DEVAL SpA (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. SpA);

- LE BRASIER Srl (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di C.V.A. SpA);

- TELCHA Srl (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di C.V.A. SpA);

- VALDIGNE Srl (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di C.V.A. SpA);

- WIND FARM (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. SPA) fino alla conclusione dell'operazione di incorporazione della stessa in seno alla società CVA Vento Srl;

- Società Cooperativa Elettrica Gignod sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,0089%, detenuta da CVA ENERGIE Srl già CVA TRADING Srl);

- Valfidi sc (partecipata indirettamente al 0,5% per il tramite di AOSTAFACTOR SpA);

3) di confermare la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- IPLA SpA (partecipazione diretta, pari allo 2,58%)

- Maison Cly Srl (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino SpA);

4) di approvare la dismissione della partecipazione in Valfidi Sc (partecipata indirettamente al 2,58% per il tramite di Finaosta SpA e al 0,0183% per il tramite di Cervino SpA);

5) di approvare, per le seguenti partecipazioni mantenute, le azioni di razionalizzazione di cui in premessa, con i tempi e modi indicati nell'allegato A - "Razionalizzazione periodica":

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta SpA (partecipata direttamente al 50% e indirettamente per il restante 50% per il tramite di FINAOSTA SpA);

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl, (partecipata indiretta al 100%, per il tramite di Finaosta SpA);

- CVA Smart Energy srl: società che ricade nell'ipotesi dell'articolo 20, comma 2, b del TUSP, ovvero numero di amministratori superiori al numero di dipendenti, e che pertanto sarà necessario da parte della società controllante C.V.A. porre in essere l'azione di razionalizzazione della fusione o dell'incorporazione della stessa;

6) di prendere atto della conclusione delle seguenti procedure di dismissione o razionalizzazione, come esplicitato in premessa:

- Air Vallée SpA (per la quale non si produce la scheda di dettaglio, in quanto in attesa di definizione della procedura fallimentare);

- Regional Airport Srl;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana sc (per la quale non si produce la scheda di dettaglio, in quanto l'esclusione dei soci è avvenuta nel 2019);

- Cooperativa forza e luce di aosta sc (socio Pila Spa);

- NUV SRL e COUP SRL;

- Società Sportiva Dilettantistica Golf Club Del Cervino Spa;

7) di individuare per l'anno 2021 e per il successivo triennio 2021-2023 gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, con esclusione delle società Casinò de la Vallée SpA e Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'aoste Structure Srl per le motivazioni di cui in premessa, tenendo conto anche dei settori in cui le società operano:

- Settore Società in house

(Finaosta Spa, InVa Spa, Società di Servizi Valle d'Aosta Spa, con esclusione di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa in quanto oggetto di apposite misure di razionalizzazione come sopra esplicitate).

Nei confronti del Settore Società in house è richiesto:

- Il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel 2020, intendendo come:

a. spese di funzionamento, il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo. 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9. articolo 2425 del Codice Civile;

b. valore della produzione, il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

- che le assunzioni di nuovo personale siano possibili solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito, si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso;

- Settore Gruppo CVA, Impianti a fune, Viabilità

Nei confronti settore Gruppo CVA, Impianti a fune, SITRASB, individuato per le motivazioni in premessa, è richiesto:

- il mantenimento di un livello spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

- Settore altre società controllate

Nei confronti del Settore Altre Società controllate, è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel 2020, intendendo come:

a. spese di funzionamento, il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo. 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9. articolo 2425 del Codice Civile;

b. valore della produzione, il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

8) di stabilire che tutte le società dei diversi settori individuati dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs 175/2016 nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio; evidenziando inoltre, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stessi, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato, e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

9) di integrare, per le motivazioni in premessa, la propria deliberazione oggetto n. 1171/XV del 20 dicembre 2019 richiedendo alle società, nell'ambito della rendicontazione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, da inserire in seno alla Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, di evidenziare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stessi, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

10) di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità inviato dalla Finaosta SpA;

11) di prendere atto, nell'allegato B) alla presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con la propria deliberazione oggetto n. 234/XV, in data 19 dicembre 2018;

12) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP, e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del MEF, di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 5 che precede;

13) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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