D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2017, n. 184

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 dicembre 2017, n. 293

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale.

Art. 1

(Finalita')

1. Il presente decreto dispone norme in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. Esso e' adottato in considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, degli articoli 12, 14, 50 comma 5, e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nonche' dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti propri del territorio montano, la particolare dimensione della finanza regionale rispetto alla finanza pubblica complessiva e le funzioni che la Regione effettivamente esercita, con particolare riguardo a quelle in materia di finanza locale, e agli oneri da essa sostenuti nell'assolvimento delle funzioni proprie, trasferite e delegate.

Art. 2

(Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote)

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo', con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione.

2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilita' e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, puo' modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonche' deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale.

3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione.

Art. 3

(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione puo' istituire nuovi tributi locali.

2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalita' e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarita' territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalita' di riscossione e con facolta' di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Art. 4

(Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprieta' e gestioni collettive)

1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento ai tributi erariali devoluti, puo' prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attivita' di trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche delle consorterie e delle altre forme di proprieta' o gestione collettiva operanti nel settore agro silvo pastorale.

2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalla Regione e dagli enti locali della stessa o attuati da soggetti di rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 5

(Ulteriori tributi regionali)

1. Sono trasformati in tributi regionali propri, con facolta' per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, di sopprimerli o di non istituirli, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali e l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

2. La competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale e' trasferita alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, entro i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale.

3. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni e alle province in ordine ai quali non sia diversamente disposto dalle vigenti norme d'attuazione costituiscono ad ogni effetto tributi propri derivati della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Resta ferma ogni altra disposizione in materia dell'ordinamento finanziario regionale.

Art. 6

(Disposizioni relative all'ordinamento finanziario della Regione)

1. Gli effetti per l'ordinamento finanziario della Regione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono modificabili esclusivamente secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 7

(Norma sulla neutralita' finanziaria)

1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalita' previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'art. 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12.