Trattamento economico Consiglieri

Trattamento economico mensile dei Consiglieri regionali

Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali si articola essenzialmente in indennità di carica, indennità di funzione e diaria.

Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta la corresponsione di un’indennità di fine mandato.

Ai Consiglieri regionali in carica fino alla XIV legislatura, inoltre, spetta una prestazione previdenziale, ai sensi delle ll.rr. 33/1995, 28/1999 e 1/2018.

Ai sensi della l.r. 1/2018 per i Consiglieri eletti a decorrere dalla XV legislatura che ne facciano richiesta è prevista una contribuzione facoltativa a favore della rispettiva previdenza complementare.

L’art. 7 e l'art. 9 della l.r. n. 35 del 24 dicembre 2012 prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'indennità di carica e le indennità di funzione spettanti ai consiglieri regionali sono stabilite nelle seguenti misure:

Indennità di carica, spettante ad ogni consigliere regionale (art. 2 l.r. 33/1995 come sostituito dall'art. 7 della l.r. 35/2012), pari a € 5.185,00 lordi mensili.

Indennità di funzione, in aggiunta all’indennità di carica, spettante ai consiglieri che svolgono particolari funzioni (art. 5 l.r. 33/1995 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 35/2012):

  • Presidente della Regione: pari a € 5.730,00 lordi mensili. E’ inoltre attribuita un’ulteriore indennità per l’espletamento delle funzioni prefettizie pari a € 520,00 lordi mensili.
  • Presidente del Consiglio regionale: pari a € 5.730,00 lordi mensili.
  • Assessori: pari a € 4.011,00 lordi mensili.
  • Vicepresidenti del Consiglio regionale: pari a € 1.719,00 lordi mensili.
  • Presidenti di commissione e Segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: pari a € 859,00 lordi mensili.

Diaria, spettante a tutti i consiglieri regionali, senza distinzione di carica, quale rimborso forfetario mensile per le spese inerenti all’esercizio del mandato (art. 6 l.r. 33/1995 come sostituito dall'art. 10 della l.r. 35/2012) pari a € 2.686,00 mensili.

Dal 1° gennaio 2013 è stato soppresso il rimborso kilometrico, prima spettante ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai venti chilometri da Aosta, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 33/1995 ora abrogato.

Possibilità di rinuncia o riduzione delle indennità

L'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, come modificato dalla l.r. 19/2015 e da ultimo dall'art. 13 della l.r. 5/2020, ha disposto che i Consiglieri regionali possano rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare un importo delle stesse inferiore a quello previsto dagli articoli 2 e 5 della l.r. 33/1995, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale. 
Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

Trattenute sull'indennità di carica

Sull'indennità di carica è disposta una trattenuta obbligatoria, nella misura del 3,5%, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di fine mandato.

Ai sensi della l.r. 1/2018 per i Consiglieri eletti a decorrere dalla XV legislatura che ne facciano richiesta è prevista una contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare indicata, pari all'8,80% dell'indennità di carica.

Trattenute per assenza

Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti è applicata una trattenuta del due per cento sull'indennità di carica e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, o a ragioni di salute comprovate da certificato medico (art. 7 l.r. 33/95).

Trattamento economico mensile dell'Assessore tecnico

Agli Assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono attribuite, oltre all'indennità di funzione, l'indennità di carica e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore a quelli spettanti ai consiglieri regionali. Ad essi non spetta l’indennità di fine mandato e alcuna prestazione previdenziale.

  • 75% dell’indennità di carica di Consigliere regionale, l'importo mensile lordo spettante è dunque pari a € 3.888,75 mensili.
  • Indennità di funzione dell’Assessore, in aggiunta all’indennità di carica, pari a € 4.011, mensili lordi.
  • 75% della diaria per spese inerenti all’espletamento del mandato, l'importo mensile spettante è dunque pari a € 2.014,50.

Indennità di fine mandato

Ai Consiglieri regionali che cessano dal mandato spetta un’indennità di fine mandato corrispondente ad una mensilità dell’indennità di carica moltiplicata per il numero di anni di mandato, fino ad un massimo di 10.

A titolo esemplificativo, all’ex consigliere che cessa dalla carica al termine di un mandato (5 anni) spettano € 25.925,00 lordi; l’indennità di fine mandato commisurata al massimo percepibile (10 anni) ammonta a € 51.850,00 lordi.

Calcolo dell'imponibile fiscale

L’imponibile fiscale è determinato dalla somma dell’indennità di carica e l’indennità di funzione, tolto il contributo per l’indennità di fine mandato pari al 3,5% dell’indennità di carica.

Su tale imponibile si applicano le aliquote Irpef a scaglioni.

Sistema previdenziale dei Consiglieri

La legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1, ha innovato il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali. In primo luogo, viene sostituita la denominazione dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui alla l.r. 28/1999, in "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali" e viene soppresso, per i Consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura, il sistema previdenziale di cui alla l.r. 28/1999. Di conseguenza, sono soppressi i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, nonché la trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale.

La legge introduce, inoltre, la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare, prevedendo che ai consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura, che lo richiedano, sia trattenuto a titolo di contribuzione previdenziale un importo pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica, da versare a sostegno della rispettiva previdenza complementare unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura del 24,20 per cento. Tale ultima contribuzione è versata per un periodo massimo di 15 anni, tenuto conto anche degli anni di mandato effettuati dal Consigliere antecedentemente alla XV legislatura.

I sistemi previdenziali antecedenti alla XV legislatura

Per i percettori di prestazioni previdenziali, nonché per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che ancora non le percepiscono alla data della sua entrata in vigore, la l.r. 1/2018 prevede che si continuino ad applicare le disposizioni di cui alle leggi regionali in materia vigenti al momento dell'entrata in vigore della stessa. In caso di rielezione successiva, la posizione contributiva del consigliere rieletto rimane quella maturata nelle legislature precedenti alla XV.

Ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28, l'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali opera, senza finalità di lucro, allo scopo esclusivo di assicurare agli iscritti una prestazione previdenziale connessa al mandato elettivo, nonché allo scopo di erogare le prestazioni accessorie in conformità alle leggi regionali 33/1995 e 28/1999.

Il sistema previdenziale contributivo dalla XII Legislatura (8 luglio 2003): Regime della capitalizzazione (l.r. 28/1999)

La regolamentazione della prestazione previdenziale introdotta con legge regionale n. 28/1999, come modificata dalle leggi regionali 29/2009 e 35/2012, ha sostituito il precedente sistema previdenziale a prestazione definita con il regime della capitalizzazione, applicata a tutti i Consiglieri eletti (nuovi o rieletti) dalla XII legislatura, iniziata l’8 luglio 2003. La l.r. 35/2012 (vedasi art. 6), come ribadito anche dall'art. 40, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18, ha esplicitamente denominato tale sistema quale sistema previdenziale contributivo.

La prestazione previdenziale nel regime della capitalizzazione spetta ai Consiglieri che abbiano raggiunto l’età per la corresponsione e abbiano corrisposto per un periodo di almeno 5 anni il contributo di cui all’articolo 3 della l.r. 33/1995 (articolo 5 l.r. 28/1999).

L'età per conseguire il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale è fissata a 65 anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di 60 anni.

Al raggiungimento dell’età per conseguire il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 28/1999 l’iscritto deve optare per l’erogazione della prestazione in forma di capitale oppure in forma di una corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità.

Il capitale maturato alla data del diritto alla corresponsione è costituito:

  • dalla trattenuta obbligatoria a carico del Consigliere: fino alla data del 31 dicembre 2012 è stata pari al 21% dell’indennità di carica; a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al termine della XIV legislatura è stata pari all’8,80% dell’indennità di carica;
  • dalla contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, versata per un periodo massimo di 15 anni: fino alla data del 31 dicembre 2012 è stata pari al 42% dell’indennità di carica; a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al termine della XIV legislatura è stata pari al 24,20% dell’indennità di carica;
  • dal rendimento eventualmente conseguito dall’Istituto.

L’ammontare della prestazione in forma di capitale è determinato sulla base del montante relativo alla posizione individuale dell’iscritto.

L’ammontare delle prestazioni in forma di rendita in capo ai singoli iscritti è determinato all’atto dell’accesso alle prestazioni stesse.

Assegno vitalizio per i consiglieri che sono stati in carica prima dell’inizio della XII legislatura (8 luglio 2003): Regime della prestazione definita (l.r. 33/1995)

Spetta ai Consiglieri che sono stati in carica prima dell’inizio della XII legislatura (8 luglio 2003).

I Consiglieri regionali di precedenti legislature che avevano maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non avevano ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché i Consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 28/1999 hanno avuto la facoltà di optare per il regime della capitalizzazione entro la data del 30 settembre 2003.

L’assegno vitalizio nel regime della prestazione definita spetta ai Consiglieri che abbiano compiuto i 65 anni e abbiano corrisposto per un periodo di almeno 5 anni il contributo di cui all’articolo 3 della l.r. 33/1995 (articolo 13, comma 1, l.r. 33/1995). L’età è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di 60 anni.

L’ammontare dell’assegno vitalizio per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 28/1999 rimasti nel regime della prestazione definita è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, spettante al Consigliere al termine della XI legislatura, adeguata sulla base dell'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat – anno su anno).

Per i Consiglieri regionali di precedenti legislature che avevano maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non avevano ancora raggiunto il limite minimo di età, e rimasti nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, percepita dai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 28/1999, adeguata sino al raggiungimento del predetto limite minimo di età sulla base dell'indice di cui sopra (articolo 6, commi 2 e 3, l.r. 28/1999).

La misura dell’assegno vitalizio variava in relazione al numero di anni di mandato legislativo così come segue:

 

Anni di contribuzione% sull’indennità mensile lorda

5

20%

6

24%

7

28%

8

32%

9

36%

10

40%

11

44%

12

48%

13

52%

14

56%

15 ed oltre

60%

(per le frazioni di anno, l’assegno vitalizio è aumentato in proporzione per ogni mese di contribuzione)

Rinuncia all'assegno vitalizio

L'articolo 10 bis della legge regionale n. 28/1999, inserito dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, ha disciplinato la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione.

Riduzioni temporanee

Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, come modificati dall'articolo 2 della l.r. 21 dicembre 2016, n. 24, hanno previsto, per il periodo 2016/2027, una riduzione a scaglioni degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, senza possibilità di recupero, con aliquote del 6, 9, 12 e 15% differenziate a seconda dell'importo mensile erogato e con un'esenzione per coloro che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro; queste percentuali sono maggiorate del 40% per i beneficiari di un vitalizio in qualità di ex parlamentare italiano o europeo o di consigliere di altra Regione. Inoltre, sempre per il periodo 2016-2027, è prevista una sospensione dell'adeguamento all'indice Istat per tutti i vitalizi erogati, nonché dell'adeguamento dell'indennità di carica base di calcolo per i vitalizi ancora da erogare.

Con l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 è stata prevista la facoltà, per i titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, di chiedere, entro e non oltre il 31 marzo 2017, la liquidazione della propria posizione in forma di capitale nonché la facoltà, per i consiglieri regionali di legislature antecedenti che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, e per i consiglieri regionali in carica che hanno una posizione nel regime della prestazione definita, di optare per il regime della capitalizzazione; in tali casi l'ammontare del capitale spettante è stato abbattuto dell'11 per cento.

Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli assegni vitalizi di cui alla l.r. 33/1995

La legge regionale 28 maggio 2019, n. 6 ha dato attuazione alle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), che impone alle Regioni e alle Province autonome, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica”, di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con l'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale.

L’Intesa prevede che la rideterminazione dei trattamenti sia applicata “considerando il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente”, mentre esclude i trattamenti il cui ammontare sia già stato definito con metodo contributivo. Pertanto, oggetto della rideterminazione di cui alla l.r. 6/2019 sono gli assegni vitalizi in erogazione ai sensi della l.r. 33/1995, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 6 della l.r. 19/2015 e sulla basa di alcune “clausole di salvaguardia” volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni stesse. Restano, invece, esclusi i trattamenti erogati o da erogare ai sensi della l.r. 28/1999, che ha introdotto il sistema previdenziale contributivo, e permangono in vigore le disposizioni previste dalla l.r. 1/2018, che ha introdotto la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare a decorrere dalla XV legislatura.

L’Intesa fissa dei limiti massimi di spesa per gli assegni vitalizi, garantisce che l’ammontare necessario per integrare gli assegni eventualmente scesi sotto il doppio del trattamento minimo INPS sia compreso in tali limiti e prevede che l’ammontare di ciascun assegno non superi l’importo erogato ai sensi della normativa vigente.

Come previsto dall'Intesa, per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari la rideterminazione è stata differita al 1° novembre 2019 e, a decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione, cessano di avere efficacia le disposizioni di legge regionale che prevedono riduzioni temporanee dei vitalizi in essere. Da tale data risulta pertanto abrogato l'articolo 6 della l.r. 19/2015.

Sempre come previsto dall'Intesa, la l.r. 6/2019 dispone che gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione siano soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione stessa, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). Pertanto, la legge provvede anche all'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2015, che aveva disposto la sospensione dell'adeguamento ISTAT annuo.

Pubblicità delle prestazioni previdenziali

La l.r. 1/2018 disciplina la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dei nominativi e degli importi percepiti dai consiglieri a titolo di prestazioni previdenziali o di assegno vitalizio, nonché la durata di tali pubblicazioni. Nel caso di reversibilità, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo del consigliere deceduto, la presenza di aventi titolo.

A tale pubblicazione si provvede dall'11 aprile 2018, sulla base delle modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 78 del 10 aprile 2018, nella sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico amministrativo - Prestazioni previdenziali".