Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6

Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

Bollettino ufficiale: n. 23 del 23 maggio 2017

Progetto di legge: DL 99

Numero di articoli: 38

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Funzioni: esercizio, deleghe
  • COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Segretari comunali

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Note:

Il comma 4 dell'art. 35è stato corretto con errata corrige pubblicata sul B.U. n. 26 del 6 giugno 2017. L'art. 35 contiene delle disposizioni finali del seguente tenoe: "Le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. Le parole: "segretario comunale" o "segretari comunali", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "segretario dell'ente locale" o "segretari degli enti locali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. Nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, e 113bis, comma 3, della l.r. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nella l.r. 54/1998, tale riferimento è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni. Gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera rbis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52bis della l.r. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, comma 4, 10, comma 1, 24 e 38, comma 1, lettera c), della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.".