Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6
Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
Bollettino ufficiale: n. 23 del 23 maggio 2017
Progetto di legge: DL 99
Numero di articoli: 38
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Funzioni: esercizio, deleghe
- COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Segretari comunali
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (art. 2, commi 3, 5 e 7; art. 21, comma 3, lettera d); rubrica art. 21bis le parole: "finanza e " sono soppresse; art. 23, comma 4; alla rubrica dell'art. 3quater le parole: ", revoca e sostituzione" sono soppresse; art. 51; capo I del Titolo I della parte IV; art. 106 )
- Legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (art. 42, comma 2)
- Legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 (art. 15, comma 2)
- Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 (artt. 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54)
- Legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (art. 4, commi 6 e 7)
- Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Art. 12, comma 3)
- Legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (art. 2)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (art. 2, commi 3, 5 e 7; art. 21, commi 3, lettera d); alla rubrica dell'art. 21bis le parole: "finanze" sono soppesse; art. 23, comma 4 alla rubrica della'rt. 30quater le parole ", revoca e sostituzione " sono soppresse; art. 51, capo I del Titolo I della parte IV; art. 106)
- Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (art. 2)
Modifica la seguente normativa:
Note:
Il comma 4 dell'art. 35è stato corretto con errata corrige pubblicata sul B.U. n. 26 del 6 giugno 2017. L'art. 35 contiene delle disposizioni finali del seguente tenoe: "Le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. Le parole: "segretario comunale" o "segretari comunali", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "segretario dell'ente locale" o "segretari degli enti locali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. Nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, e 113bis, comma 3, della l.r. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nella l.r. 54/1998, tale riferimento è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni. Gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera rbis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52bis della l.r. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, comma 4, 10, comma 1, 24 e 38, comma 1, lettera c), della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.".