Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.

Bollettino ufficiale: n. 36 del 31 agosto 2010

Progetto di legge: DL 94

Numero di articoli: 77

Numero di allegati e/o tabelle: NO

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Organizzazione e funzionamento degli uffici
  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Ordinamento del personale - Stato giuridico e trattamento economico

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52/2017, dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2bis dell'art. 11 nella parte in cui prevede che si applicassero le disposizioni le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 22/2010 all'incarico di Comandante e di Vice Comandanti regionali dei Vigili del fuoco. L'art. 75 prevede una disposizione di coordinamento secondo cui ogni riferimento contenuto nelle leggi e nei regolamenti regionali alla l.r. 45/1995 e alle altre leggi, regolamenti e disposizioni abrogate dall'art. 77, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge. L'art. 77 contiene una disposizione transitoria secondo cui, nelle more della graduazone delle strutture organizzative dirigenziali, le strutture organizzative, di primo livello e quelle di secondo e di terzo livello dirigenziale sono automaticamente inquadrate, rispettivmente al primo e al secondo livello dirigenziale, con le attribuzioni in essere. L'articolo 12, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2010, n. 45, dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione anche con riguardo agli incarichi di cui all'articolo 12 della l.r. 22/2010 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.". Il comma 5 dell'art. 7 della l.r. 24/2016 abroga, a decorrere dal 1° giugno 2017, l'art. 53. Tale comma stabilisce inoltre che, dalla medesima data, il riferimento all'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (ARSS), ovunque ricorra in leggi, regolamenti o altri atti si intende riferito al CRRS. L'articolo 1, comma 1, della l.r. 25 novembre 2016, n. 21 proroga sino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, in corso di valuta alla data di entrata in vigore della l.r. 21/2016.