Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

Bollettino ufficiale: n. 17 del 22 aprile 2008

Progetto di legge: DL 194

Numero di articoli: 82

Numero di allegati e/o tabelle: 5

Classificazione:

  • ACQUE - Acque minerali e termali
  • ASSETTO DEL TERRITORIO - Difesa ed uso del suolo - Sistemazione idrogeologica
  • ASSETTO DEL TERRITORIO - Urbanistica e pianificazione territoriale
  • CAVE, MINIERE E TORBIERE - Disciplina
  • DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE - Beni patrimoniali - Acquisto, canoni di locazione, permuta, dismissioni

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Ricorso alla Corte costituzionale: n. 30 del 26 giugno 2008

Note:

L'art. 79 dispone che la l.r. 5/2008 "si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge" . L'art. 84 dispone che gli allegati A, B, C ed E possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sula Bolletitno Ufficiale della Regione. La sentenza della Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della l.r. 5/2008 che sostituiva il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 3 dicembre 2007, n. 31. Si veda l'art. 12 della L.R. 15 aprile 2008 n. 9, per la decorrenza dell'applicabilità ddel comma 1 dell'art. 49. Il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30 dispone che: " Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5, non è dovuto per le annualità 2011, 2012 e 2013. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 5/2008, determinato sulla base dei dati di produzione relativi all'anno 2013, è corrisposto entro il 31 marzo 2014.".