Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18
Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004.
Bollettino ufficiale: n. 39 del 6 settembre 2001
Progetto di legge: D.L. 124
Numero di articoli: 14
Numero di allegati e/o tabelle: 1 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004)
Classificazione:
- ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - Piano socio-sanitario regionale
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Art. 7, comma 3, le parole "integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata" sono soppresse.)
- Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Artt. 9, 10, 13, 14, 29, comma 1, lett. l))
- Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Artt. 3, 5 e 30, comma 2)
- Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (All'art. 30, comma 2, le parole "i cui ambiti territoriali sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale" sono soppresse)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Art. 3, commi 3 e 4; art. 13, commi 1, 2 e 3.)
- Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Art. 12 )
- Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (L'art. 25 così recita: "Nel paragrafo "Le risorse strutturali" della parte "Le risorse" del piano socio- sanitario della Valle d'Aosta 2002-2004, approvato con legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, sono soppressi i seguenti periodi: "a) I servizi che saranno localizzati in tale struttura sono: 1.Centro di salute mentale; 2.Centro diurno per pazienti psichiatrici (day center); 3.Hospice; 4.Scuola per infermieri professionali; 5.Attività psicomotorie, logopedia; 6.Consultorio; 7.Aule di aggiornamento; 8.Area volontariato"; "b) Tale opera verrà realizzata a stralcio dell'intero progetto di riassetto generale del presidio "Ex Maternità."; "c), grazie al trasferimento del Centro Diurno per Disabili Psichici presso la struttura denominata Ex Maternità, laddove verrà trasferito anche il Centro di Quart".")
- Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Art. 13, comma 6)
- Legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (All'art. 3, comma 2, le parole: "di quelli ricompresi nella finanza locale" sono soppresse)
- Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (art. 3)
- Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (art. 10, commi 6 e 7)
- Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Art. 10, commi1, 2 e 3)
Modifica la seguente normativa:
- Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70
- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 59
- Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41
- Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5
É modificata dalla seguente normativa:
Note:
Il piano socio-sanitario regionale 2002/2004 è pubblicato sul B.U. n. 46 del 18 ottobre 2001, ediz. straordinaria. L'art. 14 stabilisceb che la l.r. 18/2001 entrerà in vigore il 1° gennaio 2002, ad eccezione dell'art. 7 e dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 che entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. L'art. 13, comma 5, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 13/1997, la cui applicazione è stata prorogata dall'art. 48, comma 1, della l.r. 5/2000, come modificato dall'art. 13 della l.r. 1/2001, sono ulteriormente prorogate fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 11 della l.r. 54/1998. Ai sensi dell'art. 9 della L.R: 3 agosto 2015, n. 16 il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSEE), ovunque esso ricorra, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.