Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

Bollettino ufficiale: n. 11 del 7 marzo 2000

Progetto di legge: D.L. 67

Numero di articoli: 14

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Amministratori - Elezioni
  • ELEZIONI - Disciplina elezione Consigli comunali

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

  • Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Art. 33, comma 2; all'art. 33, commi 5 e 8 e all'art. 34, commi 4 e 6, le parole "dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse; all'art. 73, comma 2 bis, inserito dall'art. 15 della l.r. 7 febbraio 1997, n. 5, le parole "e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura" sono soppresse; art. 76; art. 77.)

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

Per un'errata corrige alla traduzione in lingua francese, si veda il B.U. n. 13 del 21 marzo 2000.