Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28
Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).
Bollettino ufficiale: n. 40 del 10 settembre 1999
Progetto di legge: P.L. 44*
Numero di articoli: 15
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- CONSIGLIO REGIONALE - Anagrafe patrimoniale - Indennità e previdenza
Interrelazioni normative:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 4 agosto 2009, n. 29 (All'art. 5, comma 2, la parola: "minimo" è soppressa; all'art. 6, comma 3, la parola: "minimo" ovunque ricorra è soppressa; all'art. 8, comma 3, la parola: "minimo" è soppressa; art. 7, comma 2*)
- Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35 (Art. 5, commi 2, 3 e 4)
- Legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1 (Sopprime i contributi a carico del bilancio del consiglio regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della L.R. 28/1999)
Modifica la seguente normativa:
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25
- Legge regionale 4 agosto 2009, n. 29
- Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35
- Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19
Note:
* Di iniziativa dei Consiglieri Beneforti, Collé, Cottino, Fiou, Martin e Tibaldi. L'art. 15 dispone che la l.r. 28/1999 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di applicazione previsto all'articolo 1, comma 2, e comunque in data non anteriore al 1' gennaio 2000. L'art. 11, comma 2, della l.r. 29/2009 prevede l'ultrattività del comma 2 dell'art. 7 perr i Consiglieri regionali eletti fino al termine della XII legislatura. Si veda l'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, che ha soppresso il sistema previdenziale di cui alla presente legge per i Consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura. L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla presente legge, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali". L'art. 40 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, dispone che, ovunque ricorra nella legislazione regionale successiva alla l.r. 28/1999, la denominazione "assegno vitalizio nel regime della capitalizzazione" è da intendersi "sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali". L'art. 11, comma 2, della l.r. 29/2009 prevede l'ultrattività del comma 2 dell'articolo 7 per i Consiglieri regionali eletti fino al rtermine della XII legislatura.