Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7

Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Bollettino ufficiale: n. 15 del 30 marzo 1999

Progetto di legge: D.L. 288

Numero di articoli: 60

Numero di allegati e/o tabelle: 2

Abrogazione:

Abrogata dall'art. 77, comma 1, lett. bb) della l.r. 23 luglio 2010, n. 22

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Organizzazione e funzionamento degli uffici
  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Ordinamento del personale - Stato giuridico e trattamento economico
  • CONSULTE, COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI - Consulte, commissioni e organi collegiali
  • PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO E INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI - Vigili del fuoco - Difesa antincendi

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

Il comma 4 dell'art. 50 è stato corretto con errata corrige pubblicata sul B.U. n. 26 del 13 giugno 2000. Per l'attuazione dell'art. 56, si veda il r.r. 8 marzo 2000, n. 1, pubblicato nel B.U. n. 12 del 14 marzo 2000. L'art. 5 , comma 2 dispone che: "Le espressioni Corpo valdostano dei vigili del fuoco valdostani, personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ed altre consimili abbreviate, riferite comunque al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, contenute nelle leggi regionali vigenti, sono sostituite dall'espressione personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.". Il comma 3 dell'art. 5 dispone che: "Le espressioni organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenute rispettivamente nell'articolo 2, comma 2, nell'articolo 28, comma 1, nell'articolo 29, comma 5, della l.r. 37/1988, sono sostituite dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".