Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale.*

Bollettino ufficiale: n. 53 del 14 dicembre 1993

Progetto di legge: D.L. 516

Numero di articoli: 19

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • INDUSTRIA - Interventi vari

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

  • Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7 (art. 5, comma 1, lettera a) - l'intero articolo è poi stato abrogato dalla L.R. 31/2001)
  • Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Art. 1, comma 1, le parole "nonchè l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori" sono soppresse; artt. 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, comma 1, lett. b) e comma 2, 8bis, 9, 10, 11 commi 4 e 5; all'art. 13, comma 1, le parole "I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione" sono soppresse.)
  • Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 33 (All'art. 8, comma 6, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008," sono soppresse)
  • Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Art. 8. commi 2,3,7,10 e 11; art. 11, commi 2, 3 al comma 5 le parole . "Nel caso di attivazione di procedure a bando," sono soppresse; al comma 6 le parole: ", ed è composta da dirigente di primo livelllo della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando di riferisce" sono soppresse; 7; art. 12, comma 5)
  • Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (art. 8, comma 5bis)
  • Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (art. 8, commi 5 e 6)

É modificata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

Il titolo è stato così sostituito dall'art. 18 della l.r. 12 novembre 2001, n. 31 Nella formulazione originaria il titolo della L.R. 84/1993 recitava: "Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale". Il titolo era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1 della l.r. 2 settembre 1997, n. 33: "Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità". L'art. 59 della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21 proroga al 31 dicembre 2005 il termine di cui allìart. 8, comma 4. Tali termine era già prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 2000, n. 11. L'art. 56, comma 5, lettera hh). della R.R. 11 dicembre 1996, n. 6 dispone, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, la cessazione dell'efficacia del comma 2 della'rt. 6.