Legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 46

Norme in materia di finanza degli enti locali della regione.

Bollettino ufficiale: n. 25 del 2 giugno 1993

Progetto di legge: D.L. 522

Numero di articoli: 34

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • FINANZA REGIONALE E LOCALE - Finanza locale
  • INFORMATIZZAZIONE E MASS MEDIA - Comitati regionali

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

L'art. 28, comma 1, della l.r. 46/1993 disponeva che l'ulteriore applicazione della l.r. 18 agosto 1986, n. 51 fosse limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da impiegare per l'attuazione dei programmi triennali già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della l.r. 46/1993. Alla conclusione di detta gestione la l.r. 51/1986, come modificata dalle ll.rr. 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105, 8 agosto 1989, n. 60 e 4 giugno 1991, n. 16 cessa di avere vigore. L'art. 28, comma 2, della l.r. 46/1993 disponeva che l'ulteriore applicazione delle ll.rr. 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61 e loro successive modificazioni ed integrazioni, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi delle leggi medesime. Alla conclusione di detta gestione, le ll.rr. 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61 cessano di avere vigore. L'art. 28, comma 3, della l.r. 46/1993 dispone che l'ulteriore applicazione delle norme di cui ai Titoli V, VI e VII della l.r. 2 novembre 1987, n. 91 è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire alle Comunità montane ai sensi delle norme medesime che cessano di avere vigore alla conclusione di detta gestione.