Legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 29 maggio 1992, n. 19

Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.

Bollettino ufficiale: n. 23 del 30 maggio 1992

Progetto di legge: D.L. 371

Numero di articoli: 35

Numero di allegati e/o tabelle: 3

Abrogazione:

Abrogata dall'art. 2 della l.r. 14 ottobre 2002, n. 19

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Organizzazione e funzionamento degli uffici
  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Ordinamento del personale - Stato giuridico e trattamento economico

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

  • Legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Sopprime la qualifica di Segretario generale* e dispone che le funzioni e i compiti ad egli attribuiti siano assegnati, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ai dirigenti competenti per materia. Dispone, altresì, che i servizi costituenti la Segreteria generale e il relativo personale siano trasferiti alla Presidenza della Giunta regionale)
  • Legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 (Sopprime il Servizio legislativo della Giunta di cui all'art. 17 della l.r. 35/1985 e dispone che le competenze ed il relativo personale siano trasferiti al Centro direzionale per gli affari legislativi)

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

* La l.r. 15 ottobre 2005, n. 20 ha nuovamente istituito la figura di Segretario Generale. Per un'errata corrige all'art. 2, v. B.U. n. 53 del 14-12-1993. Con la lr. 13 dicembre 1995, n. 49, dalla dotazione organica prevista dall'allegato A alla l.r. 19/1992, sono portati in diminuzione 4 posti di qualifica dirigenziale e 39 posti di qualifica vice dirigenziale, mentre i posti delle qualifiche funzionali sono aumentati nei diversi livelli secondo l'allegato A alla l.r. 49/1995, lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 23.