Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.
Bollettino ufficiale: n. 13 del 24 marzo 1992
Progetto di legge: D.L. 351
Numero di articoli: 16
Numero di allegati e/o tabelle: 1
Classificazione:
- SPORT E TEMPO LIBERO - Sport invernali - Professioni, gestione e interventi sulle infrastrutture
Interrelazioni normative:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Art. 10)
- Legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (commi 2 e 3 dell'articolo 3bis)
- Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (commi 3 e 4 dell'art. 3quinquies)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39
- Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34
- Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27
- Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21
- Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34
- Legge regionale 15 aprile 2013, n. 11
- Legge regionale 25 novembre 2014, n. 11
- Legge regionale 19 marzo 2018, n. 2
- Legge regionale 30 luglio 2019, n. 13
- Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3
- Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3
- Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5
- Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24
Note:
La l.r. 26 marzo 1993, n. 15, all'art. 1, effettua l'interpretazione autentica dell'art. 13, comma 1, della l.r. 9/1992 precisando che il termine di sei mesi in esso contenuto è da considerarsi ordinatorio. L'art. 2 della l.r. 15/1993 proroga il termine di un anno dall'entrata in vigore della l.r. 9/1992, previsto dall'art. 13, comma 2 di quest'ultima legge, al 30 novembre 1994. L'art. 5 della L.R. 19 giugno 2000, n. 14 prevede che, con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui art. 2 della stessa legge, le disposizioni di tale articolo siano abrogate, limitatamente alle parti in cui regolano i procedimenti amministrativi.