Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3 - Testo vigente

Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3

Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(B.U. 24 agosto 1999, n. 37).

Art. 1

(Soppressione di organi collegiali).

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), gli organi collegiali di cui all'allegato A al presente regolamento sono soppressi, in quanto non più operanti o non più necessari.

Art. 2

(Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi).

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995, gli organi collegiali di cui all'allegato B al presente regolamento sono sostituiti con le conferenze di servizi previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 3

(Riduzione del numero dei componenti negli organi collegiali).

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegato C al presente regolamento è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia ammesso più di un rappresentante.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, limitatamente alle parole "e da due tecnici specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali";

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.

Art. 4

(Trasferimento di funzioni deliberative ai dirigenti).

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995, sono trasferite ai dirigenti le funzioni attribuite agli organi collegiali elencati nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 5

(Norme integrative).

1. Salvo sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli organi collegiali, gli stessi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

a) la Giunta regionale stabilisce l'importo massimo dei compensi e dei gettoni di presenza devoluti ai componenti degli organi collegiali esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali;

b) la durata in carica degli organi collegiali non può superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura;

c) l'organo elegge, all'atto della prima seduta, il Presidente ed il segretario;

d) la nomina dei componenti è effettuata con decreto dell'amministratore competente, se la norma istitutiva individua in modo specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta degli stessi; in caso contrario la nomina è effettuata con deliberazione della Giunta regionale;

e) qualora non sia determinato il numero complessivo dei componenti o la composizione dell'organo, il numero dei membri esterni all'Amministrazione regionale non può superare quello dei membri interni all'amministrazione stessa.

Art. 6

(Criteri per l'istituzione di nuovi organi collegiali).

1. E' vietata l'istituzione di nuovi organi collegiali che non rispettino i criteri stabiliti all'articolo 11 della l.r. 45/1995 e, in particolare, nei casi in cui:

a) l'organo collegiale intervenga in procedimenti amministrativi in cui sono già previsti analoghi pareri o interventi di altri organi collegiali;

b) le funzioni svolte dall'organo collegiale potrebbero essere svolte utilizzando risorse e professionalità interne all'amministrazione;

c) la composizione dell'organo non sia coerente rispetto all'obiettivo ed ai compiti che gli sono affidati.

Art. 7

(Abrogazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della l.r. 45/1995, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogate:

a) le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 14 maggio 1982, n. 9;

2) legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3;

b) le seguenti disposizioni di legge regionale:

1) l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1958, n. 4;

2) l'articolo 4, comma primo, limitatamente all'istituzione della Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti, e l'articolo 13, comma primo, della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13;

3) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24;

4) l'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole;

5) l'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consultiva per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura;

6) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;

7) l'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55;

8) l'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnico-consultiva per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche;

9) l'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 19;

10) l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap;

11) l'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10;

12) gli articoli 17 e 45, commi secondo e terzo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

13) l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati;

14) l'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;

15) (1);

16) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31;

17) l'articolo 1, limitatamente all'istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, e l'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 48;

18) l'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;

19) l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89;

20) gli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;

21) l'articolo 7, comma 6, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;

22) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61;

23) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1;

24) (2)

25) gli articoli 3 e 11, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

26) l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, limitatamente all'istituzione del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante;

27) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

28) l'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 1992, n. 64, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consultiva per i contributi a favore di imprese industriali per evitare l'inquinamento ambientale;

29) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli agricoltori titolari di aziende zootecniche;

30) l'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;

31) l'articolo 14, commi 3 e 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici;

32) l'articolo 7, comma 1, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'agriturismo, e commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;

33) l'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41;

34) l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51, limitatamente all'istituzione del Gruppo di lavoro per la programmazione di interventi a favore di extracomunitari;

c) le seguenti disposizioni di regolamento regionale:

1) gli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2;

2) l'articolo 7, comma 8, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento delle lingue italiana e francese;

3) l'articolo 12, commi 1 e 2, del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Art. 8

(Norma transitoria).

1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente.

Allegato A

Organi collegiali soppressi in quanto non più operanti o non più necessari

(Art. 1)

1) Comitato tecnico consultivo per la polizia locale

legge regionale 31 luglio 1989, n. 47, articoli 14 e 15

2) Comitato per le pari opportunità

legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, articolo 11, commi 2, 3 e 4

3) Commissione paritetica per i profili professionali

legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, articolo 3

4) Commissione di studi legislativi per la riforma della organizzazione amministrativa regionale

legge regionale 14 maggio 1982, n. 9

5) Comitato di controllo sociale per la gestione degli interventi di formazione professionale

legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, articoli 16 e 17

6) Consulta regionale per la formazione professionale

legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, articolo 11

7) Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento delle lingue italiana e francese

regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, articolo 7, comma 8

8) Commissione per i trasferimenti del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione

legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, articolo 7, comma 6

9) Comitato regionale di coordinamento delle unioni delle associazioni dei produttori agricoli

legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, articoli 6 e 7

10) Commissione per l'abilitazione dei tori

legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articoli 26 e 27

11) Comitato consultivo per i piani di sviluppo aziendali

legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, articolo 5

12) Commissione per la verifica della capacità professionale degli imprenditori agricoli

Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, articolo 5

13) Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole

legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, articolo 7

14) Commissione consultiva per la concessione di finanziamenti nei settori dell'artigianato, commercio e cooperazione

legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, articolo 14

15) Commissione sindacale regionale

legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, articolo 20

16) Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro

legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, articoli 5 e 6

17) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, articolo 17

18) Consulta regionale per la protezione dell'ambiente

legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, articolo 17

19) Commissione tecnico-consultiva per l'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive

legge regionale 13 maggio 1980, n. 19, articolo 10

20) Commissione giudicatrice per il conferimento di farmacie

legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, articolo 45, commi secondo e terzo

21) Consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati

legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, articolo 20, comma 1

22) Commissione per l'esame delle domande di contributi regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, articoli 12 e 13

23) Commissione per l'esame delle domande di mutuo ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale

legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, articolo 12

24) Commissione regionale esami e progetti per opere pubbliche nell'interesse di enti locali (finanziamenti superiori a 100 milioni)

legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, articolo 5

25) Commissione regionale tecnico-sanitaria per il risanamento delle acque

legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, articoli 7 e 8

26) Comitato regionale per i parchi naturali

legge regionale 30 luglio 1991, n. 30, articoli 7 e 8

27) Commissione tecnico-consultiva per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche

legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, articolo 3

Allegato B

Organi collegiali sostituiti con conferenza di servizi

(Art. 2)

1) Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante

legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3

2) Commissione tecnico consultiva per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura

legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, articolo 18 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68

legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3

3) Commissione tecnico consultiva per i contributi a favore di imprese industriali per evitare l'inquinamento ambientale

legge regionale 17 novembre 1992, n. 64, articolo 4

4) Gruppo di lavoro per programmazione interventi a favore di extra comunitari

legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51, articolo 3

Allegato C

Organi collegiali il cui numero è ridotto

(Art. 3, comma 1)

1) Commissione tecnica per le adozioni dei libri di testo in lingua francese

legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, articolo 1, comma 2

legge regionale 6 maggio 1987, n. 36, articolo 1

2) Consulta faunistica regionale

legge regionale 27 agosto 1996, n. 64, articolo 14 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 33

Allegato D

Trasferimento delle funzioni deliberative ai dirigenti

(Art. 4)

1) Commissione paritetica per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno

regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2, articolo 4, comma 2

2) Commissione paritetica per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2, articolo 5, comma 2

3) Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura

legge regionale 10 giugno 1983, n. 48, articoli 1 e 2

4) Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli agricoltori titolari di aziende zootecniche

legge regionale 1 dicembre 1992, n. 65, articolo 2, comma 2

5) Comitato regionale dell'agricoltura e foreste

legge regionale 22 agosto 1958, n. 4, articolo 2

6) Commissione per l'agriturismo

legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1, articolo 12, commi 1 e 2

7) Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti

legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, articolo 4, comma 1 e 13, comma 1

8) Comitato regionale per l'energia

legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, articolo 18

9) Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici

legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, articolo 14, commi 3 e 4

10) Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap

legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, articolo 4

legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, articolo 4

11) Osservatorio regionale per il volontariato

legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83, articolo 6, comma 4, lettere a), e) e g).

(1) Numero abrogato dall'art. 36 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 15, della lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 recitava:

"15 gli articoli 11, 16 e 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28;".

(2) Numero abrogato dall'art. 15 della L.R. 19 maggio 2005, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 24, della lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 recitava:

"24. gli articoli 14 e 15 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;".