Regolamento regionale 23 agosto 1991, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 23 agosto 1991, n. 2

Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2concernente: "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell’edilizia residenziale".

(B.U. 3 settembre 1991, n. 39)

Art. 1

(Modificazioni dell’art. 6 del regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2)

1. Il comma uno dell’art. 6 del regolamento regionale 23 dicembre 1989 n. 2 "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore dei privati nel settore dell’edilizia residenziale" è così sostituito:

"1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti, è fissato per il biennio 1991-92 in lire 50.000.000; tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare, conseguito l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo".

Art. 2

(Modificazioni dell’art. 7)

1. Il comma tre dell’art. 7 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"3. L’importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 100.000.000 per il biennio 1991/92; a decorrere dall’anno 1993 il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione sulla base delle previsioni di cui all’articolo 9".

Art. 3

(Modificazioni dell’art. 8)

1. Le lettere a), b) e c) del comma uno dell’art. 8 del reg. r. 2/89 sono così sostituite:

"a) per redditi fino a lire 30.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore;

b) per redditi da lire 30.000.001 fino a lire 40.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro e con le modalità di cui alla lettera a);

c) per redditi da lire 40.000.001 a lire 50.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo è pari al 70% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro con le modalità di cui alla lettera a)".

Art. 4

(Modificazioni dell’art. 12)

1. Il comma uno dell’art. 12 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito a carattere continuativo derivante da lavoro autonomo, dipendente, nonché da pensione di qualsiasi natura, e conseguito l’anno precedente alla presentazione della domanda di mutuo, residenti in Valle d’Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con provata capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo; sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente, i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale istituiti a cura di enti pubblici".

2. La lettera a) del comma due dell’articolo 12 del reg. r. 2/89 è così sostituita:

"a) essere cittadini italiani o di uno stato appartenente alla Comunità economica europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali".

3. La lettera f) del comma due dell’art. 12 del reg. r. 2/89 è così sostituita:

"f) fruire di un reddito riferito all’intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 50.000.000 da determinarsi con i criteri di cui all’articolo 6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale, di cui al comma uno dell’articolo 12, non rientrano nei suddetti limiti di reddito".

Art. 5

(Modificazioni dell’art. 14)

1. Il comma due dell’art. 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"2. Per gli alloggi in costruzione e in ristrutturazione la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U. e la richiesta di abitabilità al Comune devono essere inoltrate alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge; la superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorata, nel caso di nuclei familiari con più di quattro persone, di metri quadrati quindici per ogni componente eccedente".

2. Il comma tre dell’art. 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"3. E’ altresì ammissibile a finanziamento l’acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a centocinquanta metri quadrati: questi alloggi devono possedere le caratteristiche di adeguatezza indicate alla lettera c) del comma due dell’articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili prima della data di stipulazione del contratto di mutuo. Tale disposizione non si applica agli alloggi direttamente occupati dai proprietari; in questi specifici casi la disponibilità delle abitazioni a favore degli acquirenti deve essere data entro due anni dalla data di stipulazione del compromesso depositato in Regione. In caso di non osservanza delle suddette disposizioni il mutuo viene revocato d’ufficio".

3. Il comma quattro dell’art. 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"4. Non è ammissibile a mutuo l’acquisto di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate al comma tre dell’articolo 13 e delle abitazioni accatastate di tipo rurale".

4. Il comma cinque dell’articolo 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"5. Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di società ed imprese appartenenti a soggetti aventi i suddetti vincoli di parentela; tale disposizione non si applica ai coniugi in possesso della sentenza di divorzio".

Art. 6

(Modificazione dell’art. 21)

1. Il comma due dell’art. 21 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"2. L’estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento della Giunta regionale e comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento del Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia agevolata, in vigore alla data di inizio dell’ammortamento e quelli corrisposti alla data di estinzione anticipata".

Art. 7

(Modificazioni all’art. 23)

1. Il comma cinque dell’art. 23 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"5. Il mancato rispetto del limite di tempo, indicato al comma quattro comporta il passaggio dal tasso agevolato al tasso di riferimento esistente alla suddetta scadenza, da applicarsi sulle somme erogate fino alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e della richiesta di abitabilità.

2. Dopo il comma cinque dell’art. 23 del reg. 2/89 è aggiunto il seguente comma sei:

"6. Sono soggette alle disposizioni previste dal comma cinque dell’art. 23 anche le pratiche relative ai semestri precedenti".

Art. 8

(Modificazione dell’art. 25)

1. Al comma sei dell’art. 25 del reg. r. 2/89 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di vincoli di parentela stabiliti al comma cinque dell’art. 14".

Art. 9

(Modificazioni dell’art. 26)

1. Il comma due dell’art. 26 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

"2. La Commissione, nominata dal Consiglio regionale, è presieduta dall’Assessore regionale ai lavori pubblici o in sua assenza dall’Assessore regionale alle finanze; oltre alle competenze indicate al comma uno, è altresì attribuito alla Commissione il compito di esaminare specifici casi non strettamente contemplati dal regolamento in vigore e proporre alla Giunta regionale le possibili soluzioni affinché siano rese esecutive. Per questi casi occorre presentare, ai fini della determinazione del reddito, il modello 740, 101, 201 o altri modelli fiscali attestanti il reddito percepito nell’arco dell’anno precedente o nell’anno della richiesta di mutuo, sempreché tali redditi diano garanzia di continuità".

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme del presente regolamento modificative del reg. r. 2/89 trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1991.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.