Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 99 - Testo storico

Legge regionale n. 99 del 24 12 1982

Bollettino ufficiale 27 12 1982 n. 20

Autorizzazione di spesa per la costruzione di un canile regionale.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1982, la spesa di Lire duecentomilioni per la costruzione di un canile regionale.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione dei provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere di lire duecentomilioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sull’istituendo capitolo 27970 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Alla Copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

- Variazione in aumento:

Settore 2.2.1 - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente.

Programma 2.2.1.05 - Interventi per opere pubbliche diverse.

Cap. 27970 di nuova istituzione: " Spese per la realizzazione di un canile regionale " L. 200.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali "Spese di investimento " L. 200.000.000

Art. 5

Lo stanziamento iscritto con la legge regionale 24 agosto 1982 n. 45 al cap. 50050 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente) è interamente destinato per L. 200.000.000 al finanziamento dell’onere previsto dalla presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.