Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 - Testo storico

Legge regionale n. 94 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089.

Art. 1

(1) Al fine di conservare l’integrità degli immobili notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089, la Regione Valle d’Aosta è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60 percento della spesa necessaria.

Art. 2

(1) I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità e l’integrità dell’edificio e a conservarne gli elementi costituenti il presupposto motivante della notifica.

Art. 3

(1) Le domande concernenti le provvidenze di cui all’articolo 1 devono essere inoltrate prima dello inizio dei lavori, all’assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate di:

1) dati catastali (estratto autentico di mappa e certificato);

2) rilievo in scala 1/ 100;

3) relazione e progetto delle opere da eseguire;

4) computo metrico estimativo;

5) impegno da parte del richiedente a consentire il controllo dell’esecuzione dei lavori da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;

6) atto di impegno da parte del richiedente a consentire la visita del pubblico all’immobile restaurato, secondo modalità da concordare con l’assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali.

(2) Qualora la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata, la stessa dovrà essere procurata a cura del richiedente; il relativo onere documentato sarà assunto a carico dell’assessorato per il turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 4

(1) Le domande vengono sottoposte a esame tecnico da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, che provvede a pronunciarsi sull’ammissibilità e interesse dell’intervento, sulla sua idoneità a conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2 e sulla congruità della spesa.

(2) Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve ipotizzare, almeno in via di massima, le condizioni di fruibilità da parte del pubblico del monumento restaurato.

(3) Le domande, corredate del parere di cui sopra, vengono inoltrate quindi all’esame della Giunta regionale, che decide in merito all’ammissibilità delle stesse e alla percentuale del contributo.

(4) L’erogazione delle somme avviene, fino a un ammontare non superiore al 50 percento del contributo, sulla base di documentazione attestante il procedere dei lavori, debitamente verificata dalla sovrintendenza per i beni culturali e ambientali; per la restante parte, sulla base del rendiconto dei lavori ultimati. È comunque prescritta l’esibizione di regolari fatture per un ammontare almeno pari all’importo del contributo concesso.

Art. 5

(1) Gli immobili restaurati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti, se l’avente causa non assume nei confronti della Regione gli oneri del proprietario.

Art. 6

(1) L’onere derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, previsto in lire 150.000.000 per l’anno 1983 ed in annue lire 200.000.000 a decorrere dall’anno 1984, graverà sul capitolo 46900 " Contributi per restauri di beni immobili di interesse artistico e storico o ambientale notificati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089 " del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

(2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1983 mediante prelievo della somma di lire 150.000.000 dal capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) Allegato n. 8 - Settore 4° promozione sociale - del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.09 " Musei - beni culturali e ambientali " del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Art. 7

(1) Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 150.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 46900 " Contributi per restauri di beni immobili di interesse artistico e storico o ambientale notificati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089 ". L. 150.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.