Legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91 - Testo storico

Legge regionale n. 91 del 31 12 1985

Bollettino ufficiale 21 01 1985 n. 1, 1° S.S. al n. 2 del 20 01 1986.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1986 e per il triennio 1986/1988.

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, annesso alla presente legge, in Lire 1.193.500.000.000 (Allegato A). Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, dalle quote di tributi erariali devoluti alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, annesso alla presente legge, in Lire 1.193.500.000.000 (Allegato B).

È autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1986, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1, allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

Ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 64, è autorizzata la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 1986, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Spese di gestione di servizi regionali)

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e le spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, ai sensi di legge o di regolamento, dalla Giunta regionale, nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 6

(Erogazioni al Consiglio regionale)

I fondi iscritti ai capitoli dal n. 20000 al n. 20060 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 7

(Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'allegato n. 6, annesso alla presente legge, nonché quelle relative a residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli nn. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell'allegato di cui al comma precedente ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per i crediti non prescritti e reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

Art. 8

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate impreviste le spese indicate nell'allegato n. 7, annesso alla presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1986 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 50800, dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) per l'iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 7, a fronte di spese di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 9

(Prelevamento dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985 n. 90 (legge finanziaria per gli esercizi 1986/1988), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1986 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali, di cui al capitolo n. 50820 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli della stato di previsione medesimo.

Art. 10

(Prelevamento dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 bis della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985 n. 90 (legge finanziaria per gli esercizi 1986/1988), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1986 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi, di cui al capitolo n. 50830 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 11

(Prelevamento dai fondi globali)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma quarto, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1985, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 12

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 13

(Contrazione di mutui passivi)

È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire cento miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 15 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente previsto in Lire 8.200 milioni per l'anno 1986 e in Lire 32.800 milioni annue a decorrere dal 1987 graverà sui capitoli n. 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e n. 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l'anno 1986 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti per complessive Lire 8.200 milioni già iscritti ai pertinenti capitoli;

- per gli anni 1987/ 1988 mediante utilizzo per Lire 65.600 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale per gli anni 1986/ 1988.

Art. 14

(Allegati al bilancio annuale)

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986:

Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2 - quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1986;

Allegato 3 a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3 b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281;

3 c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

3 d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4 a) - stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

4 b) - stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - classificazione ISTAT - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9 - garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale primo aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 15

(Bilancio pluriennale)

È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1986/ 1988 annesso alla presente legge (Allegato C).

Art. 16

(Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.