Legge regionale 9 aprile 1996, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 9

Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.

(B.U. 16 aprile 1996, n. 18).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce e sostiene, mediante erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attività istituzionale degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Regione.

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel territorio della Regione e secondo i criteri e le modalità previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5.

Art. 2

(Criteri di ripartizione dei contributi)

1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce. (1)

1bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda. (2)

2. I contributi erogati agli enti ed istituti di patronato sono finalizzati all'attività svolta sul territorio della Valle d'Aosta.

3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singolo istituto è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dagli istituti e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo istituto.

4. La ripartizione delle somme annualmente stanziate sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione è effettuata in base alle seguenti percentuali:

a) organizzazione: quindici per cento;

b) attività svolta: ottantacinque per cento.

Art. 3

(Procedure) (3)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.

2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.

Art. 4

(Liquidazione)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui all'art. 3, comma 2, con provvedimento del dirigente della struttura competente e liquidati agli istituti di patronato e di assistenza sociale. (4)

Art. 5

(Norme transitorie)

1. I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'art. 1 anche per l'attività svolta nel corso dell'anno 1994.

Art. 6

(Determinazione e copertura degli oneri)

1. L'onere previsto dalla presente legge è valutato, a decorrere dall'anno 1996, in annue lire 120.000.000 e graverà sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 60980 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998.

Art. 7

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 (Contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

b) legge regionale 8 novembre 1974, n. 37 (Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

c) legge regionale 30 novembre 1976, n. 59 (Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta - Ulteriore aumento della spesa annua per l'applicazione della legge stessa);

d) legge regionale 24 agosto 1982, n. 61 (Modificazioni alla normativa regionale riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

e) legge regionale 14 giugno 1989, n. 33 (Aumento della spesa annua di cui alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 e successive modificazioni, concernente contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta).

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'art. 1 è determinata da un sistema a punteggio sulla base dell'organizzazione e dell'attività relativa all'anno precedente:

a) ORGANIZZAZIONE:

1) sedi regionali con personale dipendente (che superano i 400 punti di attività nell'anno)

punti 1000

2) sedi regionali con personale dipendente (da 200 a 400 punti di attività nell'anno)

punti 500

3) sedi di zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del lavoro che raggiungono almeno 200 punti di attività nell'anno)

punti 500

4) sedi di zona (non riconosciute dall'Ispettorato del lavoro) con presenza di personale dipendente almeno una volta alla settimana

punti 100

b) ATTIVITA':

1) Tabella A

I.N.P.S.

Gruppo 1: Punti 6

1) Assegno di invalidità

2) Pensione di inabilità

Gruppo 2: Punti 4

3) Revisione assegno invalidità

4) Pensione di anzianità

5) Pensione di vecchiaia

6) Pensione ai superstiti

Gruppo 3: Punti 2

7) Pensione sociale

8) Ricostituzioni

9) Indennità di disoccupazione

2) Tabella B

I.N.A.I.L.

Gruppo 1: Punti 6

1) Indennizzo malattia professionale o infortunio non già denunciati

2) Costituzione rendita

3) Revisione rendita attiva o passiva

Gruppo 2: Punti 4

4) Richiesta rendita a superstiti di titolare di rendita

5) Richiesta rendita a superstiti di non titolare di rendita

Gruppo 3: Punti 2

6) Richiesta primo pagamento indennità "temporanea"

7) Richiesta prolungamento indennità "temporanea"

3) Tabella C

ALTRE AMMINISTRAZIONI

Gruppo 1: Punti 6

1) Pensioni privilegiate dirette e indirette

2) Pensioni di guerra

3) Pensioni invalidi civili, ciechi e sordomuti

Gruppo 2: Punti 4

4) Indennità di accompagnamento invalidi civili, ciechi e sordomuti

Gruppo 3: Punti 3

5) Pensioni di vecchiaia

6) Pensioni di anzianità

7) Pensioni ai superstiti

Gruppo 4: Punti 1

8) Riliquidazione pensione

Gruppo 5: Punti 50

9) Pratiche legali definite con esito positivo.".

(2) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

(3) Articolo così sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:

"(Procedure)

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli istituti di patronato ed assistenza sociale devono far pervenire all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, entro il 30 aprile di ogni anno, una copia della documentazione di cui all'art. 12 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764 (Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale), relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

2. L'Amministrazione regionale controlla l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato tramite l'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta che provvede all'invio degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c) del d.m. lavoro e previdenza sociale 764/1994, con i tempi previsti dall'art. 14, comma 1, lett. d) dello stesso decreto.".

(4) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui all'art. 3, comma 2, con provvedimento della Giunta regionale e liquidati agli istituti di patronato e di assistenza sociale.".