Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 23 02 1993

Bollettino ufficiale 2 3 1993 n. 10

Istituzione dell’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche.

Art. 1

(Finalità e istituzione)

1. La Regione autonoma Valle d’Aosta istituisce l’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche quale strumento per la raccolta sistematica dei dati sulle forniture e sui lavori affidati dalle pubbliche amministrazioni e per la loro pubblicità.

2. L’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche viene istituito nell’ambito del Servizio affari generali e interventi diretti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 2

(Funzioni dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni svolge le seguenti funzioni:

a) raccolta da tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti ivi comprese le società a prevalente capitale pubblico dei dati sulle forniture e sui lavori da essi affidati;

b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati informatica;

c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche.

Art. 3

(Comunicazioni all’Osservatorio)

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante " Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pubbliche ", tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale le informazioni sulle forniture e sui lavori da essi affidati secondo modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Art. 4

(Notiziario regionale degli appalti e concessioni)

1. Il notiziario regionale degli appalti e concessioni, pubblicato semestralmente ai sensi dell’articolo 8 della legge 80/1987, riporta i dati relativi:

a) alle gare d’appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d’asta non risulti inferiore ai centocinquanta milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;

b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l’indicazione delle loro caratteristiche;

c) agli appalti, gli eventuali subappalti e le concessioni ultimate nei sei mesi precedenti la pubblicazione, indicando per ciascun lavoro e fornitura l’importo contrattuale, l’ammontare delle perizie di variante e suppletive, l’importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze; i premi di accelerazione corrisposti.

2. Il notiziario regionale è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.

Art. 5

(Istituzione della banca dati informatica)

1. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni pubbliche viene istituita presso l’Osservatorio regionale una banca dati informatica. Questa è collegata in rete con tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 4 e 5, valutati nell’anno 1993 in complessive lire 40.000.000, graveranno sul capitolo n. 49305 (di nuova istituzione) " Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche e della relativa banca dati informatica " del bilancio di previsione per l’anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio concernente: A - Area istituzionale - 1 - funzionamento - 1.2 " Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche.

3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno determinati, a decorrere dal 1994, con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 7

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 40.000.000

b) in aumento:

programma regionale 1.3.

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.15.06

Cap. 49305 (di nuova istituzione)

" Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche e della relativa banca dati informatica.

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 9 " lire 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.