Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 -

(Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.

(B.U. 24 marzo 1992, n. 13).

Art. 1

(Finalità).

1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa, della discesa con la slitta o lo slittino, dello sci di fondo o per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge. (01)

Art. 2

(Ambiti di applicazione della legge).

1. Le aree di cui all'articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa con gli sci, i monosci o la tavola da neve, alla discesa con la slitta o lo slittino, a snowpark, per la pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, i monosci o la tavola da neve, oppure a funpark, per altre attività ludiche sulla neve; (02)

b) pista di fondo: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo oppure per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo. (03)

2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma uno possono essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche, a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération international de ski (FIS); in tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al pubblico per l'intera durata della competizione e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

Art. 3

(Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo)*.

1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.

2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", devono essere compatibili con tale normativa.

3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:

a) per le piste di discesa e per le piste di risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo che confluiscono nelle piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste; (04)

b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.

4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.

5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione progettuale, su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo: (1)

a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;

b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:

1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;

2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;

3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;

4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;

5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;

6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;

7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.);

8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);

c) sezioni trasversali;

d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;

e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;

f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;

g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);

2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);

3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);

4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;

5) proposta motivata di classificazione della pista;

h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.

5bis. Per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolarne l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista. (1a1)

5ter. La domanda di classificazione di cui al comma 5 contiene, inoltre, la dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero la richiesta di avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista ai sensi dell'articolo 3bis. (1a2)

5quater. Il soggetto richiedente la classificazione della pista comunica a tutti i proprietari delle aree indicate nella relativa domanda l'avvio del procedimento per la classificazione della pista, per la dichiarazione di pubblica utilità della pista e delle eventuali opere accessorie e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura regionale competente in materia di piste di sci. (1a3)

6. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione, fermo restando il rispetto della normativa regionale in materia di valutazioni ambientali e, se del caso, della valutazione di incidenza, indice apposita conferenza di servizi, convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette, tutela del paesaggio e, se del caso, in materia di espropriazioni, i rappresentanti del Comune competente per territorio, nonché i membri della Commissione di cui all'articolo 6. (1a4)

7. Acquisito il parere della conferenza di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), a classificare la pista e a localizzare l'area sciabile attrezzata. Tale deliberazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nonché costituisce variante al piano regolatore generale del Comune interessato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). (1a5)

7bis. La classificazione della pista decade nel caso in cui la stessa non sia mantenuta in esercizio per un periodo superiore a cinque anni. (1a)

7ter. Nel caso di riclassificazione di una pista esistente per modifica del tracciato o di altre caratteristiche morfologiche, resta valida, ai fini dell'esercizio della pista, la classificazione precedente, sino a quando siano mantenute le caratteristiche originarie. (1a6)

Art. 3bis

(Procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista) (1b)

1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo le modalità di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nel caso in cui non ci sia la disponibilità delle aree interessate. (1b1)

2. (1b2)

3. (1b3)

4. La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di espropriazioni che, contestualmente, determina l'ammontare dell'indennità sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. L'indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio, è determinata limitatamente al periodo di utilizzo e tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo, nonché della valenza turistica e della posizione geografica dell'area interessata.

6. L'indennità è corrisposta dal gestore della pista mediante una somma versata una tantum, a fronte del gravame imposto al fondo servente e a eventuali fabbricati, e una somma versata annualmente, quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché per eventuali altri danni prodotti a seguito dell'utilizzo delle aree interessate.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è avviato anche nel caso di piste di sci già classificate e utilizzate in base ad un accordo con il proprietario del fondo interessato, allorquando l'accordo venga a scadere. In tali casi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, il gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione del titolo per la costituzione coattiva della servitù di pista.

Art. 3ter

(Servitù di pista) (1c)

1. La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà:

a) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

b) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione e alla preparazione e battitura delle piste di sci;

d) costruire e mantenere, per la durata della servitù, le opere funzionali alla pista e agli impianti di innevamento;

e) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso e interventi di reinerbimento;

f) eseguire opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno, di sostegno e di drenaggio, nonché eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

g) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento e delle loro pertinenze alle rete idrica ed elettrica;

h) accedere, durante ogni periodo dell'anno, per realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, nonché tutti gli impianti direttamente o indirettamente connessi all'esercizio delle piste di sci;

i) inibire qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste di sci, anche durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;

j) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo delle piste di sci.

2. La servitù di pista si estingue con il venir meno della classificazione della pista.

3. Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul fondo gravato da servitù di pista non può, in ogni caso, pregiudicare in alcun modo, anche mediante la realizzazione di opere, l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. Alla fine di ogni stagione invernale, il gestore della pista deve restituire i fondi in condizioni tali da consentirne, per quanto possibile, l'uso cui sono destinati.

Art. 3quater

(Ripristino dei terreni) (1d)

1. Il fondo gravato da servitù deve essere riconsegnato al proprietario, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, salvo diversi accordi tra il gestore delle piste e il proprietario del fondo.

2. Il gestore delle piste provvede in particolare alla demolizione delle costruzioni e all'asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva, se pregiudicata dai lavori effettuati sui fondi.

Art. 3quinquies

(Espropriazione di aree per la realizzazione di opere accessorie) (1e)

1. Il soggetto richiedente la classificazione può ottenere l'espropriazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie attinenti alla manutenzione e alla funzionalità della pista, ancorché al di fuori del perimetro della stessa, nel caso in cui non ne abbia la disponibilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, alla domanda di classificazione il richiedente deve allegare copia del progetto definitivo dell'opera da realizzare e della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio al proprietario dell'area interessata, nonché le eventuali osservazioni pervenute.

3. (1e1)

4. (1e1)

5. La conferenza di servizi di cui al comma 3 valuta la fattibilità delle opere accessorie ed esprime altresì, anche con riferimento all'idoneità tecnica della pista di sci, un parere sulla classificazione della pista, impartendo, se del caso, le necessarie prescrizioni.

6. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 7, che localizza l'area sciabile attrezzata equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio anche delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2004. (1e2)

7. Il procedimento di cui al presente articolo può essere avviato anche nel caso di piste già classificate. In tali casi, il gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista, con contestuale richiesta di espropriazione delle aree interessate, alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione del titolo per l'espropriazione.

Art. 4

(Segnaletica delle piste).

1. Le piste classificate a norma dell'articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. La segnaletica di cui al comma uno, da realizzarsi in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della stessa.

3. Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi principale alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma uno dell'articolo 8.

Art. 5

(Elenco regionale delle piste).

1. Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento. Le mappe georeferenziate delle piste sono inoltre pubblicate sul geoportale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. (1f)

2. Nell'elenco di cui al comma uno sono in particolare indicate:

a) generalità del gestore della pista;

b) classificazione della pista;

c) generalità del direttore delle piste.

Art. 6

(Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci).

1. Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci. (1g)

2. Fanno parte della Commissione:

a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;

b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;

d) un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati (1h);

f) un rappresentante dell'Unione valdostana guide d'alta montagna (UVGAM), o suo delegato;

g) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS), o suo delegato;

h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo delegato;

h bis) un membro designato dall'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta (ASIVA) (2).

3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

4. L'Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma due.

5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma cinque dell'articolo 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.

7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. (2a)

Art. 7

(Compiti della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci).

1. La Commissione tecnico - consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 3 e dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:

a) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;

b) la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all'articolo 4;

c) le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista.

°°°°°cbis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti. (2a1)

Art. 8

(Gestore di pista).

1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all'articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:

a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;

b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all'articolo 4;

c) assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste (2b);

d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell'articolo 5;

e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c), del comma uno dell'articolo 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma due dell'articolo 2.

1 bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste (3).

Art. 9

(Direttore delle piste).

1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma uno dell'articolo 8, sono demandati i seguenti compiti:

a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;

b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all'articolo 10, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.

1 bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis (4).

Art. 10

(Commissione locale valanghe) (5)

Art. 11

(Comportamento dello sciatore e accessi di servizio).

1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2(Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15) (6).

2. Fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, è vietato percorrere:

a) le piste di discesa per lo sci e le aree destinate a snowpark, con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve;

b) le piste di discesa destinate a slitte o slittino, se non con tali mezzi;

c) le aree destinate a funpark con gli sci, i monosci e la tavola da neve;

d) le piste di fondo, se non con gli appositi sci. (6a)

2 bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura. Al di fuori dell'orario di apertura delle piste, al solo fine di permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l'accompagnamento di uno o più maestri di sci, messi a disposizione dall'esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell'assenza di luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui (7).

3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.

Art. 11 bis

(Tariffe di pagamento per l'utilizzo delle piste di sci di fondo). (8)

1. L'utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall'ente gestore, nei limiti proposti dall'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Art. 12

(Vigilanza e sanzioni). (9)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.

°°°°° 2bis.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. (9a)

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300. (9b)

3bis. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 spetta anche al personale dei gestori delle piste o dei soggetti dagli stessi all'uopo incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), al quale è stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio. (10)

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13

(Disposizioni transitorie). (11)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l'elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste.

2. I soggetti di cui al comma uno devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge , la prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi dell'articolo 3.

3. La comunicazione di cui al comma uno è condizione per l'esercizio e l'apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all'avvenuto rilascio del provvedimento di classificazione.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione del comma otto dell'articolo 6, previsto in annue lire 4.000.000, grava sull'istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

2. Alla copertura dell'onere annuo di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994 (cod. D. 4.2.1.).

3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 4.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.2.12.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.

Cap. 64825 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci" lire 4.000.000

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A

Requisiti tecnici e classificazione delle piste - Art. 3

1) Requisiti comuni

Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:

- sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;

- sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

- sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;

- presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura al pubblico, una situazione di pericolo;

- sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;

- in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l'attraversamento.

2) Requisiti delle piste di sci da discesa

Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:

- hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi;

- hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non inferiore a metri 15;

- possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati;

- se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;

- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari (es. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente segnalati;

- la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente segnalata e avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.

3) Classificazione delle piste di sci da discesa

Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu)

pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25%, fatta eccezione per brevi tratti;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)

pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40%, fatta eccezione per brevi tratti;

c) pista difficile (segnata in nero)

pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste segnate in rosso.

4) Requisiti delle piste di sci da fondo

Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti:

- salvo tratti opportunamente segnalati i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;

- salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;

- salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;

- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;

- la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che consentono l'eventuale agevole arresto dello sciatore;

- onde garantire la varietà e l'apprezzabilità del percorso, ai tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi tratti pianeggianti.

5) Classificazione delle piste di sci da fondo

Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu)

- praticabile da sciatori principianti;

- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno costante;

- avente pendenza longitudinale non superiore al 10%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

- avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;

- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;

- avente sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;

- avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali curve molto strette, salite ripide o lunghe comportanti una certa padronanza delle tecniche di sciata e superabili da un novizio solo con passo a scaletta, discese ripide e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)

- praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo;

- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport con certo impegno;

- avente pendenza longitudinale non superiore al 20%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

- avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;

- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;

- avente sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

- avente tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile (segnata in nero)

- praticabile da sciatori esperti;

- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una buona padronanza delle tecniche sciistiche;

- avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

- avente lunghezza anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

- avente dislivello massimo anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

- avente sezione che può presentare pendenza trasversale;

- avente tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.

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*L'art. 5 della L.R. 19 giugno 2000 , n. 14 ha disposto che, con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'art. 2 della stessa legge, le disposizioni di tale articolo sono abrogate, limitatamente alle parti in cui regolano i procedimenti amministrativi.

(01) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.".

(02) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;".

(03) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici.".

(04) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;".

(1) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

L'alinea del comma 5 dell'art. 3 era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11, nel modo seguente:

"5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo:".

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 3 recitava:

"5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:".

(1a1) Comma inserito dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

(1a2) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

(1a3) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

(1a4) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Il comma 6 dell'articolo 3 era già stato sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, nel modo seguente:

"6. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione, indice apposita conferenza di servizi, convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette, tutela del paesaggio e, se del caso, in materia di espropriazioni, i rappresentanti del Comune competente per territorio, nonché i membri della Commissione di cui all'articolo 6.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 3 recitava.

"6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6, per il prescritto parere.".

(1a5) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Il comma 7 dell'art. 3 era già stato modificato dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3, nel modo seguente:

"7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di trasporti provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista. Il decreto localizza l'area sciabile attrezzata, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11). Il decreto costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)."

e, precedentemente, era già stato sostituito dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13, nel modo seguente:

"7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di trasporti provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista. Il decreto localizza l'area sciabile attrezzata, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'art. 3 recitava:

"7. Acquisito il parere di cui al comma sei, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista.".

(1a6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(1a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 11.

(1b) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 11.

(1b1) Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 3bis recitava:

"1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, a seguito di esito negativo delle trattative con il proprietario del fondo servente volte alla conclusione di accordi privatistici diretti alla costituzione volontaria della servitù di pista. A tal fine, trascorsi trenta giorni dalla data di inizio della trattativa, il soggetto interessato alla classificazione comunica al proprietario del terreno interessato l'avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista.".

(1b2) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 3bis recitava:

"2. Il richiedente deve allegare alla domanda di classificazione una dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero copia della comunicazione di cui al comma 1, nonché le eventuali osservazioni pervenute.".

(1b3) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 3bis recitava:

"3. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, localizza l'area sciabile attrezzata, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).".

(1c) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 11.

(1d) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 11.

(1e) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 11.

(1e1) Commi abrogati dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 3quinquies recitavano:

"3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione con contestuale richiesta di espropriazione ai sensi del comma 1, indice apposita conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di espropriazioni, assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette e tutela del paesaggio, nonché del Comune competente per territorio.

4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 partecipano, inoltre, i soggetti di cui alle lettere e), f), g), h) e hbis) del comma 2 dell'articolo 6.".

(1e2) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 3quinquies recitava.

"6. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, localizza l'opera di pubblica utilità, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003, e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2004.".

(1f) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.".

(1g) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.".

(1h) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 6 recitava:

"e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune;".

(2) Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

(2a) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 8 dell'articolo 6 era già stato sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21, nel modo seguente:

"8. Ai componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 6 recitava:

"8. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.".

(2a1) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 27.

(2b) Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 8 recitava:

"b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all'articolo 4;".

(3) Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

(4) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

(5) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), della L.R. 4 agosto 2010, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Commissione locale valanghe)

1. Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.

2. La Commissione di cui al comma uno è così composta:

a) un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;

b) una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;

c) un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.

3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.

4. Il parere di cui al comma uno, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali.".

(6) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.".

(6a) Comma sostituito dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 11 recitava:

"2. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.".

(7) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 5, comma 2, della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39, il testo del comma 2bis dell'articolo 11 recitava:

"2bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.".

(8) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

(9) Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai Comuni e al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo,

sport e beni culturali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

3. per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente " Modifiche al sistema penale. ".

(9a) Comma inserito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2004, n. 27.

(9b) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Il comma 3 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 11, comma 3, della L.R. 15 novembre 2004, n. 27:

"3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250."

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 7, comma 1, della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39:

"3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).".

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 12 recitava:

"3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente " Modifiche al sistema penale ".

(10) Comma inserito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

(11) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, si veda l'art. 1 della L.R. 26 marzo 1993, n. 15.