Legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 29 01 1987

Riforma dell'organizzazione turistica della Regione.

(B.U. 27 febbraio 1987, n. 4, 1° S.S. al n. 4 del 25 febbraio 1987)

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Finalità )

1. La presente legge disciplina la riforma dell'organizzazione turistica regionale allo scopo di promuovere e sviluppare il turismo inteso come attività economica fondamentale della Regione Valle d'Aosta.

Art. 2

(Attività di promozione turistica)

1. La Regione provvede, secondo le disposizioni recate della presente legge, alle attività di promozione turistica ed in particolare a:

a) promuovere, propagandare, pubblicizzare in Italia ed all'estero l'immagine turistica dell'intero territorio regionale;

b) partecipare a scopi di promozione turistica a fiere, mostre, rassegne o convegni nazionali ed esteri;

c) effettuare studi, rilievi, ricerche per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

d) individuare e delimitare gli ambiti turistici nonché istituire le aziende di promozione turistica ( APT);

e) regolamentare le associazioni pro loco.

2. Le attività di promozione turistica all'estero, di cui alle lettere a) e b) sono svolte con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del DPR 22 febbraio 1982, n. 182.

TITOLO II

(Comitato regionale per il turismo)

Art. 3

(Comitato regionale per il turismo)

1. È istituito, quale organo consultivo in materia di turismo e industria alberghiera, il Comitato regionale per il turismo.

2. Il parere del Comitato di cui al comma precedente deve essere richiesto:

a) sui progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale afferenti la materia del turismo

e dell'industria alberghiera;

b) sui programmi di promozione turistica da svolgersi in Italia e all'estero elaborati annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 4

(Composizione del Comitato regionale per il turismo)

1. Il Comitato regionale per il turismo è composto da:

a) l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, che lo presiede;

b) un presidente di APT, o suo sostituto permanente, designati dai presidenti di APT in apposita riunione;

c) un rappresentante delle associazioni pro - loco, o suo sostituto permanente, designati dalle associazioni stesse in apposita riunione;

d) il dirigente dell'ufficio regionale per il turismo, o suo delegato permanente;

e) un direttore di APT, o suo sostituto permanente, designati dai direttori in apposita riunione;

f) due rappresentanti delle aziende alberghiere, o loro sostituti permanenti, designati d'intesa tra le associazioni di categoria operanti a livello regionale;

g) un rappresentante, o suo sostituto permanente, di ciascuna delle seguenti categorie, designati d'intesa tra le associazioni di categoria operanti a livello regionale:

- campeggi e villaggi turistici

- commercio

- cooperazione

- ristorazione

- artigianato

- impianti a fune

- aziende termali

- agenzie di viaggio

- aziende agrituristiche

- maestri di sci

- guide di alta montagna

- guide turistiche;

h) un lavoratore del settore del turismo, o suo sostituto permanente, designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione;

i) tre esperti in materia di turismo e industria alberghiera, designati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza.

2. Il comitato, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

Art. 5

(Nomina e funzionamento del Comitato regionale per il turismo)

1. Il Comitato regionale per il turismo è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

2. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

3. I pareri sono adottati a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il comitato, su proposta del presidente, nomina tra i componenti il comitato stesso un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale per il turismo.

6. Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta la Giunta regionale dovrà ugualmente provvedere alla nomina del comitato prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, ferma restando la possibilità della successiva integrazione. Il comitato si intende validamente costituito anche nell'ipotesi di mancata nomina di uno o più componenti.

7. I membri del comitato che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

8. Ai componenti il comitato estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire trentamila a seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per i dipendenti della Regione, in quanto applicabili.

TITOLO III

(Aziende di promozione turistica - APT)

Capo I

(Istituzione e compiti delle APT)

Art. 6

(Aziende di promozione turistica - APT)

1. Ai fini di una più razionale organizzazione del settore turistico, da attuarsi in armonia con i principi sanciti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono istituite le Aziende di promozione turistica( APT).

2. Le APT sono organismi tecnico -operativi e strumentali costituiti per il conseguimento di finalità turistiche; hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, dalla presente legge e dagli atti di indirizzo politico - amministrativo della Regione Valle d'Aosta; operano sotto la vigilanza della Regione, che può sempre esaminare l'andamento e emanare direttive, e in collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

3. Ogni APT opera in uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati a norma dell'articolo 7.

Art. 7

(Ambiti territoriali turisticamente rilevanti)

1. Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono individuati con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari competenti; essi possono comprendere il territorio o parte del territorio, di uno o più Comuni limitrofi.

2. Nella definizione degli ambiti deve tenersi conto dell'esistenza di preminenti interessi turistici omogenei e/ o complementari, nonché di adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di un significativo movimento turistico globale; saranno in particolare tenuti in considerazione i seguenti indicatori:

a) attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 1000 posti letto ufficialmente censiti;

b) movimento turistico alberghiero ed extralberghiero non inferiore a 100.000 presenze annue.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, formula una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti e la trasmette alle Comunità Montane e ai Comuni interessati, i quali devono esprimere il loro parere entro il termine di 30 giorni; in mancanza di risposta entro tale termine la proposta si riterrà approvata.

4. La proposta di cui al comma precedente, eventualmente modificata alla luce dei pareri espressi dalle Comunità montane e dai Comuni, è quindi sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio regionale.

5. Le località incluse negli ambiti di cui al presente articolo sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

6. Con la delibera di individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti si provvede altresì alla costituzione delle relative APT, individuandone la denominazione e la sede.

7. Alla successiva individuazione e delimitazione di ambiti turistici, nonché alla modifica territoriale di quelli già individuati e delimitati, si provvede con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi di cui ai commi precedenti, sentito inoltre il parere delle APT competenti per territorio, nonché del Comitato regionale per il turismo, di cui all'articolo 3, qualora già costituito.

Art. 8

(Compiti delle APT)

1. Le APT hanno il compito di promuovere e incrementare lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di competenza.

2. In particolare:

a) svolgono attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, con esclusione delle iniziative autonome di promozione all'estero, che devono essere autorizzate dalla Regione, previa verifica della loro conformità alla legislazione vigente;

b) istituiscono servizi ed uffici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti;

c) promuovono e attuano manifestazioni, spettacoli e iniziative di interesse turistico;

d) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali;

e) promuovono la realizzazione di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, di cui possono altresì assumere la gestione, stipulando all'uopo le eventuali convenzioni necessarie:

f) contribuiscono alla valorizzazione e alla difesa del patrimonio paesaggistico, storico e artistico.

3. L'assunzione delle gestioni di cui al punto

e) e, in generale, l'esercizio di attività economiche da parte delle APT dovranno essere previamente autorizzati dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 9

(Uffici di informazione ed accoglienza turistica IAT)

1. Le APT possono istituire, previo nullaosta della Regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT, nei Comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

2. È consentito l'uso della medesima denominazione ( IAT) anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni turistiche " pro - loco " d'intesa con il Comune interessato, previo nulla - osta della Regione, cui spetta valutare l'idoneità dei locali, attrezzature e personale addetto.

3. Tutti gli IAT devono adottare il medesimo segno distintivo, elaborato dalla Regione.

Capo II

(Amministrazione delle APT)

Art. 10

(Organi dell'APT)

1. Sono organi dell'APT:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori.

Art. 11

(Consiglio di amministrazione dell'APT) 1. Il Consiglio di amministrazione delle APT è nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali ed è composto da:

a) il Sindaco, o un consigliere comunale da questi delegato, di ciascuno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dell'APT;

b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d'intesa tra le associazioni di categoria operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:

- albergatori,

- esercenti pubblici diversi dagli albergatori,

- esercenti parchi di campeggio villaggi turistici,

- esercenti impianti a fune,

- commercianti;

c) un rappresentante delle associazioni pro - loco esistenti nell'ambito territoriale di competenza dell'APT;

d) un rappresentante dei maestri di sci, qualora nell'ambito territoriale di competenza dell'APT, risulti regolarmente autorizzata ed operante almeno una scuola di sci; a dette scuole spetta la relativa designazione;

e) un rappresentante delle guide di alta montagna, qualora nell'ambito territoriale di competenza dell'APT, risulti costituita e operante una società locale di guide e aspiranti guide; a detta società spetta la relativa designazione;

f) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, aventi sede nell'ambito territoriale di competenza dell'APT;

g) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione;

h) due esperti in materia di turismo designati dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal dipendente dell'APT di grado più elevato.

3. Le designazioni dei nominativi dei rappresentanti devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza di designazione entro tale termine l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, previo un ulteriore invito a provvedere entro un termine non superiore a 10 giorni, provvede alla nomina anche in mancanza di designazione, al fine di garantire il funzionamento dell'APT.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei rappresentanti dei Comuni, devono risultare residenti o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale di competenza dell'APT.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e, benché scaduto, continua a esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e quando se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta che ne venga fatta almeno da un terzo dei membri del Consiglio stesso.

7. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo o quando non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

9. Nei casi di cessazione dalla carica, l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali provvede alla relativa sostituzione con l'osservanza dei criteri di rappresentatività stabiliti dal presente articolo.

Art. 12

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione emana le direttive e adotta gli atti di carattere generale per lo svolgimento dei compiti dell'APT; in particolare delibera sulle seguenti materie:

a) elezione del Presidente;

b) elezione dei membri del Comitato esecutivo;

c) approvazione dello statuto;

d) determinazione dei programmi e delle direttive generali concernenti l'attività dell'APT;

e) bilancio preventivo, conto consuntivo e variazioni di bilancio;

f) approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici, la pianta organica dell'APT, nonché il funzionamento degli organi amministrativi;

g) acquisti, alienazioni e in genere disposizioni relative al patrimonio immobiliare dell'APT che comportano spese o preventivi superiori a L. 20.000.000;

h) le spese superiori a L. 20.000.000 e quelle vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

i) istituzione degli uffici di informazione e accoglienza turistica( IAT);

l) le liti attive e passive.

Art. 13

(Comitato esecutivo dell'APT)

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente dell'APT di grado più elevato.

2. Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. Esso attua le direttive e i programmi del Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'APT e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente.

5. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

(Presidente dell'APT)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo del Consiglio stesso.

2. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'APT, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell'attività dell'APT, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

5. Adotta, in caso d'urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Comitato da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre venti giorni dalla data di adozione;

i provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti.

Art. 15

(Collegio dei revisori dell'APT)

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un esperto in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente;

b) due funzionari dell'amministrazione regionale esperti in materia giuridico - amministrativa e finanziaria.

2. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo - contabile sugli atti di amministrazione delle APT, riferendone al Consiglio di amministrazione e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

3. I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

4. Possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

5. Sono tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta della stessa, ogni informazione o notizia che essi abbiano in facoltà di ottenere per effetto della loro appartenenza al Collegio.

Art. 16

(Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferte)

1. Al Presidente compete un'indennità di carica di lire duecentocinquantamila mensili.

2. Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese di trasferta nella misura prevista all'ottavo comma dell'articolo 5.

3. Ai revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua di lire trecentomila, con la maggiorazione del 30 percento per il Presidente del Collegio;

spetta altresì il rimborso delle eventuali spese di trasferta nella misura prevista all'ottavo comma dell'articolo 5.

4. Le spese relative alla corresponsione delle somme di cui al presente articolo sono poste a carico del bilancio dell'azienda.

Art. 17

(Controlli)

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo devono essere inviate all'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, entro quindici giorni dalla loro adozione, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al successivo terzo comma che sono trasmesse direttamente alla Commissione regionale di controllo prevista dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 recante disciplina dei controlli sugli enti locali e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le deliberazioni concernenti i programmi di attività, lo statuto, le assunzioni stagionali, gli incarichi di consulenza e di collaborazione autonoma coordinata, l'istituzione di uffici IAT diventano esecutive dopo la loro approvazione da parte dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, decorsi trenta giorni dal loro ricevimento senza che siano stati formulati rilievi o ne sia stata motivata la mancata approvazione. Per l'assunzione di gestione di impianti, opere, attrezzature e servizi e, in generale, per l'esercizio di attività economiche valgono le norme di cui all'articolo 8, terzo comma.

3. Le deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, alla pianta organica e ai regolamenti del personale, agli acquisti e alle alienazioni di beni immobili sono sottoposte al controllo della Commissione regionale di controllo, previo parere dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, secondo le modalità e procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'esercizio di tali funzioni la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'Assessorato regionale del Turismo, designato dall'Assessore.

4. Le deliberazioni non soggette ai controlli di cui ai commi precedenti sono immediatamente esecutive; possono tuttavia essere annullate o la loro esecutività può essere sospesa a seguito di richiesta di chiarimenti qualora vengano formulati rilievi di legittimità entro venti giorni dal loro ricevimento dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

5. Ove siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio il termine di 20 giorni inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento di questi; decorso inutilmente detto termine le deliberazioni divengono definitivamente esecutive.

6. L'articolo 38 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 è abrogato.

Art. 18

(Scioglimento degli organi dell'APT)

1. Gli organi dell'APT possono essere sciolti con provvedimento dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge, di regolamenti o di direttive regionali e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'APT; lo scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza del Presidente e del Comitato esecutivo.

2. L'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali nomina contestualmente un commissario per l'amministrazione dell'APT.

3. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.

4. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un commissario per il compimento dell'atto stesso.

Art. 19

(Entrate dell'APT)

1. Le entrate delle APT sono costituite da:

a) i proventi di natura tributaria ed extratributaria previsti dalle leggi vigenti;

b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione; c) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione, degli enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati.

Art. 20

(Gestione finanziaria e contabilità dell'APT) 1. I bilanci dell'APT sono redatti nel rispetto delle norme vigenti in materia di contabilità degli enti locali, in quanto applicabili.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo di un esercizio devono essere trasmesse alla Commissione regionale di controllo entro il 1° novembre dell'anno precedente; quelle relative al rendiconto consuntivo devono essere trasmesse entro il mese di maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 21

(Personale delle APT)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle APT sono definiti con legge regionale.

CAPO III

(Norme transitorie)

Art. 22

(Nomina Commissario)

1. L'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali nomina, per ciascuna delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, un commissario, previo scioglimento dei Consigli di amministrazione delle aziende stesse.

2. Gli organi dell'azienda, compresi gli eventuali commissari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data di nomina del predetto commissario.

Resta salva la possibilità di nominare i commissari ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, per tutto il tempo necessario alla nomina dei commissari delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui al presente articolo.

3. Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al successivo comma.

4. Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'ente fino alle consegne agli organi delle nuove APT.

5. Spetta altresì al commissario provvedere in ordine al conto consuntivo dell'azienda relativo all'ultimo esercizio finanziario, qualora lo stesso non sia stato ancora approvato. L'approvazione di detti conti, verificati dal Collegio dei revisori dei conti e soggetti al solo controllo della Giunta regionale, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei conti consuntivi pregressi. 6. Il commissario approva inoltre, a termini delle disposizioni recate dal DPR 27 agosto 1960, n. 1042, uno o più conti consuntivi relativi al periodo della propria gestione e per la parte di esercizio finanziario eventualmente non ricompresa nel conto consuntivo di cui al comma precedente. Il conto consuntivo della gestione commissariale è presentato al Consiglio di amministrazione della nuova APT, in tempo utile per consentire l'inclusione delle relative risultanze nel bilancio di previsione dell'APT medesima,

previa verifica del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione della nuova APT dispone per i successivi adempimenti a termini dell'articolo 17 assumendo quale data di riferimento quella di consegna del consuntivo stesso.

7. Il commissario provvederà anche ad effettuare la consegna al direttore della nuova azienda o a funzionari designati dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'azienda soppressa, in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 23.

8. Al commissario è corrisposta una indennità di carica di L. 600.000 pro mese o frazione di mese. Allo stesso spetta inoltre l'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito all'articolo 16, ultimo comma.

9. Le indennità ed i rimborsi di cui al precedente comma sono posti a carico dell'azienda.

Art. 23

(Soppressione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)

1. Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuiti fino alla data di costituzione delle nuove aziende ai sensi dell'articolo 7.

2. Alla stessa data le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è trasferito alle nuove APT, che subentrano in ogni rapporto attivo e passivo.

3. I beni mobili ed immobili delle aziende soppresse, che sono totalmente destinati ad attività diverse da quelle di istituto, sono trasferiti alla Regione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale i beni di cui al precedente comma saranno trasferiti a titolo gratuito in uso o in proprietà ai comuni per essere destinati a finalità turistiche.

5. Nel caso di aziende il cui ambito territoriale di competenza non sia ricompreso in alcun ambito turisticamente rilevante, le aziende stesse sono soppresse alla data di individuazione e delimitazione degli ambiti ai sensi dell'articolo 7 e sono poste in liquidazione.

6. Fermo rimanendo quanto disposto dal terzo e quarto comma, la Regione succede alle aziende di cui al precedente comma nella proprietà dei rispettivi beni mobili ed immobili, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati ed acquisisce direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

7. Per ciascuna azienda di cui al quinto comma, l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali nomina un commissario liquidatore per la durata massima di sei mesi, con il compito di approntare e approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'articolo 22, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione, all'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 22 nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione dell'azienda stessa.

8. Al termine del mandato ciascun commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere all'Assessore regionale al turismo la situazione finanziaria e patrimoniale a tale data dell'azienda soppressa, corredata di una relazione illustrativa e ad effettuare, nel contempo, il versamento al Tesoriere della Regione dell'eventuale giacenza di cassa residua. Provvederà inoltre ad effettuare la consegna a funzionari designati dall'Assessore regionale al turismo, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'azienda soppressa. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

9. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Regione saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dai commissari liquidatori di cui al precedente comma.

Art. 24

(Personale delle aziende)

1. Ciascuna APT costituita ai sensi della presente legge adotta, entro sessanta giorni dalla propria costituzione, il regolamento e la pianta organica del personale.

2. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento e dell'approvazione della pianta organica ciascuna APT utilizza provvisoriamente il personale già addetto alle disciolte aziende di soggiorno il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito entro l'ambito turistico della nuova APT.

3. Nel caso di aziende disciolte, il cui ambito territoriale di competenza non sia stato assorbito entro l'ambito turistico di una delle nuove APT, ai fini della provvisoria utilizzazione del relativo personale la Giunta regionale provvede assegnando alle APT il predetto personale, su domanda del medesimo da presentarsi entro sessanta giorni dallo scioglimento dell'azienda ed in base a conforme proposta della commissione di cui all'articolo 25, la quale provvederà mediante apposite graduatorie per titoli formulate secondo criteri stabiliti dalla commissione stessa.

4. Il personale che non presenti domanda ai fini del precedente comma cessa la propria attività a far data dalla scadenza del termine di cui al comma medesimo ed è ammesso al trattamento di previdenza e quiescenza cui abbia diritto.

5. In sede di prima applicazione della presente legge i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna APT sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso la disciolta azienda già ubicata entro l'ambito turistico della nuova APT.

6. In caso di più aventi diritto ovvero di mancata corrispondenza tra i posti della disciolta azienda di provenienza e quelli previsti nell'organico della nuova APT, i posti sono assegnati dalla Giunta regionale su proposta della commissione richiamata al precedente terzo comma da formularsi analogamente a quanto previsto nel comma medesimo.

7. Il personale non collocato negli organici delle APT ai sensi dei commi precedenti può, a domanda e in relazione ai posti disponibili, essere assegnato presso altra APT con provvedimento della Giunta regionale su proposta della commissione richiamata al terzo comma. In mancanza di domanda il personale è collocato entro ruoli speciali ad esaurimento ed inquadrato in sovrannumero presso le APT il cui ambito turistico abbia assorbito l'ambito territoriale di competenza delle aziende di provenienza.

8. Il personale inquadrato, anche in sovrannumero, negli organici delle nuove aziende conserva la posizione economica e giuridica acquisita.

9. Qualora il personale goda di un trattamento economico superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con le successive classi o aumenti biennali di stipendio e con i futuri miglioramenti.

Art. 25

(Commissione per l'inquadramento)

1. Conformemente a quanto previsto all'art. 24, con deliberazione della Giunta regionale viene nominata la commissione preposta alla definizione dei criteri ed all'espressione delle relative proposte per la provvisoria utilizzazione del personale dipendente delle disciolte aziende presso le APT e per la collocazione del personale stesso nei nuovi organici, in base alla corrispondente qualifica e livello funzionale - retributivo secondo la tabella di equiparazione adottata dalla Giunta regionale su indicazione della commissione medesima.

2. La commissione è composta da:

- l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali che la presiede;

- il dirigente dell'ufficio regionale per il turismo o suo delegato;

- un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo designato dall'associazione delle aziende stesse;

- un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione.

TITOLO IV

(Associazioni pro - loco)

Art. 26

(Elenco delle associazioni pro - loco)

1. Assumono la denominazione di pro - loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali l'elenco delle associazioni pro - loco della Valle d'Aosta.

3. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma precedente devono concorrere le seguenti condizioni.

a) la pro - loco deve essere costituita in località in cui non operi altra associazione iscritta nell'elenco e che non sia sede di una APT o di un ufficio di informazioni e assistenza turistica ( IAT) costituito da una APT;

b) l'ambito operativo dell'associazione deve coincidere con l'intero territorio di un Comune;

c) lo statuto deve essere approvato dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 27

(Iscrizione nell'elenco delle associazioni pro - loco)

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 26, l'associazione interessata deve presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali una domanda corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di un elenco nominativo dei soci.

2. L'Assessorato provvede all'iscrizione nell'elenco dopo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 26.

3. Qualora l'Assessorato accerti la sopravvenuta mancanza di taluna delle condizioni di cui all'articolo 26 o la inosservanza dello statuto o la non operatività degli organi dell'associazione per un periodo superiore a sei mesi, dispone la cancellazione dell'associazione stessa dall'elenco.

TITOLO V

(Contributi della Regione)

Art. 28

(Fondo per il finanziamento delle APT)

1. Per conseguire una efficiente organizzazione aziendale secondo criteri volti a un uso efficace delle risorse disponibili e per sviluppare la realizzazione dei progetti di attività e di promozione turistica delle APT la Regione concorre al finanziamento delle strutture operative e dei progetti delle APT stesse.

2. A tal fine è istituito il " Fondo per il finanziamento delle APT ", la cui entità viene stabilita annualmente con legge finanziaria e che viene ripartito come segue:

a) per il 35 per cento in proporzione diretta ai proventi dell'imposta di soggiorno di ciascuna azienda accertati nell'anno antecedente a quello del bilancio cui si riferisce il finanziamento;

b) per il 65 per cento tenendo conto dei seguenti elementi:

- distribuzione sul territorio dei servizi di informazione e di assistenza turistica;

- programmi di attività e di investimento;

- partecipazione finanziaria di Comuni e di altri enti, nonché di privati.

3. La concessione dei finanziamenti di cui ai commi precedenti è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 29

(Interventi a favore delle pro - loco)

1. La Regione interviene a sostegno dell'attività delle pro - loco mediante l'erogazione di idonei contributi.

2. Tali contributi sono destinati a iniziative finalizzate; possono inoltre essere destinati al riequilibrio finanziario per le pro - loco che non dispongono di adeguati mezzi finanziari autonomi per perseguire le finalità turistiche assegnate dalla presente legge e dagli indirizzi e direttive programmatiche della Regione.

3. I contributi sono assegnati con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

TITOLO VI

(Norme finanziarie)

Art. 30

(Finanziamento)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati per il 1987 con apposita legge regionale e per gli esercizi successivi con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, tenuto anche conto delle entrate di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti.

2. Per la prima applicazione della presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, 8° comma, è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.

L'onere relativo graverà sul cap. n. 37165, che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione per detto esercizio, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla relativa copertura si provvede per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 20.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.12. - Interventi promozionali per il turismo - del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.