Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 27 12 1991

Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57

Compensi ai componenti le commissioni mediche, operanti nell’ambito dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell’invaliditą civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.

Art. 1

1. Ai componenti le commissioni mediche, operanti nell’ambito dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell’invaliditą civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, č corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1991, un gettone di presenza di lire 60.000 lorde per ogni giornata di seduta ed un compenso lordo di lire 6.000 per ogni soggetto visitato.

2. Ai componenti le commissioni di cui al comma uno, non aventi l’abituale domicilio nel comune sede della commissione, č corrisposta un’indennitą di accesso per chilometro percorso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super.

3. Il gettone di presenza di cui al comma uno non č dovuto ai componenti le commissioni, dipendenti di pubbliche amministrazioni, che partecipino alle sedute delle commissioni durante l’orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l’attivitą commissariale.

4. Alla liquidazione dei compensi e delle indennitą di accesso spettanti ai componenti le commissioni provvede l’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta, la quale farą fronte alle relative spese con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione e trasferita all’Unitą sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Art. 2

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in annue lire 50.000.000, si provvede con le disponibilitą iscritte al capitolo 003 " Indennitą e rimborso di spese ai membri di altri organi collegiali " del bilancio di previsione dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta per l’anno 1991, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Art. 3

1. Sono abrogate, con effetto dal primo gennaio 1991, le leggi regionali 30 luglio 1985, n. 56 e 20 maggio 1987, n. 39, recanti disposizioni in materia di compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l’accertamento dell’invaliditą civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.