Legge regionale 28 dicembre 1979, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 28 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Approvazione di maggiore spesa per l’anno 1979 e seguenti per il finanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni.

Art. 1

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 59, nella misura di lire 600 milioni annui ai fini della concessione di contributi alle imprese artigiane in conformitą delle norme contenute nella legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, č aumentato a decorrere dall’esercizio finanziario 1979 a lire 660.000.000

Art. 2

Il maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge, ammontante ad annue lire 60.000.000, graverą sul capitolo 4891 " Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30 e 24 agosto 1979, n. 57) ", della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di lire 60.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa del bilancio stesso (punto 21 dell’allegato F).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F punto 21) L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4891 - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30 e 24 agosto 1979, n. 57) L. 60.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.