Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 27 12 1991

Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57

Funzionamento e attività del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Autorizzazione di spesa.

Art. 1

(Finalità )

1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ", la presente legge disciplina il funzionamento e le attività del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 2

(Funzioni)

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva e svolge le sue funzioni presso il Presidente della Giunta regionale.

2. Esso assicura la presenza e il ruolo della Regione in materia di partecipazione radiotelevisiva.

3. Svolge compiti specifici in materia radiotelevisiva affidati sia dalla Giunta regionale che direttamente dal Consiglio regionale.

4. In particolare, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, denominato anche, in abbreviazione, Comitato radiotelevisivo, e, in sigla, CORERAT:

a) formula proposte alla Regione in ordine al parere, che deve essere espresso dalla Regione ai sensi dei commi quattordici e quindici dell’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in merito allo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze,

b) collabora all’adozione o all’adeguamento del piano regionale territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al comma diciannove della legge 6 agosto 1990, n. 223,

c) esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui al comma uno dell’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,

d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione a carattere comunitario, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti, ai sensi del comma due dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223,

e) assume ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e sociali, anche attraverso accordi di programma e convenzioni con Università ed altri organismi pubblici e privati.

5. Quale organo attivo di natura tecnico - politica, il Comitato formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali radiofoniche e televisive che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale. A tale scopo e, anche al fine di una valutazione dei palinsesti e delle emissioni, il Comitato attiva regolari rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica e con gli altri centri di produzione e programmazione.

6. Il Comitato definisce i contenuti delle collaborazioni che la concessione, di cui al comma due dell’articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede siano eventualmente stabilite dalla concessionaria pubblica con le realtà culturali e informative della Regione e ne coordina l’attuazione per conto dell’ente Regione.

7. Il Comitato definisce i contenuti delle convenzioni, che possono essere stipulate tra la Regione, la sede regionale della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l’attuazione per conto della Regione stessa.

8. Il Comitato, nell’ambito delle proprie funzioni, svolge attività di indagine, di studio, di ricerca, di consulenza, di formazione e può affidarne l’esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

Art. 3

(Funzioni di organi dello Stato)

1. In relazione al comma cinque dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Comitato radiotelevisivo esercita le attività richieste dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria, per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. In relazione alle attività di cui al comma uno, il Comitato mantiene i rapporti con gli organi competenti in materia, con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all’art¿ 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall’articolo 11 della stessa legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

(Accesso)

1. Quale organo di prima istanza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e secondo le norme di questa, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi regola l’accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica.

2. Il regolamento per l’accesso, definito dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, tenendo conto delle indicazioni e dei principi dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, " Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva ", viene approvato dalla Sottocommissione parlamentare per l’accesso.

3. Il Comitato può disporre forme di assistenza ai soggetti che fruiscono dell’accesso richiedendo, tra l’altro, la collaborazione tecnica necessaria della concessionaria pubblica.

Art. 5

(Partecipazione)

1. Il Comitato radiotelevisivo, per gli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria pubblica, con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con i sindacati e le associazioni dei giornalisti e dei programmisti, con le associazioni degli utenti e con tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva.

Art. 6

(Rilevazioni e accertamenti)

1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre alle funzioni di indicazione e di proposta nei confronti della programmazione radiotelevisiva pubblica, analizza il contenuto delle trasmissioni, dei programmi e dei messaggi radiofonici e televisivi pubblici e privati nell’ambito regionale, rileva, anche avvalendosi di mezzi e istituti specializzati, i dati di ascolto e di gradimento, ne accerta la rispondenza ai principi contenuti nel comma due dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede a contribuire alla corretta applicazione delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/ 552/ CEE).

Art. 7

(Attività )

1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre all’esercizio delle funzioni e competenze, provvede alle seguenti attività:

a) campagna di stimolo della partecipazione attiva dei cittadini attraverso i mezzi radiotelevisivi alla formazione dei messaggi e al corretto uso ed ascolto degli stessi;

b) indicazioni, consulenza e assistenza alla concessionaria pubblica e alle emittenti private per una, quantitativamente e qualitativamente, adeguata e corretta presenza, nelle trasmissioni e nei programmi radiotelevisivi, della lingua francese,

c) indicazioni, rilevazioni, consulenza e assistenza per il corretto esercizio, per entità e qualità, delle prestazioni della società concessionaria, previste dall’articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103 " Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva ", sulle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese;

d) l’interscambio delle produzioni di trasmissioni e programmi radiotelevisivi regionali pubblici e privati, italiani ed esteri, al fine di favorirne la qualità, la cooperazione e i processi di apertura, di intercultura e di integrazione, con particolare riferimento alle produzioni e ai soggetti francofoni:

e) la ricerca e lo sviluppo delle potenzialità nei settori della cultura, dell’arte, della musica, dello spettacolo e la formazione di addetti, operatori, autori, registi, giornalisti e, in genere, soggetti di trasmissioni e programmi radiotelevisivi;

f) la pubblicazione di testi e periodici per le funzioni, le attività e gli scopi previsti dalla presente legge con particolare riferimento al collegamento tra Regione e concessionaria pubblica e ad un sussidio informativo diretto ai programmisti, registi e giornalisti;

g) l’applicazione dei programmi comunitari per lo sviluppo del settore radiotelevisovo;

h) la convocazione, almeno ogni due anni, di una conferenza regionale radiotelevisiva.

Art. 8

(Programmazione e rapporto sull’attività )

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma di attività unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente, riguardante sia le attività di sua competenza, sia quelle ad esso affidate.

2. Il Comitato presenta ogni sei mesi alle competenti Commissioni consiliari un rapporto sulla propria attività.

Art. 9

(Relazione al Consiglio)

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

Art. 10

(Composizione, elezione e durata)

1. Il Consiglio regionale, all’inizio della legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il Comitato regionale è formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti, ai sensi del comma uno dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Per l’elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.

3. Il Comitato si dota, entro tre mesi dal suo insediamento, di un regolamento interno.

Art. 11

(Incompatibilità )

1. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, né essere dipendenti o collaboratori o rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o essere dipendenti o collaboratori o amministratori di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

Art. 12

(Funzionamento)

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi si avvale di mezzi, impianti, strutture del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti.

2. Al finanziamento dell’attività del Comitato si provvede con stanziamento annuale nell’ambito del bilancio della regione in relazione alle previsioni di cui all’articolo 16.

Art. 13

(Trattamento dei componenti)

1. Ai componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a lire 120.000 per il presidente, lire 100.000 per i vicepresidenti e lire 70.000 per gli altri membri.

2. Ogni due anni gli importi di cui al comma uno vengono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle variazioni degli indici ISTAT.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dirigenti regionali.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

2. Fino all’insediamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi di cui al comma uno, resta in carica, per proroga, il precedente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 15

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 20 giugno 1978, n. 38 recante " Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d’Aosta " e 29 gennaio 1988, n. 7 recante " Attività e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Valle d’Aosta - Autorizzazione di spesa ".

Art. 16

(Entità delle spese)

1. Per le attività, gli interventi e il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è autorizzato l’intervento finanziario regionale annuo stabilito per il 1991 in lire 30 milioni.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, grava sul capitolo 21430 (" Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d’Aosta ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di lire 30 milioni per l’anno 1991 si provvede:

a) quanto a lire 20 milioni mediante utilizzo delle disponibilità già iscritte in bilancio sul cap. 21430 ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 7,

b) quanto a lire 10 milioni mediante utilizzo della somma di lire 10 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ") a valere sull’apposito accantonamento (Area Strutture regionali - Sistema informatico pubblico - C 2.5.) previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.

3. A decorrere dall’anno 1992 alla determinazione dell’onere di cui alla presente legge si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all’articolo 18.

Art. 18

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 10.000.000

in aumento

Cap. 21430 Programma regionale 2.1.2.01

Codificazione

" Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d’Aosta

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 " lire 10.000.000

Art. 19

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.